Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 1977

Cassazione n. 41511/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' UMBERTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/05/1977 avverso la sentenza del 20/02/2024 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20 febbraio 2024 con la quale la Corte di Appello di Roma, ha confermato la sentenza emessa in data 19 novembre 2020, con cui il Tribunale di Roma,, lo ha condannato alla pena di anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in relazione ai reati di rapina e lesioni.

2. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 161, 179, 184, 419, 420-bis e 420-quater cod. proc. pen. e conseguente nullità assoluta di entrambe le sentenze di merito.

Il ricorrente ha preliminarmente eccepito che il verbale di identificazione ed elezione di domicilio sottoscritto dal Tiritò è privo dell'indicazione del numero di procedimento, del luogo e della data dei fatti contestati nonché della nomina di un difensore di fiducia o di ufficio.

La difesa ha evidenziato inoltre, che l'avviso di chiusura delle indagini preliminari è stato notificato per compiuta giacenza a seguito dell'inserimento dell'atto nella cassetta postale del domicilio eletto dal Tiritò mentre la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio è stata effettuata, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., presso il difensore di ufficio stante la ritenuta irreperibilità dell'imputato all'indirizzo di Roma via Tonelli n. 6 e la conseguente inidoneità del domicilio eletto, nonostante la "presenza di tracce della presenza del Tiritò, nome del citofono" (vedi pag. 2 del verbale di udienza preliminare del 16 maggio 2019).

Gli atti processuali dimostrerebbero l'assenza del necessario rapporto informativo tra il Tiritò ed il difensore di ufficio designato'; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha partecipato esclusivamente alla prima udienza preliminare del 21 marzo 2019 per poi redigere l'atto di appello, senza peraltro eccepire in tale sede la mancata notifica al difensore dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari e l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza del 19 novembre 2020; a giudizio della difesa tali circostanze comproverebbero, in punto di logica, l'assoluta inesistenza di un effettivo rapporto professionale tra il ricorrente e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

È stato, quindi, eccepito che il giudice dell'udienza preliminare ha dichiarato l'assenza dell'imputato nonostante la mancata comparizione del Tiritò non sarebbe riconducibile ad una sua scelta libera conseguente alla conoscenza effettiva del procedimento.

Mancherebbe, inoltre, la prova del fatto che l'imputato si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento, anche e soprattutto in considerazione del fatto che il domicilio eletto in data 6 febbraio 2018 era "reale" giacché il nominativo dell'imputato "compariva non soltanto sulla pulsantiera cito fonica ma anche sul campanello della porta d'ingresso dell'Interno 21 e sulla cassetta postale" come espressamente indicato nel verbale di vane ricerche datato 4 Aprile 2019 (vedi pag. 13 del ricorso), del mancato ritiro degli inviti di presentazione presso il Commissariato di P.S.

Esposizione nonché della mancata ricerca dell'imputato presso il luogo di residenza anagrafica e presso la sede lavorativa.

3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 161, 179, 185, 420-bis e 429 cod. proc. pen. per invalida notifica del decreto che dispone il giudizio.La difesa ha evidenziato che il decreto che dispone il giudizio è stato notificato (per compiuta giacenza) presso un domicilio eletto già dichiarato inidoneo dal giudice dell'udienza preliminare.

Si configurerebbe, pertanto, un'ipotesi di nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell'articolo 179 cod. proc. pen., in quanto dall'inidoneità della notifica del decreto che dispone il giudizio a determinare la conoscenza dell'atto conseguirebbe la mancata costituzione del contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che: • in data 6 febbraio 2018 il Tiritò ha sottoscritto un verbale di identificazione ed elezione di domicilio privo dell'indicazione del numero di procedimento, del luogo e della data del reato contestatogli nonché della nomina del difensore di fiducia ovvero della designazione di un difensore di ufficio; • in tale occasione il Tiritò ha eletto domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6; • l'avviso di chiusura delle indagini preliminari è stato notificato mediante inserimento dell'atto nella cassetta postale del domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6 con conseguente compiuta giacenza perfezionatasi in data 13 giugno 2018; la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio è stata effettuata in data 16 maggio 2019 presso il difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., in considerazione dell'esito negativo della notifica presso il domicilio eletto in data 6 febbraio 2018; • il difensore di ufficio designato ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) ha partecipato esclusivamente all'udienza preliminare del 21 marzo 2019 per poi essere sostituito, ai sensi dell'art. 97 -comma quarto- cod. proc. pen., a tutte le successive udienze preliminari e dibattimentali; • all'udienza preliminare del 6 maggio 2019 il giudice ha dichiarato l'assenza dell'imputato ed emesso decreto che dispone il giudizio; • il decreto che dispone il giudizio è stato notificato mediante inserimento dell'atto nella cassetta postale del domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6 con conseguente compiuta giacenza perfezionatasi in data 21 giugno 2019; • il giudizio di primo grado si è svolto in assenza dell'imputato;• la sentenza di primo grado è stata appellata dal difensore di ufficio dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA]; • in data 23 novembre 2023 il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato a mani proprie dell'imputato presso il luogo di residenza (Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 70); a seguito di tale notifica il Tiritò ha proceduto a nominare l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia.

2. I giudici di merito non hanno fatto buon uso dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ignoranza incolpevole della pendenza del procedimento.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che per poter procedere in assenza dell'accusato è necessario che il giudice verifichi, con certezza, che l'imputato venga effettivamente a conoscenza della pendenza del procedimento penale (vedi Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420 -01).

Il richiamo forte che operano le Sezioni Unite, dunque, è al canone di conoscenza effettiva e non soltanto presunta né meramente legale dell'atto di vocatio in iudicium.

Il processo può ritenersi, pertanto, legittimamente celebrato in assenza dell'imputato soltanto nel caso in cui egli, consapevolmente informato dell'accusa a lui rivolta e del giorno e luogo della citazione in giudizio, abbia rinunciato a comparire oppure si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza del processo.

2.2. La soluzione così prospettata appare, peraltro, l'unica coerente con le indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che ha, a più riprese, affermato che «avvisare qualcuno delle azioni intentate contro di lui costituisce un atto giuridico di tale importanza che deve rispondere a condizioni di forma e di merito proprie a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'accusato e che una conoscenza vaga e non ufficiale non può essere sufficiente» (v.

Corte E.D.U., Sez. 2, 12 giugno 2007, n. ric. 19321/2003, Pititto c.

Italia; in precedenza, si veda Corte E.D.U., Sez. 3, 8 febbraio 2007, n. ric. 25701/3, Kollcaku c.

Italia, in Corte E.D.U., Grande Camera, 1 marzo 2006, n. ric. 56581/00, Sejdovic c.

Italia ed in Corte E.D.U., Sez. 2, 18 maggio 2004, n. ric. 67972/01, Somogyi c.

Italia).

La CEDU ha sottolineato, in tali occasioni, che la conoscenza qualificata indefettibile affinché si possa configurare una consapevole e volontaria rinuncia al diritto, sancito dall'art. 6 della Convenzione, di partecipare personalmente al processo, può essere garantita solamente da un atto del procedimento che contenga una completa e dettagliata informazione sui motivi e sulla natura della accusa che viene mossa al soggetto.

La mera negligenza dell'imputato non può, in caso contrario, avere un tale rilievo lesivo del suo diritto alla effettiva conoscenza del processo.

In applicazione a tali principi questa Corte ha affermato che l'effettiva conoscenza del procedimento non può farsi coincidere con la semplice comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero di un atto posto in essere dalla polizia giudiziaria che risulti privo dell'indicazione della definitiva accusa avanzata nei confronti dell'imputato (Sez.

U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01; Sez. 3, n. 48376 del 09/11/2022, Naouar, Rv. 284062 - 01).

2.3. Deve essere, inoltre, ribadito che, laddove la vocatio in iudicium sia stata notificata esclusivamente al difensore, è necessaria la prova 'esistenza di un rapporto di informazione tra il legale e l'assistito, proprio per verificare se l'imputato sia, effettivamente, venuto a conoscenza della pendenza del processo oppure, se nonostante le formalmente regolari notifiche presso il domicilio eletto ovvero presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., l'imputato non abbia consapevolezza dell'inizio di un processo a suo carico (vedi Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420 -01; Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, Zagar, Rv. 281483 - 01; da ultimo Sez. 1, n. 36543 del 12/06/2024, Mjelli, non massimata).

Laddove manchi la prova di tale consapevolezza ricorre, pertanto, un'ipotesi di domicilio «inidoneo» a giustificare la declaratoria di assenza dell'imputato, anche in presenza di una formalmente corretta notifica dell'atto introduttivo del giudizio.

2.4. Nel caso in esame, il Tiritò non ha avuto dettagliata comunicazione della natura dell'accusa elevata nei suoi confronti in considerazione dell'assoluta genericità del verbale di identificazione da lui sottoscritto (verbale -come già evidenziato- privo dell'indicazione del numero di procedimento nonché del luogo e della data del reato contestatogli); della mancata designazione del difensore di ufficio al momento dell'identificazione dell'imputato; della mancanza di prova che il ricorrente e il difensore di ufficio abbiano avuto un anche minimo contatto nonché delle modalità di notifica della richiesta di rinvio a giudizio, dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio (compiuta giacenza e notifica al difensore ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.).

2.5. Deve essere rimarcato che, al momento della dichiarazione di assenza, non sussistevano elementi da cui desumere l'esistenza di un reale conoscenza dell'instaurazione del giudizio penale etzt, in particolare, l'effettiva ricezione di una vocatio in iudicium contenente l'indicazione della definitiva accusa e del giorno e luogo di celebrazione del processo, certezza che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità non può esser desunta dalla procedura di compiuta giacenza (cfr. in proposito Sez. 5, n. 31992 del 05/03/201, Ianne, Rv. 273313 - 01). [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare non si è attenuto a tale indirizzo ermeneutico poiché, pur non ricorrendo nessuna delle ipotesi contemplate dall'art. 420-ter cod. proc. pen., ha proceduto in assenza del Tiritò senza provvedere a rinnovare la notifica a mezzo della polizia giudiziaria; tanto, per la sola ragione, non sufficiente a giustificare la decisione adottata, che la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari -perfezionata con la compiuta giacenza del plico spedito al domicilio eletto dall'imputato- fosse stata regolarmente effettuata.

2.6. Nel momento iniziale del procedimento non vi erano, inoltre, elementi logico-fattuali da cui dedurre contatti di alcun tipo tra il difensore di ufficio e l'imputato né l'effettiva conoscenza del procedimento da parte del Tiritò.

L'esiguità degli elementi desumibili dagli atti impediva, pertanto, al Giudice dell'udienza preliminare di valutare se, nel caso concreto, vi fosse stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il difensore di ufficio (che ha ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione udienza preliminare ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.) ed il Tiritò e, quindi, se si fossero o meno realizzate le condizioni da cui dedurre l'esistenza di un rapporto di informazione tra il legale ed il ricorrente.

Di conseguenza, al momento dello svolgimento dell'udienza preliminare, non vi era prova che la mancata conoscenza della vocatio potesse derivare da un uso strumentale da parte dell'imputato delle proprie facoltà per sottrarsi al processo o piuttosto che fosse conseguenza della mancata attivazione, nel silenzio del difensore di ufficio, delle sue possibilità di conoscenza del procedimento; conoscenza che non era certamente desumibile dall'iniziale notizia di esso, collocata in una fase meramente embrionale (verbale di identificazione del 6 febbraio 2018) e, pertanto, inidonea a poter sostenere un tale onere.

3. Tutto ciò premesso, la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado devono essere annullate senza rinvio in quanto la dichiarazione di assenza fu invalidamente pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare.

Ne consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma e, in particolare, alla Sezione G.I.P.-G.U.P. per lo svolgimento dell'udienza preliminare.

Il secondo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione.

P.Q.M.

Annulla sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' UMBERTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/05/1977 avverso la sentenza del 20/02/2024 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20 febbraio 2024 con la quale la Corte di Appello di Roma, ha confermato la sentenza emessa in data 19 novembre 2020, con cui il Tribunale di Roma,, lo ha condannato alla pena di anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in relazione ai reati di rapina e lesioni. 2. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 161, 179, 184, 419, 420-bis e 420-quater cod. proc. pen. e conseguente nullità assoluta di entrambe le sentenze di merito. Il ricorrente ha preliminarmente eccepito che il verbale di identificazione ed elezione di domicilio sottoscritto dal Tiritò è privo dell'indicazione del numero di procedimento, del luogo e della data dei fatti contestati nonché della nomina di un difensore di fiducia o di ufficio. La difesa ha evidenziato inoltre, che l'avviso di chiusura delle indagini preliminari è stato notificato per compiuta giacenza a seguito dell'inserimento dell'atto nella cassetta postale del domicilio eletto dal Tiritò mentre la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio è stata effettuata, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., presso il difensore di ufficio stante la ritenuta irreperibilità dell'imputato all'indirizzo di Roma via Tonelli n. 6 e la conseguente inidoneità del domicilio eletto, nonostante la "presenza di tracce della presenza del Tiritò, nome del citofono" (vedi pag. 2 del verbale di udienza preliminare del 16 maggio 2019). Gli atti processuali dimostrerebbero l'assenza del necessario rapporto informativo tra il Tiritò ed il difensore di ufficio designato'; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha partecipato esclusivamente alla prima udienza preliminare del 21 marzo 2019 per poi redigere l'atto di appello, senza peraltro eccepire in tale sede la mancata notifica al difensore dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari e l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza del 19 novembre 2020; a giudizio della difesa tali circostanze comproverebbero, in punto di logica, l'assoluta inesistenza di un effettivo rapporto professionale tra il ricorrente e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. È stato, quindi, eccepito che il giudice dell'udienza preliminare ha dichiarato l'assenza dell'imputato nonostante la mancata comparizione del Tiritò non sarebbe riconducibile ad una sua scelta libera conseguente alla conoscenza effettiva del procedimento. Mancherebbe, inoltre, la prova del fatto che l'imputato si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento, anche e soprattutto in considerazione del fatto che il domicilio eletto in data 6 febbraio 2018 era "reale" giacché il nominativo dell'imputato "compariva non soltanto sulla pulsantiera cito fonica ma anche sul campanello della porta d'ingresso dell'Interno 21 e sulla cassetta postale" come espressamente indicato nel verbale di vane ricerche datato 4 Aprile 2019 (vedi pag. 13 del ricorso), del mancato ritiro degli inviti di presentazione presso il Commissariato di P.S. Esposizione nonché della mancata ricerca dell'imputato presso il luogo di residenza anagrafica e presso la sede lavorativa. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 161, 179, 185, 420-bis e 429 cod. proc. pen. per invalida notifica del decreto che dispone il giudizio.La difesa ha evidenziato che il decreto che dispone il giudizio è stato notificato (per compiuta giacenza) presso un domicilio eletto già dichiarato inidoneo dal giudice dell'udienza preliminare. Si configurerebbe, pertanto, un'ipotesi di nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell'articolo 179 cod. proc. pen., in quanto dall'inidoneità della notifica del decreto che dispone il giudizio a determinare la conoscenza dell'atto conseguirebbe la mancata costituzione del contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che: • in data 6 febbraio 2018 il Tiritò ha sottoscritto un verbale di identificazione ed elezione di domicilio privo dell'indicazione del numero di procedimento, del luogo e della data del reato contestatogli nonché della nomina del difensore di fiducia ovvero della designazione di un difensore di ufficio; • in tale occasione il Tiritò ha eletto domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6; • l'avviso di chiusura delle indagini preliminari è stato notificato mediante inserimento dell'atto nella cassetta postale del domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6 con conseguente compiuta giacenza perfezionatasi in data 13 giugno 2018; la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio è stata effettuata in data 16 maggio 2019 presso il difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., in considerazione dell'esito negativo della notifica presso il domicilio eletto in data 6 febbraio 2018; • il difensore di ufficio designato ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) ha partecipato esclusivamente all'udienza preliminare del 21 marzo 2019 per poi essere sostituito, ai sensi dell'art. 97 -comma quarto- cod. proc. pen., a tutte le successive udienze preliminari e dibattimentali; • all'udienza preliminare del 6 maggio 2019 il giudice ha dichiarato l'assenza dell'imputato ed emesso decreto che dispone il giudizio; • il decreto che dispone il giudizio è stato notificato mediante inserimento dell'atto nella cassetta postale del domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6 con conseguente compiuta giacenza perfezionatasi in data 21 giugno 2019; • il giudizio di primo grado si è svolto in assenza dell'imputato;• la sentenza di primo grado è stata appellata dal difensore di ufficio dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA]; • in data 23 novembre 2023 il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato a mani proprie dell'imputato presso il luogo di residenza (Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 70); a seguito di tale notifica il Tiritò ha proceduto a nominare l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia. 2. I giudici di merito non hanno fatto buon uso dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ignoranza incolpevole della pendenza del procedimento. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che per poter procedere in assenza dell'accusato è necessario che il giudice verifichi, con certezza, che l'imputato venga effettivamente a conoscenza della pendenza del procedimento penale (vedi Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420 -01). Il richiamo forte che operano le Sezioni Unite, dunque, è al canone di conoscenza effettiva e non soltanto presunta né meramente legale dell'atto di vocatio in iudicium. Il processo può ritenersi, pertanto, legittimamente celebrato in assenza dell'imputato soltanto nel caso in cui egli, consapevolmente informato dell'accusa a lui rivolta e del giorno e luogo della citazione in giudizio, abbia rinunciato a comparire oppure si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza del processo. 2.2. La soluzione così prospettata appare, peraltro, l'unica coerente con le indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che ha, a più riprese, affermato che «avvisare qualcuno delle azioni intentate contro di lui costituisce un atto giuridico di tale importanza che deve rispondere a condizioni di forma e di merito proprie a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'accusato e che una conoscenza vaga e non ufficiale non può essere sufficiente» (v. Corte E.D.U., Sez. 2, 12 giugno 2007, n. ric. 19321/2003, Pititto c. Italia; in precedenza, si veda Corte E.D.U., Sez. 3, 8 febbraio 2007, n. ric. 25701/3, Kollcaku c. Italia, in Corte E.D.U., Grande Camera, 1 marzo 2006, n. ric. 56581/00, Sejdovic c. Italia ed in Corte E.D.U., Sez. 2, 18 maggio 2004, n. ric. 67972/01, Somogyi c. Italia). La CEDU ha sottolineato, in tali occasioni, che la conoscenza qualificata indefettibile affinché si possa configurare una consapevole e volontaria rinuncia al diritto, sancito dall'art. 6 della Convenzione, di partecipare personalmente al processo, può essere garantita solamente da un atto del procedimento che contenga una completa e dettagliata informazione sui motivi e sulla natura della accusa che viene mossa al soggetto. La mera negligenza dell'imputato non può, in caso contrario, avere un tale rilievo lesivo del suo diritto alla effettiva conoscenza del processo. In applicazione a tali principi questa Corte ha affermato che l'effettiva conoscenza del procedimento non può farsi coincidere con la semplice comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero di un atto posto in essere dalla polizia giudiziaria che risulti privo dell'indicazione della definitiva accusa avanzata nei confronti dell'imputato (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01; Sez. 3, n. 48376 del 09/11/2022, Naouar, Rv. 284062 - 01). 2.3. Deve essere, inoltre, ribadito che, laddove la vocatio in iudicium sia stata notificata esclusivamente al difensore, è necessaria la prova 'esistenza di un rapporto di informazione tra il legale e l'assistito, proprio per verificare se l'imputato sia, effettivamente, venuto a conoscenza della pendenza del processo oppure, se nonostante le formalmente regolari notifiche presso il domicilio eletto ovvero presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., l'imputato non abbia consapevolezza dell'inizio di un processo a suo carico (vedi Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420 -01; Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, Zagar, Rv. 281483 - 01; da ultimo Sez. 1, n. 36543 del 12/06/2024, Mjelli, non massimata). Laddove manchi la prova di tale consapevolezza ricorre, pertanto, un'ipotesi di domicilio «inidoneo» a giustificare la declaratoria di assenza dell'imputato, anche in presenza di una formalmente corretta notifica dell'atto introduttivo del giudizio. 2.4. Nel caso in esame, il Tiritò non ha avuto dettagliata comunicazione della natura dell'accusa elevata nei suoi confronti in considerazione dell'assoluta genericità del verbale di identificazione da lui sottoscritto (verbale -come già evidenziato- privo dell'indicazione del numero di procedimento nonché del luogo e della data del reato contestatogli); della mancata designazione del difensore di ufficio al momento dell'identificazione dell'imputato; della mancanza di prova che il ricorrente e il difensore di ufficio abbiano avuto un anche minimo contatto nonché delle modalità di notifica della richiesta di rinvio a giudizio, dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio (compiuta giacenza e notifica al difensore ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.). 2.5. Deve essere rimarcato che, al momento della dichiarazione di assenza, non sussistevano elementi da cui desumere l'esistenza di un reale conoscenza dell'instaurazione del giudizio penale etzt, in particolare, l'effettiva ricezione di una vocatio in iudicium contenente l'indicazione della definitiva accusa e del giorno e luogo di celebrazione del processo, certezza che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità non può esser desunta dalla procedura di compiuta giacenza (cfr. in proposito Sez. 5, n. 31992 del 05/03/201, Ianne, Rv. 273313 - 01). [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare non si è attenuto a tale indirizzo ermeneutico poiché, pur non ricorrendo nessuna delle ipotesi contemplate dall'art. 420-ter cod. proc. pen., ha proceduto in assenza del Tiritò senza provvedere a rinnovare la notifica a mezzo della polizia giudiziaria; tanto, per la sola ragione, non sufficiente a giustificare la decisione adottata, che la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari -perfezionata con la compiuta giacenza del plico spedito al domicilio eletto dall'imputato- fosse stata regolarmente effettuata. 2.6. Nel momento iniziale del procedimento non vi erano, inoltre, elementi logico-fattuali da cui dedurre contatti di alcun tipo tra il difensore di ufficio e l'imputato né l'effettiva conoscenza del procedimento da parte del Tiritò. L'esiguità degli elementi desumibili dagli atti impediva, pertanto, al Giudice dell'udienza preliminare di valutare se, nel caso concreto, vi fosse stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il difensore di ufficio (che ha ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione udienza preliminare ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.) ed il Tiritò e, quindi, se si fossero o meno realizzate le condizioni da cui dedurre l'esistenza di un rapporto di informazione tra il legale ed il ricorrente. Di conseguenza, al momento dello svolgimento dell'udienza preliminare, non vi era prova che la mancata conoscenza della vocatio potesse derivare da un uso strumentale da parte dell'imputato delle proprie facoltà per sottrarsi al processo o piuttosto che fosse conseguenza della mancata attivazione, nel silenzio del difensore di ufficio, delle sue possibilità di conoscenza del procedimento; conoscenza che non era certamente desumibile dall'iniziale notizia di esso, collocata in una fase meramente embrionale (verbale di identificazione del 6 febbraio 2018) e, pertanto, inidonea a poter sostenere un tale onere. 3. Tutto ciò premesso, la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado devono essere annullate senza rinvio in quanto la dichiarazione di assenza fu invalidamente pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare. Ne consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma e, in particolare, alla Sezione G.I.P.-G.U.P. per lo svolgimento dell'udienza preliminare. Il secondo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione. P.Q.M. Annulla sen
Sentenza Cassazione n. 41511/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris