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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 ottobre 2020

Cassazione n. 42663/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 13 ottobre 2020 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per minaccia grave e tentate lesioni personali aggravate ai danni di Sara e [OSCURATO:PERSONA].

2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, ricorso che conta tre motivi.

2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto all'incidenza della remissione di querela delle due persone offese, sostenendo la non gravità della minaccia e che lo sgabello lanciato dall'imputato verso [OSCURATO:PERSONA] non può ritenersi strumento idoneo a costituire l'aggravante di cui all'art.585 cod. pen.

Il motivo si conclude contestando l'idoneità e l'univocità degli atti compiuti a commettere il reato di lesioni.

2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità perché — quanto al reato di cui all'art. 612 cod. pen. — le persone offese non avevano precisato quali fossero le parole di natura minatoria proferite da Cutrì nei loro confronti e [OSCURATO:PERSONA] aveva definito solo "fastidiose" le espressioni proferite dall'imputato.

Circa le lesioni, invece, nessuno aveva visto lanciare lo sgabello contro le persone offese o contro altri ed una sola persona non poteva alzare e lanciare un blocco di cemento.

2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che aveva visto la pretermissione del ruolo dell'imputato nella vicenda e del suo comportamento processuale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è parzialmente fondato.

1. Il primo motivo di ricorso lamenta il mancato proscioglimento legato alla remissione di querela, passando attraverso la contestazione circa la ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti per entrambe le fattispecie contestate.

1.1. Orbene, il ragionamento del ricorrente può avere seguito solo quanto al reato di minaccia commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], che è l'unica, tra le due persone offese, che ha rimesso la querela, come si evince dal verbale di udienza del 18 novembre 2016 e come, peraltro, riportato in sentenza.

Tale remissione ha rilievo a prescindere dal giudizio circa la gravità della minaccia, dal momento che, a seguito del dlgs. 10 aprile 2018 n. 36, la gravità della minaccia non ne comporta più la procedibilità di ufficio.

Quanto alla mancanza di una ricusa della remissione, espressa o tacita, vanno evidenziate diverse circostanze che depongono in tal senso.

Se pure all'udienza del 18 novembre 2016 — in cui vi era stata la remissione di querela da parte di [OSCURATO:PERSONA] — si procedeva in assenza dell'imputato, era presente però il sostituto ex art. 102 cod. proc. pen. del suo difensore di fiducia, che lo rappresentava e che ha assistito alla remissione, sicché deve ritenersi che quest'ultima sia stata fin da allora conoscibile al prevenuto.

Non solo: l'imputato ha presenziato all'udienza successiva del 16 febbraio 2017 — quando ha reso esame — e nulla ha osservato quanto alla remissione; all'udienza conclusiva del processo, poi, il 29 novembre 2017, il difensore di fiducia dell'imputato, alla presenza di questi, tra le richieste subordinate a quella di assoluzione, ha domandato anche la declaratoria di estinzione dei reati per remissione di querela.

Non ultima, poi, va rilevata la circostanza che è proprio l'imputato, attraverso il suo difensore fiduciario che ha sottoscritto il ricorso per cassazione, che ha formulato analoga richiesta.

Si tratta, dunque, di comportamenti che evidenziano non solo la conoscibilità della remissione di querela da parte di [OSCURATO:PERSONA], ma la sua effettiva conoscenza in capo al Cutrì, in uno alla precisa volontà di quest'ultimo di non ricusare detta remissione.

Una conferma della correttezza di questa ricostruzione si ricava da Sez.

U, n. 27610 del 25/05/2011, Marano, Rv. 250201, secondo cui l'omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o posto in grado di conoscerla, integra, ex art. 155, comma primo, cod. pen., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato.

Nel nostro caso, ferma la conoscibilità della remissione fin dalla data di essa, non vi è questione di mera assenza del prevenuto all'udienza successiva, ma vi è molto di più; Cutrì infatti, ha presenziato all'udienza successiva a quella della remissione, allorché ha reso esame e non ha manifestato l'intenzione di ricusare la remissione e, anzi, alla conclusione del processo di primo grado il suo difensore fiduciario l'ha posta a base di una sua specifica richiesta liberatoria.

1.2. Quanto alle lesioni aggravate, il motivo di ricorso è, invece, inammissibile in primo luogo perché inedito, giacché il suo accoglimento presupporrebbe la risoluzione questioni di fatto circa la configurabilità della circostanza aggravante, che andavano rimesse dall'imputato al Giudice di appello e che il ricorrente non ha posto in sede di gravame di merito, benché, già alla data della sua presentazione, potesse porsi il tema della procedibilità delle lesioni siccome la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva già rimesso la querela.

Peraltro il motivo di ricorso è anche manifestamente infondato, dal momento che, dalla ricostruzione evincibile da entrambe le sentenze di merito, emerge che il prevenuto ha tentato di colpire [OSCURATO:PERSONA] con un oggetto contundente (uno sgabello o simile), il che configura la circostanza aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., che rende la fattispecie procedibile di ufficio.

A sostegno di questa tesi occorre richiamare il ragionamento già svolto da questa sezione in Sez. 5, n. 26059 del 02/05/2019, G., Rv. 276132 (concernente il caso di utilizzo di un accendino e di liquido infiammabile) secondo cui, per definire il concetto di arma cui il legislatore del codice penale allude, la norma di riferimento è, appunto, quella di cui all'art. 585, comma 2, cod. pen., secondo cui, agli effetti della legge penale, per armi si intendono, tra l'altro, oltre che le armi in senso proprio e gli altri oggetti la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, anche tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo; il richiamo è evidentemente agli oggetti di cui all'art. 4, comma 2, L. 18 aprile 1975, n. 110.

Ebbene, allo scopo di delineare questa nozione e di verificarne la riferibilità alla condotta del ricorrente, il Collegio intende dare seguito alle pronunce di questa Corte secondo cui il porto di un oggetto non destinato all'offesa cessa di essere giustificato nel momento in cui, per le circostanze di tempo di luogo o per il concreto uso che dello strumento viene fatto, esso perde la propria connotazione di oggetto di uso comune e diventa invece un'arma impropria.

Ne consegue che qualsiasi oggetto comune, che in un contesto aggressivo possa essere utilizzato per l'offesa alla persona, è qualificabile come arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585, comma 2, cod. pen., come testimoniato dall'ampia casistica rinvenibile nelle sentenze di questa Corte che hanno affermato e ribadito il principio (Sez. 5, n. 54148 del 06/06/2016, Vaina, Rv. 268750, con riferimento ad un manico di scopa; Sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, R., Rv. 267713, in ordine ad un pezzo di legno; Sez. 5, n. 46482 del 20/06/2014, A, Rv. 261017, per un guinzaglio; Sez. 5, n. 49517 del 21/11/2013, R, Rv. 257758, per una paletta di plastica; Sez. 5, n. 47504 del 24/09/2012, Baciu, Rv. 254082, in relazione ad un bicchiere di vetro).

2. Il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità — è inammissibile siccome diretto ad ottenere una rivisitazione del ragionamento probatorio, senza tuttavia evidenziare falle logiche o carenze nell'ordito argomentativo della sentenza impugnata.

I Giudici di appello, infatti, rispetto alle doglianze formulate nell'atto di appello, hanno chiarito come il contributo dei testi escussi Oietti e Calipari non fosse significativo, date le manifestate difficoltà nel ricordo, e come [OSCURATO:PERSONA] avesse precisato, non per questo divenendo meno attendibile, di avere riferito alcune notizie apprese de relato.

Di fronte a queste considerazioni, il ricorso persegue una propria linea ricostruttiva, sorda alle argomentazioni della decisione avversata.

Militano nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, due principi di diritto più volte affermati da questa Corte.

In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

3. Riguardo la denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

4. All'annullamento senza rinvio per la minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA] consegue la rideterminazione della pena, che può essere operata da questa Corte ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen., senza rimettere gli atti al Giudice di merito, dal momento che il Giudice di prime cure ha indicato in giorni quindici di reclusione l'aumento per ciascuno dei due reati di minaccia per cui l'imputato è stato riconosciuto responsabile (quella ai danni di Sara e quella ai danni di [OSCURATO:PERSONA]) ed occorre effettuare una mera operazione aritmetica di sottrazione di tale pena a quella complessiva, per giungere alla pena di mesi sei e giorni quindici di reclusione.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA], perché il reato è estinto per remissione di querela ed elimina la relativa pena di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 13 ottobre 2020 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per minaccia grave e tentate lesioni personali aggravate ai danni di Sara e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, ricorso che conta tre motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto all'incidenza della remissione di querela delle due persone offese, sostenendo la non gravità della minaccia e che lo sgabello lanciato dall'imputato verso [OSCURATO:PERSONA] non può ritenersi strumento idoneo a costituire l'aggravante di cui all'art.585 cod. pen. Il motivo si conclude contestando l'idoneità e l'univocità degli atti compiuti a commettere il reato di lesioni. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità perché — quanto al reato di cui all'art. 612 cod. pen. — le persone offese non avevano precisato quali fossero le parole di natura minatoria proferite da Cutrì nei loro confronti e [OSCURATO:PERSONA] aveva definito solo "fastidiose" le espressioni proferite dall'imputato. Circa le lesioni, invece, nessuno aveva visto lanciare lo sgabello contro le persone offese o contro altri ed una sola persona non poteva alzare e lanciare un blocco di cemento. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che aveva visto la pretermissione del ruolo dell'imputato nella vicenda e del suo comportamento processuale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è parzialmente fondato. 1. Il primo motivo di ricorso lamenta il mancato proscioglimento legato alla remissione di querela, passando attraverso la contestazione circa la ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti per entrambe le fattispecie contestate. 1.1. Orbene, il ragionamento del ricorrente può avere seguito solo quanto al reato di minaccia commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], che è l'unica, tra le due persone offese, che ha rimesso la querela, come si evince dal verbale di udienza del 18 novembre 2016 e come, peraltro, riportato in sentenza. Tale remissione ha rilievo a prescindere dal giudizio circa la gravità della minaccia, dal momento che, a seguito del dlgs. 10 aprile 2018 n. 36, la gravità della minaccia non ne comporta più la procedibilità di ufficio. Quanto alla mancanza di una ricusa della remissione, espressa o tacita, vanno evidenziate diverse circostanze che depongono in tal senso. Se pure all'udienza del 18 novembre 2016 — in cui vi era stata la remissione di querela da parte di [OSCURATO:PERSONA] — si procedeva in assenza dell'imputato, era presente però il sostituto ex art. 102 cod. proc. pen. del suo difensore di fiducia, che lo rappresentava e che ha assistito alla remissione, sicché deve ritenersi che quest'ultima sia stata fin da allora conoscibile al prevenuto. Non solo: l'imputato ha presenziato all'udienza successiva del 16 febbraio 2017 — quando ha reso esame — e nulla ha osservato quanto alla remissione; all'udienza conclusiva del processo, poi, il 29 novembre 2017, il difensore di fiducia dell'imputato, alla presenza di questi, tra le richieste subordinate a quella di assoluzione, ha domandato anche la declaratoria di estinzione dei reati per remissione di querela. Non ultima, poi, va rilevata la circostanza che è proprio l'imputato, attraverso il suo difensore fiduciario che ha sottoscritto il ricorso per cassazione, che ha formulato analoga richiesta. Si tratta, dunque, di comportamenti che evidenziano non solo la conoscibilità della remissione di querela da parte di [OSCURATO:PERSONA], ma la sua effettiva conoscenza in capo al Cutrì, in uno alla precisa volontà di quest'ultimo di non ricusare detta remissione. Una conferma della correttezza di questa ricostruzione si ricava da Sez. U, n. 27610 del 25/05/2011, Marano, Rv. 250201, secondo cui l'omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o posto in grado di conoscerla, integra, ex art. 155, comma primo, cod. pen., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato. Nel nostro caso, ferma la conoscibilità della remissione fin dalla data di essa, non vi è questione di mera assenza del prevenuto all'udienza successiva, ma vi è molto di più; Cutrì infatti, ha presenziato all'udienza successiva a quella della remissione, allorché ha reso esame e non ha manifestato l'intenzione di ricusare la remissione e, anzi, alla conclusione del processo di primo grado il suo difensore fiduciario l'ha posta a base di una sua specifica richiesta liberatoria. 1.2. Quanto alle lesioni aggravate, il motivo di ricorso è, invece, inammissibile in primo luogo perché inedito, giacché il suo accoglimento presupporrebbe la risoluzione questioni di fatto circa la configurabilità della circostanza aggravante, che andavano rimesse dall'imputato al Giudice di appello e che il ricorrente non ha posto in sede di gravame di merito, benché, già alla data della sua presentazione, potesse porsi il tema della procedibilità delle lesioni siccome la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva già rimesso la querela. Peraltro il motivo di ricorso è anche manifestamente infondato, dal momento che, dalla ricostruzione evincibile da entrambe le sentenze di merito, emerge che il prevenuto ha tentato di colpire [OSCURATO:PERSONA] con un oggetto contundente (uno sgabello o simile), il che configura la circostanza aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., che rende la fattispecie procedibile di ufficio. A sostegno di questa tesi occorre richiamare il ragionamento già svolto da questa sezione in Sez. 5, n. 26059 del 02/05/2019, G., Rv. 276132 (concernente il caso di utilizzo di un accendino e di liquido infiammabile) secondo cui, per definire il concetto di arma cui il legislatore del codice penale allude, la norma di riferimento è, appunto, quella di cui all'art. 585, comma 2, cod. pen., secondo cui, agli effetti della legge penale, per armi si intendono, tra l'altro, oltre che le armi in senso proprio e gli altri oggetti la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, anche tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo; il richiamo è evidentemente agli oggetti di cui all'art. 4, comma 2, L. 18 aprile 1975, n. 110. Ebbene, allo scopo di delineare questa nozione e di verificarne la riferibilità alla condotta del ricorrente, il Collegio intende dare seguito alle pronunce di questa Corte secondo cui il porto di un oggetto non destinato all'offesa cessa di essere giustificato nel momento in cui, per le circostanze di tempo di luogo o per il concreto uso che dello strumento viene fatto, esso perde la propria connotazione di oggetto di uso comune e diventa invece un'arma impropria. Ne consegue che qualsiasi oggetto comune, che in un contesto aggressivo possa essere utilizzato per l'offesa alla persona, è qualificabile come arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585, comma 2, cod. pen., come testimoniato dall'ampia casistica rinvenibile nelle sentenze di questa Corte che hanno affermato e ribadito il principio (Sez. 5, n. 54148 del 06/06/2016, Vaina, Rv. 268750, con riferimento ad un manico di scopa; Sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, R., Rv. 267713, in ordine ad un pezzo di legno; Sez. 5, n. 46482 del 20/06/2014, A, Rv. 261017, per un guinzaglio; Sez. 5, n. 49517 del 21/11/2013, R, Rv. 257758, per una paletta di plastica; Sez. 5, n. 47504 del 24/09/2012, Baciu, Rv. 254082, in relazione ad un bicchiere di vetro). 2. Il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità — è inammissibile siccome diretto ad ottenere una rivisitazione del ragionamento probatorio, senza tuttavia evidenziare falle logiche o carenze nell'ordito argomentativo della sentenza impugnata. I Giudici di appello, infatti, rispetto alle doglianze formulate nell'atto di appello, hanno chiarito come il contributo dei testi escussi Oietti e Calipari non fosse significativo, date le manifestate difficoltà nel ricordo, e come [OSCURATO:PERSONA] avesse precisato, non per questo divenendo meno attendibile, di avere riferito alcune notizie apprese de relato. Di fronte a queste considerazioni, il ricorso persegue una propria linea ricostruttiva, sorda alle argomentazioni della decisione avversata. Militano nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, due principi di diritto più volte affermati da questa Corte. In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 3. Riguardo la denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 4. All'annullamento senza rinvio per la minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA] consegue la rideterminazione della pena, che può essere operata da questa Corte ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., senza rimettere gli atti al Giudice di merito, dal momento che il Giudice di prime cure ha indicato in giorni quindici di reclusione l'aumento per ciascuno dei due reati di minaccia per cui l'imputato è stato riconosciuto responsabile (quella ai danni di Sara e quella ai danni di [OSCURATO:PERSONA]) ed occorre effettuare una mera operazione aritmetica di sottrazione di tale pena a quella complessiva, per giungere alla pena di mesi sei e giorni quindici di reclusione. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA], perché il reato è estinto per remissione di querela ed elimina la relativa pena di
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