CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026
Cassazione n. 11465/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 29817/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente all'omessa esclusione della recidiva, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte d'Appello che, con motivazione immune da censure, ha sottolineato i vari, e anche specifici, precedenti dell'imputato quale sintomo della ingravescente pericolosità sociale (pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11465- 6 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3766/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29817/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 29817/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente all'omessa esclusione della recidiva, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte d'Appello che, con motivazione immune da censure, ha sottolineato i vari, e anche specifici, precedenti dell'imputato quale sintomo della ingravescente pericolosità sociale (pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M