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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 27271/2026

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na dell’amministratore pro tempore;avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza presidenziale del 17 febbraio 2026 la Corte di appello di Roma hadichiarato inammissibile il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] contro l’ordinanza delgiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 29 gennaio 2026, che avevarespinto l’istanza di rilascio di copia dei provvedimenti di liquidazione emessi nel contestodella procedura di amministrazione giudiziaria delle quote della [OSCURATO:PERSONA] ltd.(sequestrate ex art 321 cod. proc. pen. il 28 novembre 2016 nel procedimento penale acarico del ricorrente, restituite con ordinanza del Tribunale del riesame di Roma del 4novembre 2024 a seguito della sentenza del Tribunale di Roma che dichiarava la estinzioneper prescrizione dei reati contestati al ricorrente, risequestrate dalla Corte di appello il 27dicembre 2024 nel processo a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA], con provvedimentoannullato nuovamente dal Tribunale del riesame il 29 settembre 2025).In particolare, il reclamo è stato dichiarato inammissibile, in quanto la Corte di appelloha ritenuto di non essere competente a deciderlo.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite deldifensore, con unico motivo in cui deduce che nel procedimento non esiste un giudicedell’esecuzione, perché l’imputato è stato prosciolto, e perché al più l’unico titolo esecutivoche si potrebbe individuare nella procedura sarebbe l’ordinanza del Tribunale del riesame; lacompetenza della Corte di appello, quale giudice competente a decidere i reclami contro iprovvedimenti del giudice delegato, però, è stata radicata in forza delle norme del d. lgs. 6settembre 2011, n. 159; in ogni caso, se anche la Corte di appello non fosse stato il giudicecompetente, la stessa avrebbe dovuto rilevare che l’unico mezzo di impugnazioneammissibile contro il provvedimento del g.i.p. era il ricorso per cassazione e trasmettere gli3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’accoglimento del ricorso.Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoI ricorsi sono fondati, sia pure soltanto nei limiti di quanto indicato in motivazione.1.

La Corte di appello si è ritenuta non competente a decidere sul reclamo delricorrente contro il rigetto dell’istanza di ottenere copia dei decreti di liquidazione delle speseall’amministratore giudiziario.I ricorsi deducono che la competenza appartiene al Tribunale di Roma, cui hapresentato istanza che è stata respinta, e che contro l’ordinanza di reiezione deve essereritenuto ammissibile il reclamo alla Corte di appello.Nel percorso logico dei ricorsi la competenza della Corte di appello deriverebbedall’essere istituzionalmente il giudice competente a decidere i reclami contro iprovvedimenti del giudice delegato nel sistema del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.Questo argomento non è fondato.L’amministrazione giudiziaria è stata disposta nell’ambito di un procedimento penale exart. 321 cod. proc. pen., e non quale misura di prevenzione.Quando l’amministrazione giudiziaria è disposta nel procedimento penale l’applicazionead essa delle norme del d. lgs. n. 159 del 2011 è regolata dalla previsione dell’art. 104-bis,comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., secondo cui “si applicano le disposizioni di cui alLibro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, esuccessive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revocadell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni.

In casodi sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini dellatutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì,le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo”.Gli artt. 36 e 42 del d.lgs. n. 159 del 2011, che regolano rispettivamente l’accesso allarelazione dell’amministratore giudiziario ed i compensi e le spese dell’amministrazione,fanno parte, in effetti, del titolo III del libro I richiamato dalla norma, talché, non riguardandoné la “nomina e revoca dell'amministratore”, nè “compiti ed obblighi dello stesso”, ciò cheoccorre verificare è se tali disposizioni possano essere ritenute ricomprese nella, generica,previsione sulla “gestione dei beni” pure prevista dal comma 1-bis citato.In senso contrario a questa tesi interpretativa si è già espressa questa Corte nellapronuncia Sez. 1, n. 47388 del 29/11/2024, Corte, Rv. 287293 – 01, che ha escluso, inmotivazione, l’applicabilità, attraverso il veicolo dell’art. 104-bis citato, dell’art. 42 del d.lgs. n.159 del 2011 ad un sequestro preventivo disposto nel procedimento penale.

Nella sentenzasi legge che “la disciplina prevista dall'art. 42 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è specifica peril procedimento di prevenzione, prevedendosi al comma 4, per le liquidazioni nell'ambito didetto procedimento, il decreto motivato del tribunale su relazione del giudice delegato, alcomma 5 l'effettuazione delle stesse prima della redazione del conto finale, al comma 6 laconcessione di acconti da parte del tribunale sul compenso finale, su richiestadell'amministratore giudiziario e sentito il giudice delegato, e al comma 6 la comunicazionedei provvedimenti di liquidazione o di rimborso all'amministratore giudiziario mediantedeposito del decreto alla cancelleria e all'Agenzia per via telematica” “nel contesto di taledisciplina, coerentemente, l'art. 42 comma 7 stabilisce che a decidere sul ricorsodell'amministratore giudiziario avverso il decreto che dispone il rimborso o la liquidazione siala Corte di appello, ovvero il giudice di grado superiore deputato a sindacare i provvedimentidel Tribunale in materia di misure di prevenzione” “nel caso dell'amministrazione giudiziariadei beni sottoposti a sequestro preventivo, come disposto dall'art. 104-bis, comma 1-ter disp.il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso diprovvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato; - ciò comporta che, comeribadito anche più volte in sede giurisprudenziale, resta ferma la competenza del giudice cheha emesso il sequestro a provvedere, anche durante la pendenza del processo eindipendentemente dagli sviluppi processuali, sulle questioni attinenti alle modifiche alregime di amministrazione o al pagamento dei consensi all'amministratore giudiziario; - nonè dunque certamente applicabile, in caso di amministrazione giudiziaria di beni sottoposti asequestro preventivo, l'art. 42, comma 4, d.

Ig. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede lacompetenza del tribunale, su relazione del giudice delegato, a provvedere alla liquidazionedel compenso; - nel contesto di tale disciplina diversa applicabile in caso di amministrazionegiudiziaria di beni sottoposti a sequestro preventivo, sarebbe evidentemente priva di unaspiegazione logica la previsione di una competenza della Corte di appello a decideresull'impugnazione da parte dell'amministratore giudiziario del decreto di liquidazione e,quindi, l'applicabilità dell'art. 42, comma 7, del suddetto decreto legislativo”; la sentenzaconclude, poi, nel senso che “correttamente la Corte territoriale conclude per l'applicabilitànel caso concreto, in assenza di una disciplina speciale derogatoria, della previsionegenerale dettata dal combinato disposto degli artt. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 15d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150 per le opposizioni al decreto di pagamento emesso in favoredell'ausiliario del giudice”.Ne consegue che, sotto questo profilo, i ricorsi sono infondati, perché hanno individuatola competenza della Corte di appello a decidere il reclamo sulla base di un complessonormativo (quello del d.lgs. n. 159 del 2011) che non è applicabile al caso in esame.Ciò nonostante, la competenza della Corte di appello a decidere l’istanza originaria dirilascio di copia dei provvedimenti di liquidazione deve essere ritenuta sussistente sulla basedi un diverso percorso logico.Non essendo applicabile il sistema del d.lgs. n. 159 del 2011, infatti, l’istanza avrebbedovuto essere valutata alla luce delle norme del codice di procedura penale.Il codice contiene una norma generale sul rilascio di copie, che è l’art. 116, il cui primocomma dispone che “durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbiainteresse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti(…)”, ed il cui secondo comma aggiunge che “sulla richiesta provvede il pubblico ministero oil giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo ladefinizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso ilprovvedimento di archiviazione o la sentenza“.Ne consegue che l’istanza originaria di copia degli atti avrebbe dovuto esserepresentata non al giudice per le indagini preliminari, quale giudice delegato del sistema deld.lgs. n. 159 del 2011, ma al “giudice che procede al momento della presentazione delladomanda” o, al più, a quello “che ha emesso il provvedimento di archiviazione o lasentenza”.Nel caso in esame, è vero che il processo nei confronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] è statodefinito con sentenza di proscioglimento già in primo grado, e che il giudice che ha emessola sentenza che prosciolto il ricorrente dai reati a lui contestati è il Tribunale di Roma qualegiudice del dibattimento, però è anche vero che il sequestro è stato disposto nuovamente ingrado di appello nel processo che prosegue a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA], cui ècontestato un reato connesso che non è stato ritenuto prescritto, e che, per quello che risultadagli atti, tale processo è ancora aperto davanti alla Corte di appello di Roma.Poiché il ricorrente ha presentato l’istanza di copia sia in proprio che qualeamministratore pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] starnet ltd., ma ha astrattamente titolo, in realtà,soltanto in base a questa seconda qualifica, perché quale imputato prosciolto non è tenuto alpagamento delle spese processuali, il collegio ritiene che l’istanza debba essere consideratarelativa al processo pendente in grado di appello, che ha ancora in carico l’amministrazionegiudiziaria di una società le cui quote sono, d’altronde, oggetto di confisca disposta nellasentenza di primo grado.Ne consegue che il “giudice che procede al momento della presentazione delladomanda” di cui al secondo comma dell’art. 116 cod. proc. pen. è la Corte di appello diRoma, cui, quale giudice di unico grado (Sez. 6, n. 14999 del 13/12/2013, dep. 2014,Cisterna, Rv. 260884 – 01: è inoppugnabile il provvedimento con il quale il giudice per leindagini preliminari rigetta l'istanza della persona indagata di rilascio di copia della richiestadi archiviazione all'esito di una valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento, nontrattandosi di atto abnorme), competerà decidere sulla legittimazione e sull’interesse alrilascio di copia da parte del richiedente e sull’esistenza o meno nel sistema normativodell’amministrazione giudiziaria, disposta nel procedimento penale, di eventuali divieti dirilascio delle copie richieste.Devono conseguentemente essere annullati senza rinvio sia l’ordinanza impugnata,emessa in sede di reclamo, sia quella del g.i.p. del Tribunale di Roma che aveva respintol’istanza originaria, in quanto entrambe viziate da incompetenza funzionale.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonche' l'ordinanza del giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Roma del 29 gennaio 2026 e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Roma per l'evasione dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 116 cod. proc.pen.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na dell’amministratore pro tempore;avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza presidenziale del 17 febbraio 2026 la Corte di appello di Roma hadichiarato inammissibile il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] contro l’ordinanza delgiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 29 gennaio 2026, che avevarespinto l’istanza di rilascio di copia dei provvedimenti di liquidazione emessi nel contestodella procedura di amministrazione giudiziaria delle quote della [OSCURATO:PERSONA] ltd.(sequestrate ex art 321 cod. proc. pen. il 28 novembre 2016 nel procedimento penale acarico del ricorrente, restituite con ordinanza del Tribunale del riesame di Roma del 4novembre 2024 a seguito della sentenza del Tribunale di Roma che dichiarava la estinzioneper prescrizione dei reati contestati al ricorrente, risequestrate dalla Corte di appello il 27dicembre 2024 nel processo a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA], con provvedimentoannullato nuovamente dal Tribunale del riesame il 29 settembre 2025).In particolare, il reclamo è stato dichiarato inammissibile, in quanto la Corte di appelloha ritenuto di non essere competente a deciderlo.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite deldifensore, con unico motivo in cui deduce che nel procedimento non esiste un giudicedell’esecuzione, perché l’imputato è stato prosciolto, e perché al più l’unico titolo esecutivoche si potrebbe individuare nella procedura sarebbe l’ordinanza del Tribunale del riesame; lacompetenza della Corte di appello, quale giudice competente a decidere i reclami contro iprovvedimenti del giudice delegato, però, è stata radicata in forza delle norme del d. lgs. 6settembre 2011, n. 159; in ogni caso, se anche la Corte di appello non fosse stato il giudicecompetente, la stessa avrebbe dovuto rilevare che l’unico mezzo di impugnazioneammissibile contro il provvedimento del g.i.p. era il ricorso per cassazione e trasmettere gli3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’accoglimento del ricorso.Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoI ricorsi sono fondati, sia pure soltanto nei limiti di quanto indicato in motivazione.1. La Corte di appello si è ritenuta non competente a decidere sul reclamo delricorrente contro il rigetto dell’istanza di ottenere copia dei decreti di liquidazione delle speseall’amministratore giudiziario.I ricorsi deducono che la competenza appartiene al Tribunale di Roma, cui hapresentato istanza che è stata respinta, e che contro l’ordinanza di reiezione deve essereritenuto ammissibile il reclamo alla Corte di appello.Nel percorso logico dei ricorsi la competenza della Corte di appello deriverebbedall’essere istituzionalmente il giudice competente a decidere i reclami contro iprovvedimenti del giudice delegato nel sistema del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.Questo argomento non è fondato.L’amministrazione giudiziaria è stata disposta nell’ambito di un procedimento penale exart. 321 cod. proc. pen., e non quale misura di prevenzione.Quando l’amministrazione giudiziaria è disposta nel procedimento penale l’applicazionead essa delle norme del d. lgs. n. 159 del 2011 è regolata dalla previsione dell’art. 104-bis,comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., secondo cui “si applicano le disposizioni di cui alLibro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, esuccessive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revocadell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In casodi sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini dellatutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì,le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo”.Gli artt. 36 e 42 del d.lgs. n. 159 del 2011, che regolano rispettivamente l’accesso allarelazione dell’amministratore giudiziario ed i compensi e le spese dell’amministrazione,fanno parte, in effetti, del titolo III del libro I richiamato dalla norma, talché, non riguardandoné la “nomina e revoca dell'amministratore”, nè “compiti ed obblighi dello stesso”, ciò cheoccorre verificare è se tali disposizioni possano essere ritenute ricomprese nella, generica,previsione sulla “gestione dei beni” pure prevista dal comma 1-bis citato.In senso contrario a questa tesi interpretativa si è già espressa questa Corte nellapronuncia Sez. 1, n. 47388 del 29/11/2024, Corte, Rv. 287293 – 01, che ha escluso, inmotivazione, l’applicabilità, attraverso il veicolo dell’art. 104-bis citato, dell’art. 42 del d.lgs. n.159 del 2011 ad un sequestro preventivo disposto nel procedimento penale. Nella sentenzasi legge che “la disciplina prevista dall'art. 42 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è specifica peril procedimento di prevenzione, prevedendosi al comma 4, per le liquidazioni nell'ambito didetto procedimento, il decreto motivato del tribunale su relazione del giudice delegato, alcomma 5 l'effettuazione delle stesse prima della redazione del conto finale, al comma 6 laconcessione di acconti da parte del tribunale sul compenso finale, su richiestadell'amministratore giudiziario e sentito il giudice delegato, e al comma 6 la comunicazionedei provvedimenti di liquidazione o di rimborso all'amministratore giudiziario mediantedeposito del decreto alla cancelleria e all'Agenzia per via telematica” “nel contesto di taledisciplina, coerentemente, l'art. 42 comma 7 stabilisce che a decidere sul ricorsodell'amministratore giudiziario avverso il decreto che dispone il rimborso o la liquidazione siala Corte di appello, ovvero il giudice di grado superiore deputato a sindacare i provvedimentidel Tribunale in materia di misure di prevenzione” “nel caso dell'amministrazione giudiziariadei beni sottoposti a sequestro preventivo, come disposto dall'art. 104-bis, comma 1-ter disp.il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso diprovvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato; - ciò comporta che, comeribadito anche più volte in sede giurisprudenziale, resta ferma la competenza del giudice cheha emesso il sequestro a provvedere, anche durante la pendenza del processo eindipendentemente dagli sviluppi processuali, sulle questioni attinenti alle modifiche alregime di amministrazione o al pagamento dei consensi all'amministratore giudiziario; - nonè dunque certamente applicabile, in caso di amministrazione giudiziaria di beni sottoposti asequestro preventivo, l'art. 42, comma 4, d. Ig. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede lacompetenza del tribunale, su relazione del giudice delegato, a provvedere alla liquidazionedel compenso; - nel contesto di tale disciplina diversa applicabile in caso di amministrazionegiudiziaria di beni sottoposti a sequestro preventivo, sarebbe evidentemente priva di unaspiegazione logica la previsione di una competenza della Corte di appello a decideresull'impugnazione da parte dell'amministratore giudiziario del decreto di liquidazione e,quindi, l'applicabilità dell'art. 42, comma 7, del suddetto decreto legislativo”; la sentenzaconclude, poi, nel senso che “correttamente la Corte territoriale conclude per l'applicabilitànel caso concreto, in assenza di una disciplina speciale derogatoria, della previsionegenerale dettata dal combinato disposto degli artt. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 15d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150 per le opposizioni al decreto di pagamento emesso in favoredell'ausiliario del giudice”.Ne consegue che, sotto questo profilo, i ricorsi sono infondati, perché hanno individuatola competenza della Corte di appello a decidere il reclamo sulla base di un complessonormativo (quello del d.lgs. n. 159 del 2011) che non è applicabile al caso in esame.Ciò nonostante, la competenza della Corte di appello a decidere l’istanza originaria dirilascio di copia dei provvedimenti di liquidazione deve essere ritenuta sussistente sulla basedi un diverso percorso logico.Non essendo applicabile il sistema del d.lgs. n. 159 del 2011, infatti, l’istanza avrebbedovuto essere valutata alla luce delle norme del codice di procedura penale.Il codice contiene una norma generale sul rilascio di copie, che è l’art. 116, il cui primocomma dispone che “durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbiainteresse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti(…)”, ed il cui secondo comma aggiunge che “sulla richiesta provvede il pubblico ministero oil giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo ladefinizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso ilprovvedimento di archiviazione o la sentenza“.Ne consegue che l’istanza originaria di copia degli atti avrebbe dovuto esserepresentata non al giudice per le indagini preliminari, quale giudice delegato del sistema deld.lgs. n. 159 del 2011, ma al “giudice che procede al momento della presentazione delladomanda” o, al più, a quello “che ha emesso il provvedimento di archiviazione o lasentenza”.Nel caso in esame, è vero che il processo nei confronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] è statodefinito con sentenza di proscioglimento già in primo grado, e che il giudice che ha emessola sentenza che prosciolto il ricorrente dai reati a lui contestati è il Tribunale di Roma qualegiudice del dibattimento, però è anche vero che il sequestro è stato disposto nuovamente ingrado di appello nel processo che prosegue a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA], cui ècontestato un reato connesso che non è stato ritenuto prescritto, e che, per quello che risultadagli atti, tale processo è ancora aperto davanti alla Corte di appello di Roma.Poiché il ricorrente ha presentato l’istanza di copia sia in proprio che qualeamministratore pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] starnet ltd., ma ha astrattamente titolo, in realtà,soltanto in base a questa seconda qualifica, perché quale imputato prosciolto non è tenuto alpagamento delle spese processuali, il collegio ritiene che l’istanza debba essere consideratarelativa al processo pendente in grado di appello, che ha ancora in carico l’amministrazionegiudiziaria di una società le cui quote sono, d’altronde, oggetto di confisca disposta nellasentenza di primo grado.Ne consegue che il “giudice che procede al momento della presentazione delladomanda” di cui al secondo comma dell’art. 116 cod. proc. pen. è la Corte di appello diRoma, cui, quale giudice di unico grado (Sez. 6, n. 14999 del 13/12/2013, dep. 2014,Cisterna, Rv. 260884 – 01: è inoppugnabile il provvedimento con il quale il giudice per leindagini preliminari rigetta l'istanza della persona indagata di rilascio di copia della richiestadi archiviazione all'esito di una valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento, nontrattandosi di atto abnorme), competerà decidere sulla legittimazione e sull’interesse alrilascio di copia da parte del richiedente e sull’esistenza o meno nel sistema normativodell’amministrazione giudiziaria, disposta nel procedimento penale, di eventuali divieti dirilascio delle copie richieste.Devono conseguentemente essere annullati senza rinvio sia l’ordinanza impugnata,emessa in sede di reclamo, sia quella del g.i.p. del Tribunale di Roma che aveva respintol’istanza originaria, in quanto entrambe viziate da incompetenza funzionale. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonche' l'ordinanza del giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Roma del 29 gennaio 2026 e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Roma per l'evasione dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 116 cod. proc.pen.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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