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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44552/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BERGAMOpato avviso alie_panil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], in qualità di persona offesa dal reato, ha proposto ricorso avverso la ordinanza con la quale il Tribunale di Bergamo ha disposto l'archiviazione del procedimento n.5133/2021 Mod.44 - R.G.

Gip n.7937/2021; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; considerato, in particolare, che si tratta di ricorso avverso provvedimento non ricorribile per principio di diritto assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371 - 01; Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932 - 01); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000); P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BERGAMOpato avviso alie_panil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], in qualità di persona offesa dal reato, ha proposto ricorso avverso la ordinanza con la quale il Tribunale di Bergamo ha disposto l'archiviazione del procedimento n.5133/2021 Mod.44 - R.G. Gip n.7937/2021; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; considerato, in particolare, che si tratta di ricorso avverso provvedimento non ricorribile per principio di diritto assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371 - 01; Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932 - 01); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000); P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2
Sentenza Cassazione n. 44552/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris