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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 settembre 2026

Cassazione n. 34834/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 08 aprile 2026, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto delle cinque sentenze indicate in premessa nel predetto provvedimento; Letta la memoria difensiva depositata in data 01/09/2026, con la quale si illustravano ulteriormente le ragioni poste a fondamento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe compiutamente analizzato nella loro connessione elementi rivelatori dell'unicità del disegno criminoso e non avrebbe preso in esame la prospettazione del vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e le condotte di violazione delle misure di prevenzione; che tuttavia non si ravvisa nella motivazione del provvedimento alcuna lacuna, poiché il giudice dell'esecuzione ha rilevato che non vi sono elementi per dimostrare la programmazione delle singole condotte di violazione delle misure di prevenzione seguite alla sua condotta associativa ripresa dopo la detenzione nel 2011, segnalando come alcune di queste violazioni riguardavano frequentazioni con soggetti diversi da quelli ai quali si era associato nella cosca; che il ricorrente propone argomenti di mero dissenso e un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione, basate sostanzialmente su generici richiami alla data di emissione del primo decreto che ha applicato la misura di prevenzione (fatto che non dimostra la prospettiva del prevenuto di violarla) e agli intendimenti di continuare a frequentare gli altri associati; che poteva, quindi, plausibilmente ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); che «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità 2dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.: Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 08 aprile 2026, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto delle cinque sentenze indicate in premessa nel predetto provvedimento; Letta la memoria difensiva depositata in data 01/09/2026, con la quale si illustravano ulteriormente le ragioni poste a fondamento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe compiutamente analizzato nella loro connessione elementi rivelatori dell'unicità del disegno criminoso e non avrebbe preso in esame la prospettazione del vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e le condotte di violazione delle misure di prevenzione; che tuttavia non si ravvisa nella motivazione del provvedimento alcuna lacuna, poiché il giudice dell'esecuzione ha rilevato che non vi sono elementi per dimostrare la programmazione delle singole condotte di violazione delle misure di prevenzione seguite alla sua condotta associativa ripresa dopo la detenzione nel 2011, segnalando come alcune di queste violazioni riguardavano frequentazioni con soggetti diversi da quelli ai quali si era associato nella cosca; che il ricorrente propone argomenti di mero dissenso e un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione, basate sostanzialmente su generici richiami alla data di emissione del primo decreto che ha applicato la misura di prevenzione (fatto che non dimostra la prospettiva del prevenuto di violarla) e agli intendimenti di continuare a frequentare gli altri associati; che poteva, quindi, plausibilmente ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); che «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità 2dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.: Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01). Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
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