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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16500/2026

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-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaSicilia–Sezione Staccata di Catania n. 3509/2024 depositata il07/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per la cassazione dellasentenza 254/18/10, depositata il 16.09.2010, dalla CommissioneTributaria Regionale della Sicilia, Sez.

Staccata di Catania.Premetteva che, a seguito di processo verbale di constatazione,elevato il 20.06.2000 da militari della G.d.F., il 16.12.2005 notificava allaSiciliana [OSCURATO:SOCIETA]. l'avviso di accertamento n.

RJ803A101963, con ilquale ai sensi dell'art. 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 rettificava laNumero registro generale 10270/2025Numero sezionale 4330/2026Numero di raccolta generale 16500/2026Data pubblicazione 27/05/2026dichiarazione della contribuente relativamente all'anno 1998 ai fini Iva edelle imposte dirette.Nel ricorso proposto dalla società dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Catania la contribuente, tra le censure mosse avverso l'attoimpositivo, ne eccepiva anche la nullità per decadenza dellaAmministrazione dal potere di accertamento ex art. 43 del d.P.R. n. 600cit.

In particolare, essendo intervenuto l'accertamento nel termine diproroga biennale previsto dall'art. 10 della Legge n. 289 del 2002, lacontribuente sosteneva l'inapplicabilità della suddetta proroga al caso dispecie.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso dellasocietà.L'Agenzia proponeva appello dinanzi alla Commissione TributariaRegionale, che confermava le statuizioni del giudice di primo grado.2.

L'Ufficio, con il ricorso per cassazione, si doleva, tra l’altro, inrelazione all'art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c., della violazione dell'art. 10della legge n. 289 del 2002, per non aver la CTR correttamenteinterpretato la disciplina sul condono, escludendo la fattispecie dallaproroga biennale dei termini d'accertamento.2.1.

Si costituiva la società, che contestava le avverse difese.3.

Con ordinanza n. 25495/2018 questa Corte accoglieva il ricorsodell’Agenzia delle entrate, cassava la sentenza impugnata e rinviava allaCommissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione,disponendosi affinché decidesse sugli altri motivi di appello non ancoraesaminati, nonché sulle spese del presente giudizio».4.

Riassunto il giudizio ad opera della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione e in concordato preventivo (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), laCorte di Giustizia di II Grado della Sicilia – Sezione Staccata di Catania,con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva in parte l’appello erariale.Numero registro generale 10270/2025Numero sezionale 4330/2026Numero di raccolta generale 16500/2026Data pubblicazione 27/05/20265.

Avverso la predetta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate, consette motivi, illustrati con il successivo deposito di memoria ex art. 380-bis.1 c.p.с.La società contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.с., la nullità dellasentenza o del procedimento per violazione dell’art. 56 e dell’art. 63 deld.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, in combinato disposto con l’art. 61 del d.lgs. n.546/1992.1.1.

Lamenta la ricorrente che la Corte di II Grado abbia esaminatomotivi d’impugnazione del provvedimento impositivo concernenti il meritodella pretesa tributaria, da ritenersi rinunciati in quanto non riproposti conl’appello, ma solamente con il ricorso in riassunzione a seguito di rinviodalla cassazione.2.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4 c.p.с., la nullità della sentenza o del procedimento aisensi dell’art. 360, per violazione dell’art. 115 cpc (principio di noncontestazione), in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n.546/1992.

Osserva l’Agenzia delle entrate che il giudice del rinvio hafalsamente applicato il principio di non contestazione a una fattispecie nonsussumibile in esso, violando così l’art. 115 c.p.с.; la Corte regionaleavrebbe confuso per non contestazione la circostanza che nel proprioappello l’Agenzia non si sia diffusa a contestare nel merito l’impugnazionedi controparte, comportamento processuale corretto.3.

Il primo e secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamentestante la stretta connessione, sono fondati, nei termini che seguono.3.1.

Giova a tale riguardo rammentare che nel processo tributario,l'art. 346 c.p.c., riprodotto, per il giudizio di appello davanti allacommissione tributaria regionale, dall'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992Numero registro generale 10270/2025Numero sezionale 4330/2026Numero di raccolta generale 16500/2026Data pubblicazione 27/05/2026(oggi sostituito dall'art. 110 del d.lgs. n. 175 del 2024), per cui lequestioni ed eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primogrado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate,va riferita a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione chesia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di impugnazione,e tale preclusione si applica anche quando il contribuente non si ècostituito in giudizio, restando contumace (arg. ex Cass. Sez. 5,03/05/2025, n. 11594, Rv. 675027 – 01; conf.

Cass. Sez. 5, 24/09/2014,n. 20062, Rv. 632654 - 01 e, nel medesimo senso Cass. Sez. 5,09/12/2025, n. 32051, Rv. 677141 - 01).3.2.

Il principio non si applica negli stessi termini all’Amministrazionefinanziaria, e si è a tale riguardo costantemente affermato che in tema diprocesso tributario, la regola stabilita dall'art. 56 del d.lgs. n. 546 del1992, secondo cui le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza diprimo grado e non specificamente riproposte in appello si intendonorinunciate, deve essere coordinata col principio regolatore di dettoprocesso, che è - almeno per quanto riguarda la sua introduzione - unprocesso d'impugnazione degli atti autoritativi dell'amministrazionefinanziaria, con la conseguenza che le ragioni poste a base dell'attoimpositivo impugnato si intendono acquisite al giudizio, senza chel'amministrazione finanziaria, che non sia impugnante, abbia l'onere diriproporle, potendo dette ragioni ritenersi sottratte al dibattito processualesoltanto a seguito di precisa volontà manifestata dall'amministrazionestessa (da ultimo v.

Cass. Sez. 5, 29/03/2025, n. 8269, Rv. 674334 - 01).4.

La CGT di II Grado non si è conformata ai principi richiamatiladdove nella sentenza qui impugnata ha affermato che, «in buonasostanza, che - a seguito della decisione della Cassazione - vannoesaminati, per la prima volta, i motivi "sostanziali" di censura dell'avvisodi accertamento in contestazione, avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA] con ilricorso di primo grado (e "assorbiti" in quella sede), espressamenteNumero registro generale 10270/2025Numero sezionale 4330/2026Numero di raccolta generale 16500/2026Data pubblicazione 27/05/2026riproposti con l'atto di riassunzione del presente giudizio», e dunque laCorte territoriale non dà atto di avere verificato se tali questioni fosserostate dedotte o richiamate nel giudizio di appello e, ancora, che «lecircostanze e la documentazione dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA] possonoconsiderarsi acquisite alla causa senza contestazioni».5.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 60e 75 del DPR n. 917/1986.5.1.

Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 56,comma 3, del DPR n. 917/1986, in combinato disposto con gli artt. 2697 e2700 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.5.2.

Con il quinto, sesto e settimo motivo si denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c., la insufficiente motivazione e/oomesso esame di fatti decisivi e controversi, come indicati nel ricorso.5.3.

I motivi da 3 a 7 risultano assorbiti in conseguenzadell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.6.

In conclusione, devono essere accolti i primi due motivi di ricorso edassorbiti i restanti, e la sentenza impugnata va cassata in ordine ai motiviaccolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia – Sezione Staccata di Catania, affinché, in diversa composizione,proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati,nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.In particolare, i giudici del rinvio dovranno verificare se e qualiquestioni fossero state riproposte dalla contribuente, ex art. 56 del d.lgs.n. 546 del 1992, nel giudizio di appello, limitandosi ad esaminare dettequestioni, da non intendersi rinunciate.

P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbiti irestanti, cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti e rinviaNumero registro generale 10270/2025Numero sezionale 4330/2026Numero di raccolta generale 16500/2026Data pubblicazione 27/05/2026alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – SezioneStaccata di Catania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo emotivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio dilegittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaSicilia–Sezione Staccata di Catania n. 3509/2024 depositata il07/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per la cassazione dellasentenza 254/18/10, depositata il 16.09.2010, dalla CommissioneTributaria Regionale della Sicilia, Sez. Staccata di Catania.Premetteva che, a seguito di processo verbale di constatazione,elevato il 20.06.2000 da militari della G.d.F., il 16.12.2005 notificava allaSiciliana [OSCURATO:SOCIETA]. l'avviso di accertamento n. RJ803A101963, con ilquale ai sensi dell'art. 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 rettificava laNumero registro generale 10270/2025Numero sezionale 4330/2026Numero di raccolta generale 16500/2026Data pubblicazione 27/05/2026dichiarazione della contribuente relativamente all'anno 1998 ai fini Iva edelle imposte dirette.Nel ricorso proposto dalla società dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Catania la contribuente, tra le censure mosse avverso l'attoimpositivo, ne eccepiva anche la nullità per decadenza dellaAmministrazione dal potere di accertamento ex art. 43 del d.P.R. n. 600cit. In particolare, essendo intervenuto l'accertamento nel termine diproroga biennale previsto dall'art. 10 della Legge n. 289 del 2002, lacontribuente sosteneva l'inapplicabilità della suddetta proroga al caso dispecie.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso dellasocietà.L'Agenzia proponeva appello dinanzi alla Commissione TributariaRegionale, che confermava le statuizioni del giudice di primo grado.2. L'Ufficio, con il ricorso per cassazione, si doleva, tra l’altro, inrelazione all'art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c., della violazione dell'art. 10della legge n. 289 del 2002, per non aver la CTR correttamenteinterpretato la disciplina sul condono, escludendo la fattispecie dallaproroga biennale dei termini d'accertamento.2.1. Si costituiva la società, che contestava le avverse difese.3. Con ordinanza n. 25495/2018 questa Corte accoglieva il ricorsodell’Agenzia delle entrate, cassava la sentenza impugnata e rinviava allaCommissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione,disponendosi affinché decidesse sugli altri motivi di appello non ancoraesaminati, nonché sulle spese del presente giudizio».4. Riassunto il giudizio ad opera della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione e in concordato preventivo (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), laCorte di Giustizia di II Grado della Sicilia – Sezione Staccata di Catania,con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva in parte l’appello erariale.Numero registro generale 10270/2025Numero sezionale 4330/2026Numero di raccolta generale 16500/2026Data pubblicazione 27/05/20265. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate, consette motivi, illustrati con il successivo deposito di memoria ex art. 380-bis.1 c.p.с.La società contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.с., la nullità dellasentenza o del procedimento per violazione dell’art. 56 e dell’art. 63 deld.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, in combinato disposto con l’art. 61 del d.lgs. n.546/1992.1.1. Lamenta la ricorrente che la Corte di II Grado abbia esaminatomotivi d’impugnazione del provvedimento impositivo concernenti il meritodella pretesa tributaria, da ritenersi rinunciati in quanto non riproposti conl’appello, ma solamente con il ricorso in riassunzione a seguito di rinviodalla cassazione.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4 c.p.с., la nullità della sentenza o del procedimento aisensi dell’art. 360, per violazione dell’art. 115 cpc (principio di noncontestazione), in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n.546/1992. Osserva l’Agenzia delle entrate che il giudice del rinvio hafalsamente applicato il principio di non contestazione a una fattispecie nonsussumibile in esso, violando così l’art. 115 c.p.с.; la Corte regionaleavrebbe confuso per non contestazione la circostanza che nel proprioappello l’Agenzia non si sia diffusa a contestare nel merito l’impugnazionedi controparte, comportamento processuale corretto.3. Il primo e secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamentestante la stretta connessione, sono fondati, nei termini che seguono.3.1. Giova a tale riguardo rammentare che nel processo tributario,l'art. 346 c.p.c., riprodotto, per il giudizio di appello davanti allacommissione tributaria regionale, dall'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992Numero registro generale 10270/2025Numero sezionale 4330/2026Numero di raccolta generale 16500/2026Data pubblicazione 27/05/2026(oggi sostituito dall'art. 110 del d.lgs. n. 175 del 2024), per cui lequestioni ed eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primogrado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate,va riferita a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione chesia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di impugnazione,e tale preclusione si applica anche quando il contribuente non si ècostituito in giudizio, restando contumace (arg. ex Cass. Sez. 5,03/05/2025, n. 11594, Rv. 675027 – 01; conf. Cass. Sez. 5, 24/09/2014,n. 20062, Rv. 632654 - 01 e, nel medesimo senso Cass. Sez. 5,09/12/2025, n. 32051, Rv. 677141 - 01).3.2. Il principio non si applica negli stessi termini all’Amministrazionefinanziaria, e si è a tale riguardo costantemente affermato che in tema diprocesso tributario, la regola stabilita dall'art. 56 del d.lgs. n. 546 del1992, secondo cui le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza diprimo grado e non specificamente riproposte in appello si intendonorinunciate, deve essere coordinata col principio regolatore di dettoprocesso, che è - almeno per quanto riguarda la sua introduzione - unprocesso d'impugnazione degli atti autoritativi dell'amministrazionefinanziaria, con la conseguenza che le ragioni poste a base dell'attoimpositivo impugnato si intendono acquisite al giudizio, senza chel'amministrazione finanziaria, che non sia impugnante, abbia l'onere diriproporle, potendo dette ragioni ritenersi sottratte al dibattito processualesoltanto a seguito di precisa volontà manifestata dall'amministrazionestessa (da ultimo v. Cass. Sez. 5, 29/03/2025, n. 8269, Rv. 674334 - 01).4. La CGT di II Grado non si è conformata ai principi richiamatiladdove nella sentenza qui impugnata ha affermato che, «in buonasostanza, che - a seguito della decisione della Cassazione - vannoesaminati, per la prima volta, i motivi "sostanziali" di censura dell'avvisodi accertamento in contestazione, avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA] con ilricorso di primo grado (e "assorbiti" in quella sede), espressamenteNumero registro generale 10270/2025Numero sezionale 4330/2026Numero di raccolta generale 16500/2026Data pubblicazione 27/05/2026riproposti con l'atto di riassunzione del presente giudizio», e dunque laCorte territoriale non dà atto di avere verificato se tali questioni fosserostate dedotte o richiamate nel giudizio di appello e, ancora, che «lecircostanze e la documentazione dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA] possonoconsiderarsi acquisite alla causa senza contestazioni».5. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 60e 75 del DPR n. 917/1986.5.1. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 56,comma 3, del DPR n. 917/1986, in combinato disposto con gli artt. 2697 e2700 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.5.2. Con il quinto, sesto e settimo motivo si denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c., la insufficiente motivazione e/oomesso esame di fatti decisivi e controversi, come indicati nel ricorso.5.3. I motivi da 3 a 7 risultano assorbiti in conseguenzadell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.6. In conclusione, devono essere accolti i primi due motivi di ricorso edassorbiti i restanti, e la sentenza impugnata va cassata in ordine ai motiviaccolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia – Sezione Staccata di Catania, affinché, in diversa composizione,proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati,nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.In particolare, i giudici del rinvio dovranno verificare se e qualiquestioni fossero state riproposte dalla contribuente, ex art. 56 del d.lgs.n. 546 del 1992, nel giudizio di appello, limitandosi ad esaminare dettequestioni, da non intendersi rinunciate. P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbiti irestanti, cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti e rinviaNumero registro generale 10270/2025Numero sezionale 4330/2026Numero di raccolta generale 16500/2026Data pubblicazione 27/05/2026alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – SezioneStaccata di Catania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo emotivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio dilegittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro
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