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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11632/2022

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la seguente [OSCURATO:PERSONA] D'UFFICIO sul ricorso 15114-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenei - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],; - resistente - contro [OSCURATO:PERSONA]; ci - intimato - avverso l'ordinanza n. 22522/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ha formulato istanza volta ad ottenere la correzione dell'errore materiale in cui questa Corte è incorsa nel pronunciare, con ordinanza n. 22522 del 2019, a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso della [OSCURATO:PERSONA], la condanna di quest'ultima a pagare le spese del giudizio di cassazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] anziché nei confronti del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva chiesto la distrazione.

Il ricorso va accolto alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione" (Cass., S.U., n. 31033 del 27/11/2019).

P.Q.M.

La Corte accoglie l'istanza e dispone che il dispositivo dell'ordinanza n. 22522 del 2019 sia sostituito nel seguente modo: la locuzione "da liquidarsi in favore del Palumbo", va sostituita con la seguente.

"da liquidarsi in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.".

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3 della Corte di cassazione, in data 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ente Ch• G zios

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] D'UFFICIO sul ricorso 15114-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenei - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],; - resistente - contro [OSCURATO:PERSONA]; ci - intimato - avverso l'ordinanza n. 22522/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ha formulato istanza volta ad ottenere la correzione dell'errore materiale in cui questa Corte è incorsa nel pronunciare, con ordinanza n. 22522 del 2019, a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso della [OSCURATO:PERSONA], la condanna di quest'ultima a pagare le spese del giudizio di cassazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] anziché nei confronti del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva chiesto la distrazione. Il ricorso va accolto alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione" (Cass., S.U., n. 31033 del 27/11/2019). P.Q.M. La Corte accoglie l'istanza e dispone che il dispositivo dell'ordinanza n. 22522 del 2019 sia sostituito nel seguente modo: la locuzione "da liquidarsi in favore del Palumbo", va sostituita con la seguente. "da liquidarsi in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.". Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3 della Corte di cassazione, in data 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ente Ch• G zios
Sentenza Cassazione n. 11632/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris