CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46898/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza in epigrafe con la quale, all'esito del giudizio di rinvio, è stata rideterminata la pena per il reato in continuazione nella stessa misura che era stata determinata dal giudice di primo grado; letto il ricorso con il quale è stato eccepita la sostanziale violazione del principio del divieto di reformatio in peius in quanto la quantificazione della pena per il reato in continuazione è avvenuta, nonostante il successivo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e, dunque della minore gravità complessiva del fatto oggetto del processo; rilevato che: effettivamente, come sostenuto dal ricorrente, rileva il principio per cui «in tema di divieto di "reformatio in peius", il giudice di appello che, accogliendo il motivo di gravame proposto dal solo imputato riguardante una regiudicanda integrata da più reati unificati dal vincolo della continuazione, riconosca l'esistenza di un'attenuante in precedenza negata e influente sia sulla pena base che su altri elementi rilevanti per il calcolo, è tenuto a ridurre la pena complessivamente inflitta con riferimento al reato base e ai reati satelliti, salvo che per questi ultimi sia confermato, con adeguata motivazione, l'aumento in precedenza disposto e a condizione che il risultato finale dell'operazione implichi l'irrogazione di una pena complessiva corrispondentemente diminuita rispetto a quella irrogata in precedenza» (Sez. 3 , n. 20276 del 21/02/2023, M., Rv. 284754); nella determinazione della pena anche per il reato in continuazione il giudice, nella sentenza impugnata, ha fatto riferimento alla personalità dell'imputato ritenendo, così, la pena adeguata ai fatti; in tal modo, il giudice ha assolto al proprio onere motivazionale e non è incorso, stante il principio richiamato, in alcuna violazione del divieto di reformatio in peius, pur avendo quantificato la pena in continuazione nella stessa misura del giudice di primo grado; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.