CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11313/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • n. 37934/23 Cirrincione OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione circa gli aumenti applicati per la continuazione con i reati-satellite è manifestamente infondato dal momento che la Corte argomenta adeguatamente in ordine alla questione, tenuto conto della omogeneità delle violazioni (v. pag. 11); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/