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CassazionedecretoSezione LDecisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 11278/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33993/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], quale socio illimitatamente responsabile della già estinta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la [OSCURATO:PERSONA] d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 339/2018,depositata il 17/05/2018 , R.G.N. 366/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di L’Aquila, in riforma di sentenza del Tribunale di Teramo ed in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] contro la s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c.; 2.in precedenza, il Tribunale di Teramo aveva rigettato l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro (quale camionista) alle dipendenze della società nel periodo 28/3/2008 -30/12/2010; la società era stata cancellata dal Registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, non interrotto; l'appello del socio illimitatamente responsabile era stato ritenuto ammissibile; era stata disposta in secondo grado l'acquisizione di disco cronotachigrafo non depositato in primo grado; era stata quindi operata compensazione del TFR con l'obbligo risarcitorio dell'autista per l'abusivo utilizzo di carte carburanti e codici di attivazione ritenuti dal medesimo smarriti, con minimo residuo credito cui l'appellante aveva dichiarato di rinunciare; 3.avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, affidato a 3 motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione degli artt . 2495 c.c., 110, 81, 615 c.p.c., sostenendo l' in ammis sibilità dell'appello proposto da ex-socio che non ha provato la propria legittimazione in qualità di successore, considerato che la società pretesa creditrice in compensazione si era cancellata dal Registro delle imprese;2.con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., per non avere l'appellante dimostrato di non aver potuto produrre in primo grado i dischi cronotachigrafi per causa a lui non imputabile; 3.con il terzo motivo, violazione degli artt. 1241-1252 c.c., per avere la Corte d'Appello illegittimamente operato la compensazione impropria di credito di lavoro con credito risarcitorio; 4.osserva il Collegio che è fondato il primo motivo, con conseguente assorbimento degli altri due motivi; 5.questa Corte ha chiarito che, qualora l'estinzione della società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese intervenga in pendenza di un giudizio che la veda parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione ad opera o nei confronti dei soci, successori dellasocietà, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; ove l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi dellasocietà, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, purché dei presupposti della "legitimatio ad causam" sia da costoro fornita la prova (Cass. n. 25869/2020); 6.si è precisato in tale pronuncia che, in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, che ha come effetto l’estinzione della società, viene in rilievo il principio, consolidato nella giurisprudenza della S.C., secondo cui il soggetto che proponga impugnazione ovvero vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, e deve altresì fornirne la prova - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art. 110 c.p.c. (Cass.

S. U. n. 9692/2013), discendendone che, in difetto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare (Cass. n. 24050/2019, n. 1943/2011, n. 13685/2006); 7.in proposito il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica (Cass. n. 8521/2021); infatti, pur potendo i soci essere interessati dal peculiare fenomeno successorio che, a certe condizioni ed entro certi limiti, ne può determinare la posizione di aventi causa nei debiti e nelle pretese attive della società dopo la sua estinzione e la relativa cancellazione dal registro delle imprese, non basta la qualità di ex socio perché si determini tale eventuale fenomeno successorio, il quale va pertanto sempre allegato e dimostrato nei suoi elementi costitutivi, sicché il soggetto che assuma di essere subentrato nella titolarità di posizioni giuridiche attive della società estinta e cancellata dal registro delle imprese dovrà quindi sempre dedurre di essere stato uno dei soci o l'unico socio al momento della cancellazione e le ragioni per cui assume di essere succeduto alla stessa nella specifica pretesa azionata; in particolare, per quanto riguarda eventuali sopravvivenze e/o sopravvenienze attive, dovrà anche allegare che si tratta di posizioni attive non liquidate né attribuite ai soci in base al bilancio finale di liquidazione, nonché i motivi per cui ciò sia avvenuto, senza però che debba ritenersi integrata alcuna rinunzia alle stesse; in particolare, l'ex socio che intenda proseguire un giudizio nel corso della cui pendenza la società si è estinta ed è stata cancellata dal registro delle imprese, dovrà: 1) qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della pretesa creditoria oggetto del giudizio pendente (e non semplicemente affermare di essere stato socio o liquidatore della società estinta e cancellata); 2) allegare e dimostrare che, sulla base del bilancio finale di liquidazione della società, la pretesa creditoria in questione sia stata a lui attribuita, ovvero che, laddove essa non sia stata affatto oggetto di liquidazione né sia stata presa in considerazione nel bilancio finale di liquidazione, ciò non sia avvenuto in conseguenza di una tacita rinunzia alla stessa, ma per altre ragioni (che dovrà, ove occorra, indicare in modo puntuale e documentare); 8.tali allegazioni e dimostrazioni sono stati omessi dall’odierno controricorrente in sede di proposizione dell’appello, che, per tali carenze, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile; 9.di conseguenza, deve essere cassata la sentenza impugnata che non si è conformata ai sopra ricordati principi, nella vigenza dell'attuale art. 2495 c.c., nella valutazione della eccepita inammissibilità dell'appello dell'odierno controricorrente nella mera qualità di ex-socio; 10.l'accertamento del difetto di "legitimatio ad causam", rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata(cfr. Cass. 26525/2018 sulla rilevabilità anche d’ufficio, da parte della Corte di cassazione, di una causa di inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione); 11.di conseguenza, va dichiarata l’inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Teramo n.96/2017, con passaggio in giudicato delle statuizioni della stessa (anche in punto spese); le spese di lite del grado di appello e del presente giudizio vanno regolate secondo soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Condanna il medesimo al rimborso delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 1.200 per compensi, spese generali al 15%, accessori di legge per il giudizio di appello ed in € 2.000 per compen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33993/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], quale socio illimitatamente responsabile della già estinta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la [OSCURATO:PERSONA] d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 339/2018,depositata il 17/05/2018 , R.G.N. 366/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di L’Aquila, in riforma di sentenza del Tribunale di Teramo ed in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] contro la s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c.; 2.in precedenza, il Tribunale di Teramo aveva rigettato l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro (quale camionista) alle dipendenze della società nel periodo 28/3/2008 -30/12/2010; la società era stata cancellata dal Registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, non interrotto; l'appello del socio illimitatamente responsabile era stato ritenuto ammissibile; era stata disposta in secondo grado l'acquisizione di disco cronotachigrafo non depositato in primo grado; era stata quindi operata compensazione del TFR con l'obbligo risarcitorio dell'autista per l'abusivo utilizzo di carte carburanti e codici di attivazione ritenuti dal medesimo smarriti, con minimo residuo credito cui l'appellante aveva dichiarato di rinunciare; 3.avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, affidato a 3 motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione degli artt . 2495 c.c., 110, 81, 615 c.p.c., sostenendo l' in ammis sibilità dell'appello proposto da ex-socio che non ha provato la propria legittimazione in qualità di successore, considerato che la società pretesa creditrice in compensazione si era cancellata dal Registro delle imprese;2.con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., per non avere l'appellante dimostrato di non aver potuto produrre in primo grado i dischi cronotachigrafi per causa a lui non imputabile; 3.con il terzo motivo, violazione degli artt. 1241-1252 c.c., per avere la Corte d'Appello illegittimamente operato la compensazione impropria di credito di lavoro con credito risarcitorio; 4.osserva il Collegio che è fondato il primo motivo, con conseguente assorbimento degli altri due motivi; 5.questa Corte ha chiarito che, qualora l'estinzione della società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese intervenga in pendenza di un giudizio che la veda parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione ad opera o nei confronti dei soci, successori dellasocietà, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; ove l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi dellasocietà, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, purché dei presupposti della "legitimatio ad causam" sia da costoro fornita la prova (Cass. n. 25869/2020); 6.si è precisato in tale pronuncia che, in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, che ha come effetto l’estinzione della società, viene in rilievo il principio, consolidato nella giurisprudenza della S.C., secondo cui il soggetto che proponga impugnazione ovvero vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, e deve altresì fornirne la prova - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art. 110 c.p.c. (Cass. S. U. n. 9692/2013), discendendone che, in difetto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare (Cass. n. 24050/2019, n. 1943/2011, n. 13685/2006); 7.in proposito il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica (Cass. n. 8521/2021); infatti, pur potendo i soci essere interessati dal peculiare fenomeno successorio che, a certe condizioni ed entro certi limiti, ne può determinare la posizione di aventi causa nei debiti e nelle pretese attive della società dopo la sua estinzione e la relativa cancellazione dal registro delle imprese, non basta la qualità di ex socio perché si determini tale eventuale fenomeno successorio, il quale va pertanto sempre allegato e dimostrato nei suoi elementi costitutivi, sicché il soggetto che assuma di essere subentrato nella titolarità di posizioni giuridiche attive della società estinta e cancellata dal registro delle imprese dovrà quindi sempre dedurre di essere stato uno dei soci o l'unico socio al momento della cancellazione e le ragioni per cui assume di essere succeduto alla stessa nella specifica pretesa azionata; in particolare, per quanto riguarda eventuali sopravvivenze e/o sopravvenienze attive, dovrà anche allegare che si tratta di posizioni attive non liquidate né attribuite ai soci in base al bilancio finale di liquidazione, nonché i motivi per cui ciò sia avvenuto, senza però che debba ritenersi integrata alcuna rinunzia alle stesse; in particolare, l'ex socio che intenda proseguire un giudizio nel corso della cui pendenza la società si è estinta ed è stata cancellata dal registro delle imprese, dovrà: 1) qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della pretesa creditoria oggetto del giudizio pendente (e non semplicemente affermare di essere stato socio o liquidatore della società estinta e cancellata); 2) allegare e dimostrare che, sulla base del bilancio finale di liquidazione della società, la pretesa creditoria in questione sia stata a lui attribuita, ovvero che, laddove essa non sia stata affatto oggetto di liquidazione né sia stata presa in considerazione nel bilancio finale di liquidazione, ciò non sia avvenuto in conseguenza di una tacita rinunzia alla stessa, ma per altre ragioni (che dovrà, ove occorra, indicare in modo puntuale e documentare); 8.tali allegazioni e dimostrazioni sono stati omessi dall’odierno controricorrente in sede di proposizione dell’appello, che, per tali carenze, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile; 9.di conseguenza, deve essere cassata la sentenza impugnata che non si è conformata ai sopra ricordati principi, nella vigenza dell'attuale art. 2495 c.c., nella valutazione della eccepita inammissibilità dell'appello dell'odierno controricorrente nella mera qualità di ex-socio; 10.l'accertamento del difetto di "legitimatio ad causam", rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata(cfr. Cass. 26525/2018 sulla rilevabilità anche d’ufficio, da parte della Corte di cassazione, di una causa di inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione); 11.di conseguenza, va dichiarata l’inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Teramo n.96/2017, con passaggio in giudicato delle statuizioni della stessa (anche in punto spese); le spese di lite del grado di appello e del presente giudizio vanno regolate secondo soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Condanna il medesimo al rimborso delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 1.200 per compensi, spese generali al 15%, accessori di legge per il giudizio di appello ed in € 2.000 per compen
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