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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 32622/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 615-bis e 660 cod. pen., propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 4 marzo 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Como ha rigettato la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in relazione ai titoli in contestazione ed ha disposto la restituzione degli atti all'ufficio inquirente per il compimento di investigazioni mirate a far luce sulla sussistenza del delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen..

2. L'impugnativa è affidata ad un solo motivo con il quale si denuncia la violazione dell'art. 409 cod. proc. pen. (in relazione agli artt. 24, 111 e 112 della Costituzione), per avere il Giudice per le indagini preliminari valorizzato un'integrazione di denuncia-querela presentata successivamente alla chiusura delle indagini preliminari e per avere imposto un supplemento d'indagine su un reato non inserito nell'originario addebito, tanto conclamando un profilo di abnormità del provvedimento impugnato.

3. Con requisitoria in data 1 giugno 2022, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato

1. La censura di cui alla prima parte del motivo di ricorso, ossia quella con la quale si deduce che il Giudice avrebbe posto a fondamento della decisione assunta un atto non inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero, è inammissibile, perché, in assenza di qualsivoglia riferimento al detto atto (scilicet, una denuncia-querela successiva alla chiusura delle indagini preliminari) contenuto nel provvedimento impugnato, l'affermazione del ricorrente è priva di riscontro.

2. La censura di abnormità del provvedimento, nei termini illustrati nella parte in fatto, è infondata, avuto riguardo al principio di diritto, di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 10728 del 16/12/2021 (dep. 24/03/2022), Fenucci, Rv. 282807, così enunciato: «Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca gli atti al pubblico ministero perché effettui nuove indagini consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, trattandosi di provvedimento non solo non avulso dall'ordinamento processuale, ma anzi espressione di poteri riconosciuti al giudice, e ciò anche nel caso in cui l'interrogatorio debba espletarsi con riguardo ad un reato diverso da quello per il quale l'archiviazione sia stata richiesta».

Con specifico riferimento alla questione dedotta è stato spiegato che: «Il giudice, invece, può e deve compiere atti di impulso in modo che il controllo di legalità sull'esercizio dell'azione penale si svolga in conformità al principio dell'obbligatorietà che la regge (art. 112 Cost.), senza essere vincolato dalle differenze qualitative sottese ai diversi tipi di archiviazione e senza essere vincolato né dal petitum né dalla causa petendi, potendo esercitare i poteri di impulso con riferimento all'indagine nella sua integralità, così come risulta dal fascicolo del pubblico ministero, potendo richiedere l'espletamento di ulteriori indagini sia con riferimento ai soggetti iscritti nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., e non soltanto in ordine ai reati per i quali si procede, pure essi iscritti, sia con riferimento ad altri soggetti ed altre notizie di reato, previa iscrizione delle persone e delle notítiae críminis nel registro previsto dall'art.335 cod. proc. pen.>> (cfr. sentenza n. 10728/2022, in motivazione, pag. 24 primo capoverso).

3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 1 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 615-bis e 660 cod. pen., propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 4 marzo 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Como ha rigettato la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in relazione ai titoli in contestazione ed ha disposto la restituzione degli atti all'ufficio inquirente per il compimento di investigazioni mirate a far luce sulla sussistenza del delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen.. 2. L'impugnativa è affidata ad un solo motivo con il quale si denuncia la violazione dell'art. 409 cod. proc. pen. (in relazione agli artt. 24, 111 e 112 della Costituzione), per avere il Giudice per le indagini preliminari valorizzato un'integrazione di denuncia-querela presentata successivamente alla chiusura delle indagini preliminari e per avere imposto un supplemento d'indagine su un reato non inserito nell'originario addebito, tanto conclamando un profilo di abnormità del provvedimento impugnato. 3. Con requisitoria in data 1 giugno 2022, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato 1. La censura di cui alla prima parte del motivo di ricorso, ossia quella con la quale si deduce che il Giudice avrebbe posto a fondamento della decisione assunta un atto non inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero, è inammissibile, perché, in assenza di qualsivoglia riferimento al detto atto (scilicet, una denuncia-querela successiva alla chiusura delle indagini preliminari) contenuto nel provvedimento impugnato, l'affermazione del ricorrente è priva di riscontro. 2. La censura di abnormità del provvedimento, nei termini illustrati nella parte in fatto, è infondata, avuto riguardo al principio di diritto, di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 10728 del 16/12/2021 (dep. 24/03/2022), Fenucci, Rv. 282807, così enunciato: «Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca gli atti al pubblico ministero perché effettui nuove indagini consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, trattandosi di provvedimento non solo non avulso dall'ordinamento processuale, ma anzi espressione di poteri riconosciuti al giudice, e ciò anche nel caso in cui l'interrogatorio debba espletarsi con riguardo ad un reato diverso da quello per il quale l'archiviazione sia stata richiesta». Con specifico riferimento alla questione dedotta è stato spiegato che: «Il giudice, invece, può e deve compiere atti di impulso in modo che il controllo di legalità sull'esercizio dell'azione penale si svolga in conformità al principio dell'obbligatorietà che la regge (art. 112 Cost.), senza essere vincolato dalle differenze qualitative sottese ai diversi tipi di archiviazione e senza essere vincolato né dal petitum né dalla causa petendi, potendo esercitare i poteri di impulso con riferimento all'indagine nella sua integralità, così come risulta dal fascicolo del pubblico ministero, potendo richiedere l'espletamento di ulteriori indagini sia con riferimento ai soggetti iscritti nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., e non soltanto in ordine ai reati per i quali si procede, pure essi iscritti, sia con riferimento ad altri soggetti ed altre notizie di reato, previa iscrizione delle persone e delle notítiae críminis nel registro previsto dall'art.335 cod. proc. pen.>> (cfr. sentenza n. 10728/2022, in motivazione, pag. 24 primo capoverso). 3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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