CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 45720/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 gennaio 2021, la Corte di appello di Catania - decidendo in sede di rinvio della Corte di cassazione (che con sentenza del 16.5.2012 aveva annullato la pronuncia resa in data 17.4.2009 dalla medesima Corte territoriale, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche) - confermava la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Catania del 4.4.2008, che aveva condannato il predetto imputato, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di anni sei di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. per avere preso parte all'associazione di tipo mafioso denominata Scalisi, inserita nella cosca Laudani. 2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, per "violazione ed erronea applicazione dell'art. 62 bis co. pen. ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttivi, peraltro, di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione dì esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560). Nel caso di speéie, la Corte di appello di Catania ha escluso la concedibilità all'imputato delle invocate circostanze attenuanti generiche facendo riferimento all'oggettiva gravità del reato che non si limitava all'esame del relativo titolo ma si estendeva alla caratura criminale del Pellegriti, come evidenziata dalle risultanze processuali, dalle quali era emerso il coinvolgimento dell'imputato anche nelle attività estorsive del gruppo, ancorché non specificatamente individuate, e il ruolo dello stesso niente affatto secondario all'interno del clan (dalle conversazioni intercettate era, infatti, emerso che il predetto veniva indicato come "patrozzo" perché punto di riferimento per i "ragazzi" del gruppo, nonché che lo stesso aveva la disponibilità di armi modificate appartenenti all'organizzazione criminale).A fronte di ciò i motivi sono, in buona sostanza, volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura degli atti processuali, oltre che non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]