CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32893/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 della Corte di appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLuca Sciarretta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 10 febbraio 2026, la Corte di appello di Milano haconfermato la decisione del Tribunale di Milano che aveva dichiarato BareseSornicola Nicola responsabile del reato di cui all’art. 483 cod. pen., cosìriqualificato il fatto contestato.2. Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,articolando due motivi di censura, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla ritenutasussistenza del reato di cui all’art. 483 cod. pen., nonostante l’assenza di dolo el’integrazione di un falso inutile o innocuo. L’imputato aveva dichiarato per meroerrore l’assenza di procedimenti a suo carico, come dimostrato dal fatto che lapendenza del procedimento non era annotata nei certificati penali dal medesimoacquisiti, e che l’assenza di procedimenti a carico non era comunque requisito diottenimento del finanziamento.2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione al principio di corrispondenza tracontestazione e sentenza, con conseguente violazione del diritto di difesa. Inparticolare, nel ricorso si lamenta che il Tribunale di Milano, nel riqualificare il reatodi cui all’art. 316-ter cod. pen. in quello di cui all’art. 483 cod. pen., avrebbe lesoi diritti dell’imputato, in quanto l’art. 6 della CEDU, per come interpretato dallaCorte Edu, imporrebbe di comunicare all’imputato, prima della decisione,l’intenzione di procedere ad una riqualificazione del reato, anche nei casi dimancato mutamento del fatto storico e di condanna per un reato meno grave diquello originariamente contestato.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.2. Per ragioni di ordine logico, conviene esaminare innanzitutto il secondomotivo, con cui si denuncia la violazione del principio di correlazione tra accusa esentenza.Esso è infondato.2.1. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità,il rispetto della regola del contraddittorio – che deve essere assicuratoall'imputato, anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto,conformemente all'art. 111, comma secondo, Cost., integrato dall'art. 6Convenzione europea, come interpretato dalla Corte EDU – imponeesclusivamente che detta diversa qualificazione giuridica non avvenga “a sorpresa”e cioè nei confronti dell'imputato che, per la prima volta e, quindi, senza mai averela possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storicoradicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali rispettoall'originaria imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato. Neconsegue che non sussiste la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., qualora ladiversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghidecisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamenteprevedibile e l’imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito lapossibilità di interloquire in ordine al contenuto dell’imputazione, anche attraversol’ordinario rimedio dell’impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, Rv.254649, Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013, Rv. 258941; Sez. U., n. 36551 del15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01).Sussiste, invece, la violazione del principio di correlazione tra accusa esentenza nel caso di riqualificazione dell'originaria imputazione, quando il fattostorico risulti oggettivamente diverso da quello contestato, per la trasformazioneradicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali, tale da ingenerareincertezza sull’oggetto dell’imputazione e pregiudicare il diritto di difesa (explurimis Sez. 5, n. 37461 del 22/09/2021, Ciotoracu, Rv. 281930 – 01).Laddove una tale modifica non ricorra, non sussistendo una modificazioneessenziale del fatto addebitato, non vi è alcuna lesione dei diritti di difesa (Sez. 5,n. 25506 del 26/03/2025, Cattaneo, Rv. 288211 - 01).2.2. Nel caso in esame, all’imputato era contestato il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. perché, al fine di ottenere finanziamenti nell’ambito del Fondorotativo 394/81, aveva presentato una dichiarazione mendace in cui affermava dinon essere sottoposto a procedimenti penali da cui scaturiva la responsabilità dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA] di cui era amministratore unico. Il Tribunale, riqualificato il fattocontestato nel reato di cui all’art. 483 cod. pen., aveva ritenuto il Bareseresponsabile per tale reato.La Corte territoriale, decidendo sul relativo motivo di gravame, ha rilevato chela condotta descritta nell’originario capo di imputazione (e inizialmente qualificatacome reato di cui all’art. 316-ter cod. pen.) era comunque incentrata sulla falsitàdella dichiarazione relativa all’inesistenza di procedimenti pendenti, che l’interaistruttoria aveva avuto ad oggetto proprio la falsità di tale attestazione, e che lostesso pubblico ministero, nel corso dell’udienza, aveva sollecitato il giudice diprimo grado a valutare se ricorressero gli estremi del reato di cui all’art. 483 cod.pen.Da tali elementi ha desunto che non vi era stato alcun mutamento dellemodalità del fatto storico contestato, e che nel corso dell’iter processualel’imputato era venuto a trovarsi nella condizione concreta di esercitare tutte leprerogative difensive in ordine all’oggetto dell'imputazione, sicché non si eraverificata alcuna lesione del diritto di difesa.Trattasi di valutazione logicamente ineccepibile, che pertanto si sottrae allecensure del ricorrente.3. Il primo motivo, con cui si contesta l’insussistenza degli elementi del reatodi cui all’art. 483 cod. pen., è infondato.3.1. Integra, invero, il delitto di falso ideologico commesso dal privato in attopubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che dichiara il falso in sede didichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n.445 del2000 (Sez. 5, n. 7857 del 26/10/2017, dep. 2018, Marchetti, Rv. 272277 – 01).La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l’art. 76 del citato Testounico, nello stabilire la sanzione penale per chiunque rilascia dichiarazionimendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal medesimo T.U., prevedeche risponde del reato di cui all'art. 483 cod. pen. il privato che renda falsed.P.R. n.445 del 2000 (Sez. 5, n. 20570 del 10/5/2006, Esposito, Rv. 234203).Si è così ritenuto che integra il reato di falso ideologico commesso dal privatoin atto pubblico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 del d.P.R. n. 445del 2000 e 483 cod. pen., la condotta di colui che, in una autocertificazionesostitutiva diretta ad una Casa circondariale, dichiari di non avere procedimentipenali in corso, atteso che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e47 del suddetto decreto sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. (Sez. 5,n. 30099 del 15/03/2018, P.g. in proc. Gaiera, Rv. 273806 – 01; nello stessosenso, Sez. 5, n. 27702 del 15/05/2018, Vitetta, Rv. 273478 - 01).La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi.La Corte territoriale ha dato atto che il modulo di domanda per accedere aifinanziamenti del Fondo rotativo 394/81, sottoscritto dall’imputato, recavaespressamente l’attestazione in ordine alla insussistenza di procedimenti pendentia carico dell’impresa in relazione alla responsabilità di cui al d.lgs. n. 231 del 2001e che tale dichiarazione era espressamente soggetta all’obbligo di verità, ai sensidegli artt. 75 e 76 d.P.R. n. 445 del 2000, secondo quanto previsto a pag. 12 delmodulo medesimo. Ne ha desunto, in modo logico e coerente, la sussistenzadell’obbligo a carico del dichiarante dell’obbligo di autocertificazione e l’irrilevanza,ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 483 cod. pen., del fatto che lacircolare ministeriale non prevedesse il requisito della insussistenza di taliprocedimenti.3.2. Corretta deve ritenersi anche la valutazione svolta in ordine all’elementosoggettivo del reato. Questa Corte di legittimità ha affermato che chi attestal’assenza di procedimenti penali a suo carico, avendo ricevuto un avviso dellapendenza, nei suoi confronti, di un procedimento penale, è tenuto ad un doverosocontrollo in ordine alla avvenuta definizione di tale procedimento. In assenza ditale controllo, commette il delitto previsto dall’art. 483 cod. pen., che, essendopunibile a titolo di dolo, deve considerarsi punibile anche a titolo di dolo eventuale,potendosi escludere la responsabilità di chi lo commetta solo se abbia agito a titolodi colpa (Sez. 5, n. 27702 del 15/05/2018, Vitetta, cit. V., altresì, Sez. 4, n. 7192del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192 - 01).Nel caso in esame la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che lacircostanza che dal certificato dei carichi pendenti non risultassero procedimenti acarico della società CEDIM di cui Barese era amministratore unico doveva ritenersisuperata dal fatto che egli aveva ricevuto pochi mesi prima della presentazionedell’istanza la notifica dell’avviso a presentarsi per svolgere interrogatorio per unillecito amministrativo commesso dalla società, compiutamente descritto, esuccessivamente gli era stato notificato l’avviso di conclusione indagini e poil’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. Pertanto, nel momento in cui ilBarese ha sottoscritto la domanda in cui attestava l’assenza di procedimenti a suocarico, egli era senz’altro a conoscenza della pendenza del suddetto procedimentoa suo carico.3.3. Infondato è, infine, il profilo di censura con cui si deduce che nella specieil falso dovrebbe considerarsi innocuo, in quanto inutile ai fini del conseguimentodel finanziamento.La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che in tema di falsità infalso ideologico) o l’alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti aifini del significato dell’atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale,non dovendo l’innocuità essere valutata con riferimento all’uso che dell'atto falsovenga fatto (ex multis: Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020 (dep. 15/02/2021),Brisciano, Rv. 280453 – 01). In applicazione dell'art. 49 cod. pen., devedistinguersi «l'inidoneità della azione, che ricorre nel cosiddetto falso "grossolano",nel falso, cioè, che per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarrein inganno alcuno, dall'inesistenza dell'oggetto, che ricorre nel cosiddetto falso cd."inutile", nel falso, cioè, che cade su un atto, o su una parte di esso assolutamenteprivo di valenza probatoria» (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014,Ventriglia, Rv. 258946 - 01; Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, Bautista, Rv.270245 - 01).La punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell'azione, tutte le volte in cuil’alterazione appaia irrilevante ai fini dell’interpretazione dell'atto, perché non nemodifica il senso oppure si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelatodalla genuinità del documento, cioè non abbia la capacità di conseguire uno scopoantigiuridico (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, cit.) o, in altri termini, quandol’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso materiale)non esplicano effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione deidati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395).L’irrilevanza che connota il falso innocuo concerne non eventuali ricadutepratiche negative — in ipotesi scongiurate per effetto di altre evenienze — ma ilsenso dell’atto in sé, considerato nella sua funzione attestativa.3.4. Nel caso in esame non è in contestazione che nella domanda per accedereai finanziamenti, l’imputato aveva attestato, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R.n. 445 del 2000, che non sussistevano procedimenti pendenti a carico della societàdi cui era amministratore unico, mentre al contrario un tale procedimento erapendente.L'inoffensività di tale condotta non può certo derivare dalla circostanza che –secondo quanto dedotto dalla difesa – tale dichiarazione era ininfluente ai fini dellaconcessione dei finanziamenti, non essendo previsto dalla circolare ministeriale ilrequisito dell’insussistenza di procedimenti pendenti a carico della società. Inrealtà, la dichiarazione rilasciata dal Barese, poiché era destinata, ai sensi delrichiamato d.P.R. n. 445 del 2000, ad attestare la sussistenza di determinatirequisiti, è considerata come fatta ad un pubblico ufficiale (art. 76, comma 3,d.P.R. n. 445 del 2000). Ne discende, allora, che correttamente la Corte territorialeha ritenuto sussistente la capacità decettiva della dichiarazione, ossia la suaidoneità a ledere la pubblica fede, trattandosi di un atto destinato a provare laverità di un fatto a norma dell'art. 46, d.P.R. n. 445 del 2000, collegandosi propriotale efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero.4. Alle considerazioni svolte consegue il rigetto del ricorso e la condanna delricorrente al pagamento delle spese del giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 10/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli