CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11350/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],1634 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 299/2024 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 17/05/2024 R.G.N. 557/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 25354/24Rilevato che:Numero registro generale 25354/2024Numero sezionale 1634/2026Con sentenza del 17.5.2024 n. 299, la Corte d’appNeumlleoro ddi rai ccolta generale 11350/2026Bologna, rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]Doat a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva rigettatol’opposizione proposta da quest’ultimo, all’avviso di addebitorelativo a contributi IVS per la gestione commercianti,riguardante l’anno d’imposta 2015, per l’importo di € 24.505,59.Il tribunale respingeva il ricorso, rigettando l’eccezione diinefficacia, quale atto interruttivo della prescrizione, dell’avvisodi accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, a seguitodelle modifiche introdotte dall’art. 29 del DL n. 78/10.La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado,perché l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delleEntrate, nell’ambito della sua attività di controllo, anche inrelazione ai crediti contributivi di cui sono titolari gli istitutiprevidenziali, ha efficacia interruttiva della prescrizione deicontributi accertati.Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso in cassazione sulla base un unico motivo,illustrato da memoria, mentre l’Inps ha resistito ha resistito concontroricorso.Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della decisione in camera di consiglio.Considerato che:Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazionedi legge, in particolare, degli artt. 29 e 30 del DL n. 78/10, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché vi è unespresso divieto, ad avviso dell’appellante, di compiere attivitàdi accertamento in materia di contributi, da parte dell’Agenziadelle Entrate con la conseguente inefficacia dell’effettointerruttivo della prescrizione, a favore dell’Inps, operatadall’accertamento tributario, alla luce della nuova normativa dicui in rubrica.Il motivo è infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ In tema diiscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, in forzaNumero registro generale 25354/2024dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, all'esito della unificazioneN umero sezionale 1634/2026delle procedure di accertamento e riscossione dei contNruibmuerot id i era ccolta generale 11350/2026delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate svolgDeat a pubblicazione 27/04/2026un'attività di controllo e richiede anche il pagamento deicontributi e premi omessi o evasi, sicché la notifica dell'avvisodi accertamento dei contributi previdenziali compiuto dallaGuardia di Finanza – che, ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 600del 1973, coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizionee il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento deiredditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulleimposte dirette – costituisce idoneo atto di interruzione dellaprescrizione anche in favore dell'INPS” (Cass. n. 18140/20,24858/22, 13463/17, 21473/220).A tale orientamento va data necessaria continuità, mentrenessun rilievo merita la tesi del ricorrente secondo il quale l’art.29 del DL n. 78/10 dispone che l’avviso di accertamento devecontenere l’intimazione ad adempiere solo con riferimento aicarichi tributari e non relativamente ai contributi e premiprevidenziali, così che lo stesso non sarebbe idoneo adinterrompere il corso della prescrizione, per i crediti contributivi.È vero, invece, che la normativa di cui al DL n. 78/10, rafforzail meccanismo di accertamento e riscossione dei tributi, mentreper i contributi permane l’effetto interruttivo della prescrizioneanche dopo il 2010, così come stabilito dalla giurisprudenza diquesta Corte.In altre parole, come anche rilevato dalla Corte di appello, gliartt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del 2010 mirano a rafforzare il sistemadella riscossione dei tributi e dei contributi (tanto che sonoinseriti nel titolo II rubricato “Contrasto all’evasione fiscale econtributiva”) senza modificare i meccanismi dell’accertamentoche sono rimasti invariati. In particolare, l’art. 29(“concentrazione della riscossione nell’accertamento”) mira arafforzare le attività di riscossione dei tributi attraverso gli avvisidi accertamento di imposte predisposti direttamentedall’Agenzia delle entrate; allo stesso modo l’art. 30(“potenziamento dei processi di riscossione dell’INPS”)introduce un nuovo strumento di riscossione diretta da partedell’INPS di contributi evasi, l’avviso di addebito, ma non faNumero registro generale 25354/2024alcun riferimento a modifiche relative all’accertamento deNi umero sezionale 1634/2026contributi previdenziali. Numero di raccolta generale 11350/2026Data pubblicazione 27/04/2026Ne consegue che, in materia di accertamento dei contributi,sono ancora in vigore l’art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997 e l’art.36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 che demandano all’Agenziadelle entrate il compito di accertare, attraverso le risultanzedelle dichiarazioni dei redditi, oltre la sussistenza di imposteanche contributi previdenziali e premi assicurativi.La mancanza nel citato art. 29 d.l. n. 78 del 2010 di riferimentiall’accertamento dei contributi previdenziali da partedell’Agenzia delle entrate si spiega agevolmente con lacircostanza che la norma si occupa della riscossione dei tributida parte dell’Agenzia delle entrate, attività che per quantoriguarda i contributi previdenziali è riservata dall’art. 30 all’INPSNe consegue che nelle ipotesi in cui l’omissione contributivaderivi da un maggior reddito riscontrato dall’Agenzia delleentrate, quest’ultima accerta, ai sensi della normativa soprariportata, anche i contributi previdenziali dovuti all’INPS,impregiudicato ovviamente il potere dell’istituto previdenziale diriscuotere gli stessi ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 78 del 2010.Pertanto, non vi sono ragioni, sia pure nel mutato quadronormativo, per discostarsi dall’orientamento sopra riportatosecondo il quale la notifica dell’accertamento dell’Agenzia delleentrate che riporti il maggior contributo dovuto all’INPSdetermina l’interruzione della prescrizione anche in favoredell’istituto previdenziale.Segue il rigetto del ricorso con le spese di lite che seguono lasoccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONENumero registro generale 25354/2024Rigetta il ricorso. Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 11350/2026Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite che liquidDaat a pubblicazione 27/04/2026nell’importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il15% per spese generali, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ovedovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.3.26.Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]