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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17928/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile perché avente ad oggetto una censura generica oltre che manifestamente infondata; considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) ed, in ogni caso, l'impugnazione deve ritenersi aspecifica perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento delle attenuanti invocate; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile perché avente ad oggetto una censura generica oltre che manifestamente infondata; considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) ed, in ogni caso, l'impugnazione deve ritenersi aspecifica perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento delle attenuanti invocate; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo
Sentenza Cassazione n. 17928/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris