CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2025
Cassazione n. 14552/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 28/11/2024 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 03/04/2024 il GUP del Tribunale di Avellino aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] (con [OSCURATO:PERSONA]) responsabile dei fatti di estorsione aggravata in concorso e, con le circostanze attenuanti generiche stimate enuivalenti alla aggravante e la diminuente per la scelta del rito, li aveva condannati alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa, ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte d'appello di Napoli, ha preso atto dell'accordo processuale raggiunto tra l'imputato, presente in aula unitamente al suo difensore di fiducia, ed i! Procuratore Generale con la rinuncia ai motivi di appello fatto salvo quello concernente il trattamento sanzionatorio e dell'accordo sulla pena finale, che ha stimato congrua, ed ha perciò riformato a sentenza di primo grado rideterminandola in quella - per l'appunto concordata - di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa, con revoca della pena accessoria; 3. aveva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.; mancanza e contraddittorietà della motivazione: aveva segnalato che la Corte d'appello ha inflitto al Brusiello la pena concordemente richiesta dalle parti con riferimento all'aggravante di cui al n. 3 del comma 3 dell'art. 628 cod. pen. nonostante le evidenze processuali imponessero di escluderne i presupposti la cui mancanza avrebbe comportato la rivisitazione del trattamento sanzionatorio rispetto a quello proposto nell'accordo processuale intercorso tra le parti; 4. in data 20/01/2025, il difensore del Busiello, a tal fine munito di procura speciale, ha rinunciato all'impugnazione proposta con il ricorso per cassazione sollecitandone la declaratoria di inammissibilità. 5. Il ricorso è inammissibile. 5.1 Come accennato, infatti, la difesa dell'odierno ricorrente ha trasmesso una dichiarazione di rinuncia al ricorso da cui consegue la sua inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma primo, lett. d), e 589 cod. proc. pen.. 5.2 Il ricorso, tuttavia, sarebbe stato comunque tale. L'art. 599-bis cod. proc. pen., invero, detta una disciplina peculiare per il caso in cui alla rinuncia al motivo o ai motivi sulla responsabilità si aggiunga un accordo sulla pena che, a quel punto, è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Rv. 278114 - 01, in cui la Corte ha precisato che l'applicazione di una pena diversa da quella concordata implica l'annullamento senza rinvio della decisione, atteso che il negozio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l'applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione; cfr., anche, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01; tra le non massimate, sul punto, Sez. 2, n. 23156 del 25/05/2021, Fidone). Questa Corte, nel suo massimo consenso, aveva affermato che le parti, attraverso l'istituto di cui all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (cfr., Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715). 4.2 Nel caso di specie, inoltre, l'unica aggravante contestata sul delitto di estorsione è stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche sicché il ricorso che miri ad ottenerne l'esclusione è in ogni caso inammissibile per carenza di interesse (cfr., Sez. 4, n. 15937 del 14/03/2024, Simeone, Rv. 286342 - 01; Sez. 5, n. 13628 del 15/12/2023, dep. 2024, Scalia, Rv. 286222 01; Sez. 2, n. 3880 del 24/11/2022, dep. 2023, Damiano, Rv. 284309 01; Sez. 1, n. 43269 del 25/09/2019, R., Rv. 277144 01M Sez. 4, n. 20328 del 11/01/2017, B., Rv. 269942 - 01). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta comunque la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali mentre l'intervenuta rinuncia consente di contenere la condanna in favore della Cassa delle Ammende alla somma di euro 500. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favo