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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 45121/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della Corte di Cassazione letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Rilevato che i difensori di [OSCURATO:PERSONA], muniti di procura speciale, hanno proposto ricorso straordinario avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Seconda Sezione Penale di questa Corte ha rigettato il ricorso del Piombo, condannato per i reati riuniti di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione mafiosa, denunciando una serie di errori di fatto in cui sarebbe incorsa questa Corte;

1.1. rilevato che un primo errore consisterebbe nell'avere ritenuto che la deposizione del [OSCURATO:PERSONA] fosse stata corroborata dalle dichiarazioni della moglie, invece, limitatasi a riferire quanto appreso dal marito in merito alla vicenda, e da quelle del Forti, limitatosi a riferire dell'atteggiamento passivo del Piombo, che ascoltava soltanto le richieste provenienti dai Meli; che si tratterebbe di errore evidente, in quanto tutte le fonti di accusa hanno escluso di aver ricevuto pressioni o minacce dal Piombo, al quale non avevano mai consegnato somme di denaro, sicché le dichiarazioni delle persone offese non sono convergenti né autonome; che altro errore percettivo sarebbe ravvisabile nel travisamento del contenuto della conversazione del 19 settembre 2013, nella quale il Piombo avrebbe dimostrato piena conoscenza dell'iniziativa delittuosa del sodale, essendosi, invece, limitato ad affermare che il [OSCURATO:PERSONA] era ormai scritto sul libro nero, senza dimostrare alcuna condivisione dell'iniziativa illecita, peraltro, all'epoca già esaurita;

1.2. considerato che un ulteriore errore decisivo consisterebbe nell'aver individuato nella messa a disposizione dei locali della sua tabaccheria per veicolare la richiesta estorsiva del Meli il contributo del Piombo, invece, solo presente fisicamente nel luogo di commissione del reato, senza alcun intento rafforzativo dell'altrui iniziativa illecita: la svista consisterebbe nell'aver attribuito significato univoco a condotte che ne sono prive, valorizzando il risalente rapporto di conoscenza tra il Piombo e [OSCURATO:PERSONA];

1.3. rilevato che l'ultimo errore riguarderebbe il reato associativo per omesso esame di rilievi difensivi diretti a contestare l'assenza di affectio societatis e di stabile contributo nonché per travisamento delle emergenze processuali, per avere la Corte attribuito al Piombo un ruolo fiduciario con assegnazione di compiti gravosissimi, riconoscendogli il ruolo di cassiere del gruppo e dando rilievo sia alla messa a disposizione dei locali della tabaccheria per gli incontri riservati con i sodali che al supporto non occasionale fornito al capo anche per la vicenda estorsiva ai danni della ditta di onoranze funebri del [OSCURATO:PERSONA] e del Forti, senza individuare un solo dialogo che provi la partecipazione associativa o la disponibilità di armi da parte del Piombo o la condivisione e l'apporto consapevole alle attività illecite del sodalizio;

2. ritenuto che dalla stessa illustrazione dei motivi è agevole rilevare che gli errori denunciati, lungi dall'essere errori percettivi e di fatto, sono errori di valutazione probatoria e giuridica, che investono sia il rilievo da assegnare alle dichiarazioni delle persone offese ed al contenuto dei colloqui intercettati, asseritamente travisato, sia il peso da attribuire alle condotte del ricorrente in chiave associativa e concorsuale nell'estorsione: temi entrambi esaminati in sentenza e nuovamente oggetto di censure meramente oppositive;

3. rilevato che il ricorso ripropone le medesime censure alle quali è già stata fornita adeguata risposta in sentenza e che deduce un'erronea valutazione di elementi della ricostruzione storico-fattuale, che si traduce in un errore di giudizio; ritenuto che secondo il consolidato orientamento di questa Corte qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque, contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686); rilevato, pertanto, che il ricorrente impropriamente deduce un presunto errore di diritto e non di fatto, ciò preclude la proposizione del rimedio straordinario in oggetto e consente l'immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della Corte di Cassazione letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che i difensori di [OSCURATO:PERSONA], muniti di procura speciale, hanno proposto ricorso straordinario avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Seconda Sezione Penale di questa Corte ha rigettato il ricorso del Piombo, condannato per i reati riuniti di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione mafiosa, denunciando una serie di errori di fatto in cui sarebbe incorsa questa Corte; 1.1. rilevato che un primo errore consisterebbe nell'avere ritenuto che la deposizione del [OSCURATO:PERSONA] fosse stata corroborata dalle dichiarazioni della moglie, invece, limitatasi a riferire quanto appreso dal marito in merito alla vicenda, e da quelle del Forti, limitatosi a riferire dell'atteggiamento passivo del Piombo, che ascoltava soltanto le richieste provenienti dai Meli; che si tratterebbe di errore evidente, in quanto tutte le fonti di accusa hanno escluso di aver ricevuto pressioni o minacce dal Piombo, al quale non avevano mai consegnato somme di denaro, sicché le dichiarazioni delle persone offese non sono convergenti né autonome; che altro errore percettivo sarebbe ravvisabile nel travisamento del contenuto della conversazione del 19 settembre 2013, nella quale il Piombo avrebbe dimostrato piena conoscenza dell'iniziativa delittuosa del sodale, essendosi, invece, limitato ad affermare che il [OSCURATO:PERSONA] era ormai scritto sul libro nero, senza dimostrare alcuna condivisione dell'iniziativa illecita, peraltro, all'epoca già esaurita; 1.2. considerato che un ulteriore errore decisivo consisterebbe nell'aver individuato nella messa a disposizione dei locali della sua tabaccheria per veicolare la richiesta estorsiva del Meli il contributo del Piombo, invece, solo presente fisicamente nel luogo di commissione del reato, senza alcun intento rafforzativo dell'altrui iniziativa illecita: la svista consisterebbe nell'aver attribuito significato univoco a condotte che ne sono prive, valorizzando il risalente rapporto di conoscenza tra il Piombo e [OSCURATO:PERSONA]; 1.3. rilevato che l'ultimo errore riguarderebbe il reato associativo per omesso esame di rilievi difensivi diretti a contestare l'assenza di affectio societatis e di stabile contributo nonché per travisamento delle emergenze processuali, per avere la Corte attribuito al Piombo un ruolo fiduciario con assegnazione di compiti gravosissimi, riconoscendogli il ruolo di cassiere del gruppo e dando rilievo sia alla messa a disposizione dei locali della tabaccheria per gli incontri riservati con i sodali che al supporto non occasionale fornito al capo anche per la vicenda estorsiva ai danni della ditta di onoranze funebri del [OSCURATO:PERSONA] e del Forti, senza individuare un solo dialogo che provi la partecipazione associativa o la disponibilità di armi da parte del Piombo o la condivisione e l'apporto consapevole alle attività illecite del sodalizio; 2. ritenuto che dalla stessa illustrazione dei motivi è agevole rilevare che gli errori denunciati, lungi dall'essere errori percettivi e di fatto, sono errori di valutazione probatoria e giuridica, che investono sia il rilievo da assegnare alle dichiarazioni delle persone offese ed al contenuto dei colloqui intercettati, asseritamente travisato, sia il peso da attribuire alle condotte del ricorrente in chiave associativa e concorsuale nell'estorsione: temi entrambi esaminati in sentenza e nuovamente oggetto di censure meramente oppositive; 3. rilevato che il ricorso ripropone le medesime censure alle quali è già stata fornita adeguata risposta in sentenza e che deduce un'erronea valutazione di elementi della ricostruzione storico-fattuale, che si traduce in un errore di giudizio; ritenuto che secondo il consolidato orientamento di questa Corte qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque, contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686); rilevato, pertanto, che il ricorrente impropriamente deduce un presunto errore di diritto e non di fatto, ciò preclude la proposizione del rimedio straordinario in oggetto e consente l'immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
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