CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2023
Cassazione n. 45443/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Pescara il 14/1/2023 ha revocato l'ordinanza n. 2023/18 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativa alla concessione della liberazione anticipata per giorni 45 per il semestre dal 29/9/2021 al 28/3/2022; Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione quanto al rilievo attribuito al comportamento tenuto dal condannato senza considerare le condizioni psicologiche dello stesso; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento agli elementi acquisiti e ai comportamenti tenuti dal ricorrente che hanno determinato la sospensione provvisoria della misura degli arresti domiciliari, ha fornito adeguata e coerente riposta alle medesime censure formulate nell'impugnazione, ora reiterate; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. . 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell ja ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C