CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 31116/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 14070/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno intimato avverso il decreto del Tribunale di Catania del 4 marzo 2019 reso nel giudizio r.g. n. 2331/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Catania rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità senegalese), volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; che Kote chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente quattro motivi di impugnazione; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese; che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (come quello in questa sede impugnato) dall'odierno ricorrente conferita al difensore che l'atto ha sottoscritto (avvocato [OSCURATO:PERSONA]), contenuta in atto redatto in calce al ricorso: contiene al suo interno l'indicazione degli estremi del decreto impugnato; non indica la data del rilascio del mandato; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore abbia inteso certificare, oltre l'autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che la data di conferimento sia successiva a quella di comunicazione del provvedimento impugnato (in calce alla sottoscrizione riferibile al ricorrente e prima di quella del difensore figurano solo le parole: "E' vera ed autentica la superiore firma"); che, al riguardo, si osserva che l'art. 35-bis, comma 13, del d. Igs. n. 25 del 2008, nella parte in cui prevede che "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato"e che "a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima" richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale per il ricorso per cassazione (artt. 83 e 365 cod. proc. civ,) il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso" nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; con la conseguenza che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente (giurisprudenza costante; cfr. comunque, in questo senso, cfr.: Cass. n. 1043 del 2020; Cass. n. 2342 del 2020; Cass. n. 23732 del 2020); che il ricorso è dunque inammissibile per mancanza di indicazione della data del conferimento della procura speciale alla proposizione del ricorso per cassazione, successiva a quella di deposito del decreto impugnato, espressamente certificata dal difensore; che non vi è obbligo di pronuncia sulla ripartizione delle spese del presente giudizio in quanto l'intimata parte vittoriosa non ha svolto difese. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di c