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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34729/2023

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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 2770 /20 22 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante p.t., rappre- sentatae difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: ) domiciliat a presso l a Cancelleria della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: definizioneagevolata - estinzione AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Sici- lia,sezione staccata di Catania, n. 2271/17/2022 depositata l’1 8 marzo 2022,non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 202 3 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Sicilia , sezione staccata di Catania, è stato accolto l’appello proposto dall’Agenziadelle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- butaria Provinciale di Catania n. 6638/14/2015 la quale ha accolto i l ricorsointroduttivo dell a società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , proposto avverso l’avviso di accertamento n.

TYS03Z201787 /2014 , avente oggetto IRES, IRAP ed IVA, oltre accessori, relativo all’anno d’imposta 2010. 2.Le riprese hanno tratto origine d a p.v.c. in cui è stata contestata l’irregolare tenuta della contabilitàe la deduzione e detrazione di costi non inerenti.

I l giudice d’appello ha riformato la sentenza del giudice di prime cure, favorevole alla società, ritenendo in via preliminare che il contraddittorio endoprocedimentale fosse regolarmente intervenuto e, nel merito, che le pretese dell’Amministrazione finanziaria fossero fondate. 3.Avverso la decisione propon e ricorso per Cassazione la contribuente per due motiv i , cui resist e l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Anteriormenteall’udienza, con memoria illustrativa corredata da do- cumentazionela società ha reso noto di aver adito alla definizione age- volata di cui alla l. n.197/ 2022 offrendo a corredo documentazione sull’intervenuto pagamento, chiedendo inizialmente la sospensione e poil’estinzione del processo .

Consideratoche: 4.Con memoria illustrativa corredata da documentazione depositata il 9ottobre 2023 la contribuente rende noto di essersi avvalsa delle di- sposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tribu- tarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197. 5.Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la presen- tazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.

Parte contribuente ha anchedepositato la ricevuta di avvenuta presen- tazione in viatelematica di tale domand a nonch é ricevuta del versa- mento tramite F24, per l’ avvis o impugnat o e non risulta , allo stato, notificato alcundiniego della definizione.

6. Alla luce di quanto precededev’essere senz’altro dichiarata l’ estin- zione del processo ele spese del processo restano a carico della parte chele ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22 .

7. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defini- zione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrent i , del c.d.

"doppio contributo unifi- cato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5,15 settembre 2022, n. 27244).

P.Q.M.

LaCorte: dichiaraestinto il pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 2770 /20 22 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante p.t., rappre- sentatae difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: ) domiciliat a presso l a Cancelleria della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: definizioneagevolata - estinzione AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Sici- lia,sezione staccata di Catania, n. 2271/17/2022 depositata l’1 8 marzo 2022,non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 202 3 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Sicilia , sezione staccata di Catania, è stato accolto l’appello proposto dall’Agenziadelle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- butaria Provinciale di Catania n. 6638/14/2015 la quale ha accolto i l ricorsointroduttivo dell a società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , proposto avverso l’avviso di accertamento n. TYS03Z201787 /2014 , avente oggetto IRES, IRAP ed IVA, oltre accessori, relativo all’anno d’imposta 2010. 2.Le riprese hanno tratto origine d a p.v.c. in cui è stata contestata l’irregolare tenuta della contabilitàe la deduzione e detrazione di costi non inerenti. I l giudice d’appello ha riformato la sentenza del giudice di prime cure, favorevole alla società, ritenendo in via preliminare che il contraddittorio endoprocedimentale fosse regolarmente intervenuto e, nel merito, che le pretese dell’Amministrazione finanziaria fossero fondate. 3.Avverso la decisione propon e ricorso per Cassazione la contribuente per due motiv i , cui resist e l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Anteriormenteall’udienza, con memoria illustrativa corredata da do- cumentazionela società ha reso noto di aver adito alla definizione age- volata di cui alla l. n.197/ 2022 offrendo a corredo documentazione sull’intervenuto pagamento, chiedendo inizialmente la sospensione e poil’estinzione del processo . Consideratoche: 4.Con memoria illustrativa corredata da documentazione depositata il 9ottobre 2023 la contribuente rende noto di essersi avvalsa delle di- sposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tribu- tarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197. 5.Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la presen- tazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. Parte contribuente ha anchedepositato la ricevuta di avvenuta presen- tazione in viatelematica di tale domand a nonch é ricevuta del versa- mento tramite F24, per l’ avvis o impugnat o e non risulta , allo stato, notificato alcundiniego della definizione. 6. Alla luce di quanto precededev’essere senz’altro dichiarata l’ estin- zione del processo ele spese del processo restano a carico della parte chele ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22 . 7. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defini- zione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrent i , del c.d. "doppio contributo unifi- cato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5,15 settembre 2022, n. 27244). P.Q.M. LaCorte: dichiaraestinto il pr
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