CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 20042/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzon. 862/2018 depositata il 18/09/2018.Numero registro generale 9486/2019Numero sezionale 3676/2026Numero di raccolta generale 20042/2026Data pubblicazione 15/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA] d’Abruzzo in liquidazione propose ricorsoavverso le ingiunzioni di pagamento notificate il 22.1.2016 in relazione aTarsu 2008-2012.La predetta ingiunzione non traeva origine da un prodromico avviso diaccertamento, in rettifica o d’ufficio, derivando dall’annuale attività diliquidazione tributo dello stesso comune di Montesilvano.L’impugnazione, fondata principalmente sulla intervenuta decadenzadell’ente, ebbe esito favorevole. La sentenza venne impugnata dalComune e l’appello accolto.Per quel che rileva in questa sede l’appellante evidenziò come nonpotesse applicarsi alle ingiunzioni di pagamento l’art. 72 del d.lgs. n. 507del 1993, non trattandosi di somme riscosse mediante iscrizione a ruolo.Avrebbe dovuto, diversamente, applicarsi la disciplina generale di cuiall’art. 1, comma 163, del d.l. n. 296 del 2006 con conseguenteapplicabilità del termine di prescrizione quinquennale.La C.T.R. fece propria la tesi dell’appellante e, applicata la prescrizionequinquennale, ritenne per l’effetto che il comune non fosse incorso inalcuna decadenza.Avverso questa decisione il Consorzio propone ricorso affidato a tremotivi.Il Comune e l’Agenzia delle Entrate sono costituite con controricorso.In prossimità dell’udienza sono state depositate memorie illustrative.MOTIVI DELLA DECISIONE1.Con la prima censura è denunciata la violazione dell’art. 72, comma1, del d.lgs. n. 507 del 1993, nonché dell’art. 1, comma 163, della leggen. 296 del 2006, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Numero registro generale 9486/2019Numero sezionale 3676/2026Numero di raccolta generale 20042/2026Data pubblicazione 15/06/2026Il giudice avrebbe errato nel ritenere che a seguito della riforma di cuialla legge n. 296 del 2006 la notifica del titolo esecutivo non sarebbesoggetta ad alcun termine di decadenza.Secondo il ricorrente la disposizione di cui innanzi troverebbeapplicazione solo nel caso di omessa o infedele dichiarazione ma non nelcaso di mero omesso versamento.Il motivo è fondato.L' art. 1, comma 161, della legge 27.12.2006, n. 296 prevede che "glienti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono allarettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardativersamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni odegli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo postacon raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati apena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo aquello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebberodovuto essere effettuati".Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendostato abrogato dall'art. 1, comma 172, della legge n. 296 del 2006, condecorrenza 1.7.2007, il previgente art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 507 del1993, che prevedeva, invece, il termine triennale.Il comma 171 del medesimo art. 1 della legge n. 296 del 2006prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura diaccertamento e i relativi termini si applicano anche ai rapporti di impostaprecedenti al 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della leggefinanziaria.Tale normativa, tuttavia, non può applicarsi alla Tarsu, nei casi in cui ilComune non abbia provveduto ad emettere alcun avviso di accertamentodel tributo che costituisce atto prodromico ai fini dell'emissione dellacartella esattoriale.Numero registro generale 9486/2019Numero sezionale 3676/2026Numero di raccolta generale 20042/2026Data pubblicazione 15/06/2026In punto di diritto occorre, quindi, evidenziare che la riscossione deltributo in esame spetta agli enti locali in qualità di enti impositori, i qualihanno la facoltà di avvalersi delle seguenti procedure previste edisciplinate dall’articolo 36, comma 2, del d.l. n. 248 del 31 dicembre2007, convertito con modificazioni dalla l. n. 31 del 28 febbraio 2008:l’ingiunzione fiscale disciplinata dal R.D. n. 639 del 14 aprile 1910 chesegue le norme previste dal d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, nei casiin cui la riscossione sia svolta in proprio dall’ente locale e l’iscrizione aruolo, con la conseguente notifica della cartella di pagamento ai sensi deld.P.R. n. 602/1973, del d.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 e del d.lgs. n.112 del 13 aprile 1999, nei casi in cui la riscossione venga affidata a unconcessionario.Nella specie il Comune si è avvalso dell’ingiunzione fiscale disciplinata dalR.D. n. 639 del 14 aprile 1910.Viene, quindi, in considerazione il principio secondo cui, in tema diTARSU, il termine di decadenza quinquennale ex art. 1, comma 161, dellalegge n. 296 del 2006 si applica solo ove il Comune abbia provvedutoall'emissione di avviso di accertamento, essendo stata omessa dalcontribuente la denuncia prescritta ex art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993oppure risultando tale denuncia infedele o incompleta, mentre opera iltermine di decadenza triennale qualora l'ente non abbia provveduto adalcuna rettifica dei dati dichiarati dal contribuente, procedendodirettamente alla liquidazione dell'imposta e alla notifica della cartellaesattoriale (Cass. Sez. T, n. 24187/2016; da ultimo, in tema, Cass. Sez.T, n. 17491/2024).1.2. Nella specie il Comune non si era avvalso del sistema diriscossione tramite ruolo mediante Concessionario ma dell’ingiunzione dipagamento con conseguente applicazione del termine di decadenzatriennale previsto dalla legge finanziaria n. 269 del 2006 per la riscossionecoattiva di tributi locali a mezzo di titolo esecutivo.Numero registro generale 9486/2019Numero sezionale 3676/2026Numero di raccolta generale 20042/2026Data pubblicazione 15/06/2026Va, infine, evidenziato che il termine di decadenza triennale non decorredal sollecito di pagamento notificato nel 2015, come invocato dal Comunecontroricorrente, difettando nel detto sollecito la natura di avviso diaccertamento. Laddove, infatti, come nella specie, la pretesa siaintegralmente determinabile sulla base dei dati già acquisiti e noncontestati, e non sia stato emesso un pregresso avviso di accertamento, iltermine decadenziale non può che ancorarsi al momento in cuil’obbligazione tributaria è integralmente maturata, ossia alla fine dell’annodi riferimento.Nella specie, la pretesa tributaria, concernente la tassa per losmaltimento dei rifiuti solidi urbani, risultava integralmente determinabileanno per anno sulla base dei dati già acquisiti dall’ente impositore e noncontestati, pertanto, essa deve ritenersi originariamente certa e dovutaalle scadenze previste.Le annualità oggetto dell’ingiunzione erano il 2008, 2009, 2010, 2011e il 2012 mentre la notifica dell’ingiunzione è avvenuta il 22 giugno 2016,il Comune non avrebbe potuto, perché decaduto dal relativo potere,emettere la predetta ingiunzione.2.Con la seconda censura è denunciata la violazione e falsa applicazionedell’art. 2948, n. 4, c.c.Il giudice di merito, una volta ritenuta applicabile la disposizione di cuiinnanzi avrebbe, in tesi, erroneamente confermato l’imposizione anche persomme per le quali il termine era comunque scaduto.Con la terza censura è denunciata l’omessa pronuncia ex art. 112c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. perché in relazione almotivo dichiarato assorbito in primo grado e riproposto in appello, non sisarebbe pronunciata sull’eccezione di illegittimità della deliberazionetariffaria del Comune di Montesilvano.I motivi sono assorbiti dall’accoglimento della prima censura.Numero registro generale 9486/2019Numero sezionale 3676/2026Numero di raccolta generale 20042/2026Data pubblicazione 15/06/20264.In conclusione, deve accogliersi il primo motivo di ricorso, assorbiti irestanti, cassata la decisione e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti, deve essere accolto l’originario ricorso della societàcontribuente.Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio sono compensate in ragionedel recente consolidamento della giurisprudenza in relazione alla questionetrattata. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa ladecisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorsodella società contribuente.Le spese di lite sono compensate.Così deciso in Roma, il 29 aprile 2026Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]