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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 1965

Cassazione n. 22711/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/5/1965 avverso la sentenza del 14/5/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volte a suggerire l'alternativa ricostruzione del fatto sulla base della rilettura delle fonti di prova, analizzate concordemente nelle sentenze di merito sulla scorta di motivazione tutt'altro che illogica, e delle quali si deduce travisamento ponendole a confronto con le dichiarazioni rese dall'imputato e dei testi della difesa che hanno, parimenti, formato oggetto di valutazione per escluderne l'attendibilità; Considerato che il secondo motivo di ricorso, volto a contestare la correttezza della motivazione con la quale si è ritenuta insussistente la causa non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata) Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e ensore [OSCURATO:PERSONA] Petruzzellis [OSCURATO:PERSONA] oggi 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/5/1965 avverso la sentenza del 14/5/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volte a suggerire l'alternativa ricostruzione del fatto sulla base della rilettura delle fonti di prova, analizzate concordemente nelle sentenze di merito sulla scorta di motivazione tutt'altro che illogica, e delle quali si deduce travisamento ponendole a confronto con le dichiarazioni rese dall'imputato e dei testi della difesa che hanno, parimenti, formato oggetto di valutazione per escluderne l'attendibilità; Considerato che il secondo motivo di ricorso, volto a contestare la correttezza della motivazione con la quale si è ritenuta insussistente la causa non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata) Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e ensore [OSCURATO:PERSONA] Petruzzellis [OSCURATO:PERSONA] oggi 1
Sentenza Cassazione n. 22711/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris