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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024

Cassazione n. 10814/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondati; Considerato, invero, che - quanto al primo motivo, con cui si censura l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. - la Corte d'appello, con congrua ed esaustiva motivazione, ha ritenuto integrato il delitto de quo, dal momento che risultava accertato come la condotta violenta del ricorrente, consistita in calci e pugni, fosse finalizzata a far sì che il pubblico ufficiale desistesse dal tentativo di fermo ed identificazione; che - quanto al secondo motivo, afferente all'erronea applicazione dell'art. 336 cod. pen., e al vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato - la Corte d'appello, con motivazione immune da vizi, ha ritenuto integrato il predetto reato giacché la condotta del ricorrente, alla luce delle risultanze probatorie, era consistita nel proferire espressioni intimidatorie volte a costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto del proprio ufficio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondati; Considerato, invero, che - quanto al primo motivo, con cui si censura l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. - la Corte d'appello, con congrua ed esaustiva motivazione, ha ritenuto integrato il delitto de quo, dal momento che risultava accertato come la condotta violenta del ricorrente, consistita in calci e pugni, fosse finalizzata a far sì che il pubblico ufficiale desistesse dal tentativo di fermo ed identificazione; che - quanto al secondo motivo, afferente all'erronea applicazione dell'art. 336 cod. pen., e al vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato - la Corte d'appello, con motivazione immune da vizi, ha ritenuto integrato il predetto reato giacché la condotta del ricorrente, alla luce delle risultanze probatorie, era consistita nel proferire espressioni intimidatorie volte a costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto del proprio ufficio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10814/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris