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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 02130/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 c.p. e rigettato l'eccezione di nullità della notifica all'imputato della citazione per il giudizio d'appello.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi.

Con il primo deduce vizi di motivazione in merito al rigetto dell'eccezione di nullità per essersi proceduto in assenza dell'imputato sollevata dalla difesa, avendo illogicamente ritenuto la Corte che la stessa non fosse state tempestivamente dedotta nel giudizio di primo grado, posto che la medesima aveva ad oggetto la notifica della citazione per il giudizio d'appello.

Con il secondo motivo denunzia violazione di legge e vizi di motivazione per avere il giudice dell'appello omesso di confutare l'ulteriore eccezione dedotta con le conclusioni scritte in riferimento al mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601 comma 5 c.p. essendo stato il difensore nominato solo pochi giorni prima dell'udienza del 6 luglio 2023 cui era stata rinviata quella originariamente fissata.

3. Il difensore dell'imputato ha presentato memoria di replica, eccependo la nullità del giudizio d'appello per l'omessa notifica al nuovo difensore nominato delle conclusioni del PG e per essere stato impedito allo stesso di accedere alla trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di seguito esposti.

2. Risulta dagli atti - cui la Corte ha accesso attesa la natura processuale delle eccezioni sollevate dal ricorrente - che la notifica all'imputato della citazione per l'udienza del 14 marzo 2023, originariamente fissata per la celebrazione del giudizio d'appello, non è andata a buon fine (v. verbale udienza citata), ragion per cui la Corte territoriale ha disposto rinvio all'udienza del 8 giugno 2023, ordinando la rinnovazione della notifica a mani del Mitidieri al domicilio da questi dichiarato presso la sua residenza.

Non avendo l'ufficiale giudiziario rinvenuto alcuno all'indirizzo indicato, provvedeva al deposito del plico contenente la citazione presso la casa comunale di [OSCURATO:PERSONA] e ad inviare all'imputato il rituale avviso a mezzo raccomandata, completandosi la procedura di notifica per compiuta giacenza il 26 giugno 2023.

Nel frattempo la Corte territoriale, rilevata l'impossibilità sopravvenuta di effettuare la notifica al domicilio dichiarato, rinviava al 6 luglio l'udienza del 8 giugno 2023, disponendo procedersi alla notifica all'imputato presso il difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p., notifica eseguita a mezzo pec il 27 giugno 2023 presso il difensore d'ufficio nominato nelle more a seguito della remissione dell'incarico da quello di fiducia originariamente officiato dall'imputato.

3. Alla luce delle circostanze illustrate dirimente è l'eccezionWd oggetto il mancato rispetto del termine a comparire per l'udienza del 6 luglio 2023, che è stata tempestivamente sollevata dal difensore con le conclusioni scritte presentate il 28 giugno 2023, sia che la nullità dedotta voglia ritenersi a regime intermedio, come sostenuto da un primo indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, D'Arcangelo, Rv. 282220), sia che vada invece classificata come relativa, come sostenuto da altro indirizzo interpretativo pure coltivato da questa Corte (Sez. 2, n. 55171 del 25/09/2018, Marra, Rv. 275113).

Va infatti ribadito che la rilevabilità della suddetta nullità non è esclusa dal fatto che l'udienza del giudizio d'appello venga celebrata, come nel caso di specie, nelle forme indicate dall' dell'art. 23-bis

I. n. 176/2020 non avendo la parte richiesto la trattazione in presenza dell'appello, atteso che il termine di cui si tratta non è previsto all'esclusivo fine di consentire la comparizione dell'imputato, ma è più in generale funzionale all'esercizio del diritto di difesa nel giudizio d'appello e, dunque, in ogni caso la sua indebita compressione vizia la legittimità di quest'ultimo (Sez. 5, n. 5739 del 07/02/2022, Movio, Rv. 282970).

Non è poi in discussione la rilevanza del mancato rispetto del termine dilatorio con riferimento alla menzionata udienza del 6 luglio 2023, posto che questa era stata fissata in ragione del mancato completamento della procedura di notifica all'imputato della citazione per il giudizio d'appello registrato alle udienze precedentemente celebrate, rimanendo irrilevante che nelle more tale procedura si sia eventualmente ed intempestivamente perfezionata.

4. L'accoglimento dell'eccezione menzionata comporta l'assorbimento delle ulteriori doglianze proposte dal ricorrente e l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 c.p. e rigettato l'eccezione di nullità della notifica all'imputato della citazione per il giudizio d'appello. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione in merito al rigetto dell'eccezione di nullità per essersi proceduto in assenza dell'imputato sollevata dalla difesa, avendo illogicamente ritenuto la Corte che la stessa non fosse state tempestivamente dedotta nel giudizio di primo grado, posto che la medesima aveva ad oggetto la notifica della citazione per il giudizio d'appello. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge e vizi di motivazione per avere il giudice dell'appello omesso di confutare l'ulteriore eccezione dedotta con le conclusioni scritte in riferimento al mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601 comma 5 c.p. essendo stato il difensore nominato solo pochi giorni prima dell'udienza del 6 luglio 2023 cui era stata rinviata quella originariamente fissata. 3. Il difensore dell'imputato ha presentato memoria di replica, eccependo la nullità del giudizio d'appello per l'omessa notifica al nuovo difensore nominato delle conclusioni del PG e per essere stato impedito allo stesso di accedere alla trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di seguito esposti. 2. Risulta dagli atti - cui la Corte ha accesso attesa la natura processuale delle eccezioni sollevate dal ricorrente - che la notifica all'imputato della citazione per l'udienza del 14 marzo 2023, originariamente fissata per la celebrazione del giudizio d'appello, non è andata a buon fine (v. verbale udienza citata), ragion per cui la Corte territoriale ha disposto rinvio all'udienza del 8 giugno 2023, ordinando la rinnovazione della notifica a mani del Mitidieri al domicilio da questi dichiarato presso la sua residenza. Non avendo l'ufficiale giudiziario rinvenuto alcuno all'indirizzo indicato, provvedeva al deposito del plico contenente la citazione presso la casa comunale di [OSCURATO:PERSONA] e ad inviare all'imputato il rituale avviso a mezzo raccomandata, completandosi la procedura di notifica per compiuta giacenza il 26 giugno 2023. Nel frattempo la Corte territoriale, rilevata l'impossibilità sopravvenuta di effettuare la notifica al domicilio dichiarato, rinviava al 6 luglio l'udienza del 8 giugno 2023, disponendo procedersi alla notifica all'imputato presso il difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p., notifica eseguita a mezzo pec il 27 giugno 2023 presso il difensore d'ufficio nominato nelle more a seguito della remissione dell'incarico da quello di fiducia originariamente officiato dall'imputato. 3. Alla luce delle circostanze illustrate dirimente è l'eccezionWd oggetto il mancato rispetto del termine a comparire per l'udienza del 6 luglio 2023, che è stata tempestivamente sollevata dal difensore con le conclusioni scritte presentate il 28 giugno 2023, sia che la nullità dedotta voglia ritenersi a regime intermedio, come sostenuto da un primo indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, D'Arcangelo, Rv. 282220), sia che vada invece classificata come relativa, come sostenuto da altro indirizzo interpretativo pure coltivato da questa Corte (Sez. 2, n. 55171 del 25/09/2018, Marra, Rv. 275113). Va infatti ribadito che la rilevabilità della suddetta nullità non è esclusa dal fatto che l'udienza del giudizio d'appello venga celebrata, come nel caso di specie, nelle forme indicate dall' dell'art. 23-bis I. n. 176/2020 non avendo la parte richiesto la trattazione in presenza dell'appello, atteso che il termine di cui si tratta non è previsto all'esclusivo fine di consentire la comparizione dell'imputato, ma è più in generale funzionale all'esercizio del diritto di difesa nel giudizio d'appello e, dunque, in ogni caso la sua indebita compressione vizia la legittimità di quest'ultimo (Sez. 5, n. 5739 del 07/02/2022, Movio, Rv. 282970). Non è poi in discussione la rilevanza del mancato rispetto del termine dilatorio con riferimento alla menzionata udienza del 6 luglio 2023, posto che questa era stata fissata in ragione del mancato completamento della procedura di notifica all'imputato della citazione per il giudizio d'appello registrato alle udienze precedentemente celebrate, rimanendo irrilevante che nelle more tale procedura si sia eventualmente ed intempestivamente perfezionata. 4. L'accoglimento dell'eccezione menzionata comporta l'assorbimento delle ulteriori doglianze proposte dal ricorrente e l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della
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