CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 febbraio 2024
Cassazione n. 11234/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tate e difesedall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] DeTommasi-ricorrenti-controSalvatore Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoGiovanni Audino-controricorrenti-nonché controManno Simona, Pubblico Ministero presso il Tribunale di Locri-intimati-avverso l’ordinanza del Tribunale di Locri n.1491/2023 depositata il12/02/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 19772/2024Numero sezionale 390/2026Numero di raccolta generale 11234/2026Data pubblicazione 27/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 22/04/2026Mauro Criscuolo