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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 23441/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32251-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] tariffaria [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 32251/2021 Cron.

Rep.

Ud. 03/05/2023 [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 573/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/06/2021 R.G.N. 556/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che:

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’ap- pello che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipen- denti in pensione di [OSCURATO:PERSONA], avevano proposto contro la sentenza del Tribunale di Castrovil- lari, che aveva rigettato il loro ricorso, finalizzato ad ottenere la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. a ripristinare nei loro confronti lo sconto sull’energia elettrica che, a seguito del recesso unilaterale operato nel 2015, la stessa società aveva cessato di erogare, compensando tra le parti le spese del secondo grado, ma ponendo a loro carico il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

2. avverso tale decisione i soccombenti sopra specificati hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

3. ha resistito l’intimata società con controricorso e successiva memoria; CONSIDERATO che:

1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il comune difensore dei ricorrenti ha depositato nota che reca in allegato separati e distinti atti, sottoscritti ogni volta anche dal loro difensore, in cui ognuno dei ricorrenti rinuncia agli atti del giudizio di cassazione che ci occupa; il tutto risulta essere stato notificato (telematicamente) alla controparte in data 28.4.2023, prima perciò dell’odierna adunanza camerale;

2. risultando regolari tali rinunce, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;

3. non essendo intervenuto accordo tra le parti, giusta l’art. 306, ult. comma, c.p.c., e non avendo la controricorrente aderito a tali rinunce, ai sensi dell’art. 391, ult. comma, c.p.c., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, inserendosi il ricorso in un contenzioso sul quale sono intervenute in senso sfavorevole ai ricorrenti numerose pronunce di questa Corte (per tutte, Cass.1281 del 17/01/2023) ;

4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezio- nale, lato sensusanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32251-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] tariffaria [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 32251/2021 Cron. Rep. Ud. 03/05/2023 [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 573/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/06/2021 R.G.N. 556/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’ap- pello che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipen- denti in pensione di [OSCURATO:PERSONA], avevano proposto contro la sentenza del Tribunale di Castrovil- lari, che aveva rigettato il loro ricorso, finalizzato ad ottenere la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. a ripristinare nei loro confronti lo sconto sull’energia elettrica che, a seguito del recesso unilaterale operato nel 2015, la stessa società aveva cessato di erogare, compensando tra le parti le spese del secondo grado, ma ponendo a loro carico il versamento dell’ulteriore contributo unificato. 2. avverso tale decisione i soccombenti sopra specificati hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; 3. ha resistito l’intimata società con controricorso e successiva memoria; CONSIDERATO che: 1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il comune difensore dei ricorrenti ha depositato nota che reca in allegato separati e distinti atti, sottoscritti ogni volta anche dal loro difensore, in cui ognuno dei ricorrenti rinuncia agli atti del giudizio di cassazione che ci occupa; il tutto risulta essere stato notificato (telematicamente) alla controparte in data 28.4.2023, prima perciò dell’odierna adunanza camerale; 2. risultando regolari tali rinunce, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; 3. non essendo intervenuto accordo tra le parti, giusta l’art. 306, ult. comma, c.p.c., e non avendo la controricorrente aderito a tali rinunce, ai sensi dell’art. 391, ult. comma, c.p.c., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, inserendosi il ricorso in un contenzioso sul quale sono intervenute in senso sfavorevole ai ricorrenti numerose pronunce di questa Corte (per tutte, Cass.1281 del 17/01/2023) ; 4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezio- nale, lato sensusanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
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