CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 12316/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso sulla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è inammissibile trattandosi di questione di fatto non devoluta in appello; Ritenuto che il secondo motivo sull'omessa qualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 è inammissibile in quanto la relativa questione non è stata devoluta in appello; Ritenuto, infine, che il terzo motivo sul diniego delle attenuanti c.d. generiche è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto per questione di fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Cost zo • DEPOS!TA.7) !!.9 Cp • 1,LERIA • 0 4 2B22