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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 10785/2023

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Numero registro generale 22249/2016 Numero sezionale 1424/20232 Numero di raccolta generale 10785/2023 Data pubblicazione 21/04/2023 proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] A321-513 Limited per la revoca, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., dei pagamenti eseguiti in suo favore dalla società in bonis, per la somma complessiva di €. 495.349,86, tra il 1/5/2008 ed il 27/8/2008, e cioè nei sei mesi antecedenti al decreto con cui, in data 29/8/2008, quest’ultima, dichiarata poi insolvente con sentenza del tribunale di Roma del 5/9/2008, era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 347/2004.

1.2. La corte del merito, per quanto ancora interessa, ha ritenuto l’azione revocatoria inammissibile sul rilievo, da un lato, che i pagamenti impugnati erano stati eseguiti dall’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nell’arco temporale previsto dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008, il quale equipara tali pagamenti a quelli contemplati dall’art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall. con esclusivo riguardo agli effetti, a prescindere, pertanto, dall’esistenza di un piano di risanamento attestato, e, dall’altro lato, che tale norma, pur prevedendo una disciplina derogatoria, non presenta elementi di irragionevolezza, per cui la questione di legittimità prospettata dall’appellante doveva ritenersi manifestamente infondata.

1.3. L’Alitalia-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, con ricorso notificato il 27/9/2016, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] A321-513 Limited ha resistito con controricorso nel quale ha chiesto la condanna della ricorrente a norma dell’art. 96, commi 1° e 3°, c.p.c..

1.5. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2016 n. 22249 - Sez. 1 - CC del 15 marzo 2023 F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b - F i r m a t o D a : D E R O S S I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 1 e 3 b 1 f 0 a 8 0 0 5 4 b 2 b e 0 5 a d b a 0 c 1 6 6 2 a 9 Numero registro generale 22249/20163 Numero sezionale 1424/2023 Numero di raccolta generale 10785/2023 Data pubblicazione 21/04/2023

2. Con l’unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008, ha censurato la sentenza impugnata per avere la corte d’appello rigettato la domanda di revoca dei pagamenti eseguiti nell’arco temporale previsto dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008 senza considerare che tale norma, per l’arbitrariet̀ e l’irragionevolezza con cui esclude la revocatoria, è costituzionalmente illegittima.

3. Il motivo è infondato.

Questa Corte, infatti, con orientamento da ribadire, ha già avuto modo di affermare che l’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008 (conv. con modif. in l. n. 111/2008), nella parte in cui prevede l’esenzione dalla revocatoria fallimentare di qualunque pagamento eseguito da Alitalia-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a far data dall’entrata in vigore del menzionato d.l. e fino al termine indicato nel secondo comma dello stesso articolo, non presenta profili di incostituzionalità per arbitrarietà ed irragionevolezza, poiché tale esenzione si coniuga con l’esigenza di mantenere inalterato il contesto dell’intervento a sostegno del servizio pubblico di aerotrasporto nazionale, operato mediante l’erogazione di un consistente prestito-ponte nella dichiarata prospettiva della continuità aziendale, dal legislatore ritenuta in grado di realizzare l’obiettivo del risanamento, così giustificando in modo non implausibile la disomogeneità di trattamento tra creditori, a seconda che abbiano, o meno, ricevuto i pagamenti nel periodo in cui detto intervento è ancora in corso (Cass. n. 16652 del 2022).

4. Il ricorso dev’essere, dunque, respinto.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Non vi sono, per contro, le condizioni per la Ric. 2016 n. 22249 - Sez. 1 - CC del 15 marzo 2023 F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b - F i r m a t o D a : D E R O S S I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 1 e 3 b 1 f 0 a 8 0 0 5 4 b 2 b e 0 5 a d b a 0 c 1 6 6 2 a 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Numero registro generale 22249/2016 Numero sezionale 1424/20232 Numero di raccolta generale 10785/2023 Data pubblicazione 21/04/2023 proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] A321-513 Limited per la revoca, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., dei pagamenti eseguiti in suo favore dalla società in bonis, per la somma complessiva di €. 495.349,86, tra il 1/5/2008 ed il 27/8/2008, e cioè nei sei mesi antecedenti al decreto con cui, in data 29/8/2008, quest’ultima, dichiarata poi insolvente con sentenza del tribunale di Roma del 5/9/2008, era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 347/2004. 1.2. La corte del merito, per quanto ancora interessa, ha ritenuto l’azione revocatoria inammissibile sul rilievo, da un lato, che i pagamenti impugnati erano stati eseguiti dall’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nell’arco temporale previsto dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008, il quale equipara tali pagamenti a quelli contemplati dall’art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall. con esclusivo riguardo agli effetti, a prescindere, pertanto, dall’esistenza di un piano di risanamento attestato, e, dall’altro lato, che tale norma, pur prevedendo una disciplina derogatoria, non presenta elementi di irragionevolezza, per cui la questione di legittimità prospettata dall’appellante doveva ritenersi manifestamente infondata. 1.3. L’Alitalia-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, con ricorso notificato il 27/9/2016, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] A321-513 Limited ha resistito con controricorso nel quale ha chiesto la condanna della ricorrente a norma dell’art. 96, commi 1° e 3°, c.p.c.. 1.5. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2016 n. 22249 - Sez. 1 - CC del 15 marzo 2023 F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b - F i r m a t o D a : D E R O S S I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 1 e 3 b 1 f 0 a 8 0 0 5 4 b 2 b e 0 5 a d b a 0 c 1 6 6 2 a 9 Numero registro generale 22249/20163 Numero sezionale 1424/2023 Numero di raccolta generale 10785/2023 Data pubblicazione 21/04/2023 2. Con l’unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008, ha censurato la sentenza impugnata per avere la corte d’appello rigettato la domanda di revoca dei pagamenti eseguiti nell’arco temporale previsto dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008 senza considerare che tale norma, per l’arbitrariet̀ e l’irragionevolezza con cui esclude la revocatoria, è costituzionalmente illegittima. 3. Il motivo è infondato. Questa Corte, infatti, con orientamento da ribadire, ha già avuto modo di affermare che l’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008 (conv. con modif. in l. n. 111/2008), nella parte in cui prevede l’esenzione dalla revocatoria fallimentare di qualunque pagamento eseguito da Alitalia-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a far data dall’entrata in vigore del menzionato d.l. e fino al termine indicato nel secondo comma dello stesso articolo, non presenta profili di incostituzionalità per arbitrarietà ed irragionevolezza, poiché tale esenzione si coniuga con l’esigenza di mantenere inalterato il contesto dell’intervento a sostegno del servizio pubblico di aerotrasporto nazionale, operato mediante l’erogazione di un consistente prestito-ponte nella dichiarata prospettiva della continuità aziendale, dal legislatore ritenuta in grado di realizzare l’obiettivo del risanamento, così giustificando in modo non implausibile la disomogeneità di trattamento tra creditori, a seconda che abbiano, o meno, ricevuto i pagamenti nel periodo in cui detto intervento è ancora in corso (Cass. n. 16652 del 2022). 4. Il ricorso dev’essere, dunque, respinto. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Non vi sono, per contro, le condizioni per la Ric. 2016 n. 22249 - Sez. 1 - CC del 15 marzo 2023 F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b - F i r m a t o D a : D E R O S S I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 1 e 3 b 1 f 0 a 8 0 0 5 4 b 2 b e 0 5 a d b a 0 c 1 6 6 2 a 9
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