CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22964/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Raffaele GARGIULO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Lecce, decidendo in ordine all'appello presentato nell'interesse del Rivieccio ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento della Corte di appello di Lecce del 22.11.2021, che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere, rigettava l'appello e condannava il Rivieccio al pagamento delle spese di fase incidentale.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge e violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 275 cod. proc. pen., comma 2, 3, 3-bis e art. 292 comma 2, lett. c) e c-bis) cod. proc. pen. in riferimento agli artt. art. 416 e 640, comma 1 e 2, n. 2-bis cod. pen.; la Corte di appello non ha fornito alcuna motivazione quanto all'inidoneità della misura degli arresti domiciliari al fine di garantire le esigenze di tutela sociale, mentre ci si è limitati ad un astratto richiamo alla gravità del fatto e all'irrilevanza del mero decorso del tempo, prescindendo dalla considerazione e valutazione della persistenza e consistenza delle esigenze cautelari. Evidenziava la difesa con il ricorrente non risultasse gravato da alcun carico pendente e avesse sempre tenuto un contegno ossequioso dei precetti imposti quando era stato sottoposto a vincoli cautelari di qualsiasi natura; il richiamo a non meglio specificate denunzie effettuato dalla motivazione della Corte di appello non appariva sufficiente, attesa la genericità di tale riferimento; nonostante ciò, il ricorrente doveva essere considerato positivamente proprio attesa la sua personalità che ha dimostrato di essere votata al più rigoroso ossequio delle limitazioni connesse alla sua condizione di detenuto, anche considerato che in occasione dell'imposizione della misura si era presentato spontaneamente alle forze dell'ordine; il ricorrente aveva anche dimostrato di voler cambiare vita apprestandosi, in occasione del suo secondo ed ultimo arresto, ad inoltrare una domanda di imbarco per lavorare come marittimo. Anche il diverso trattamento riservato al coimputato [OSCURATO:PERSONA] dimostrava la violazione nella quale era incorsa la Corte di appello, atteso il ruolo di concorrente coimputato nei medesimi reati imputati al Rivieccio; eppure la Corte di appello ha escluso che tale modifica di regime cautelare per lo [OSCURATO:PERSONA] possa integrare un fatto nuovo rilevante al fine della revoca o sostituzione della misura cautelare. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di norme processuali ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., nonché in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; le precedenti notazioni appaiono integrare anche la violazione in questione. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso ha dedotto manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen.; le motivazione addotte appaiono illogiche e contraddittorie alla stregua della normativa di cui al motivo di ricorso presentato, non si comprende come si possa ritenere maggiormente gravata la posizione del Rivieccio rispetto a quella dello [OSCURATO:PERSONA]; la considerazione errata della Corte di appello ha portato alla convinzione del tutto infondata circa la ricorrenza di allarmanti emergenze cautelari per il ricorrente. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sono manifestamente infondati, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. 2. I motivi sono tutti strettamente connessi e possono essere trattati congiuntamente; il ricorrente ha, infatti, denunciato, con diverse formulazioni (violazione di legge, di norme processuali, motivazione contraddittoria e illogica), la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità, nonché contradditorietà, non avendo il Tribunale riscontrato la presenza di fatti nuovi che avrebbero potuto giustificare la revoca o la sostituzione della misura cautelare in atto a carico del Rivieccio. Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, correttamente evocato anche dal Procuratore generale, secondo il quale il Tribunale del riesame non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali fatti nuovi, puntualmente allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare in modo apprezzabile il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292-01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676). La sua cognizione, quindi, non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità (Sez. 1, n. 961 del 13/02/1996, Cotugno, Rv. 294696-01; Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863-01). 3. Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi richiamati ed ha evidenziato con motivazione congrua e del tutto priva di aporie, con la quale il ricorrente non si confronta, non solo la mancanza di elementi con carattere di novità, non potendosi ritenere tale il mero decorso del tempo in mancanza di qualsiasi allegazione volta a connotarne la portata, così come la mera intenzione di occuparsi in una attività lavorativa in mancanza di qualsiasi realistico riscontro in tal senso. È stata, in altri termini, correttamente rilevata l'assenza di ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica quanto alla situazione oggetto di valutazione al momento dell'emissione della misura cautelare, tenuto conto altresì della particolare gravità delle condotte oggetto di contestazione che portavano ad una rilevante condanna del ricorrente ad esito di giudizio abbreviato. (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K. , Rv. 255652-01; Sez. 2, n. 47416 del 30(11/2011, Pantano, Rv. 252050-01; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, Scalamana, Rv. 258191-01; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832-01; Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, Iurato, Rv. 246868-01). Il Tribunale ha inoltre correttamente richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità nel corpo della motivazione, con la quale all'evidenza il ricorrente non si confronta, nel valutare la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e nel non ritenere la diversa situazione cautelare dello stesso quale elemento nuovo rilevante al fine del giudizio di revoca o sostituzione della misura in atto per il ricorrente. In tal senso, occorre ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di esigenze cautelari la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esperire ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., specialmente con riferimento al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo morale o materiale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte di un medesimo fatto di reato (Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258-02). Tale principio, certamente applicabile anche in tema d'istanza di revoca o sostituzione di misura cautelare (Sez. 6, n. 39346 del 03/07/2017, Castagna, Rv. 271056-01; Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2018, Ficicicchia, Rv. 266889-01) risulta pienamente rispettato dalla decisione del Tribunale, che ha chiarito la diversa portata della condotta tenuta dal ricorrente rispetto a quella dello [OSCURATO:PERSONA], la gravità dei fatti allo stesso imputati, il sopravvenuto intervento della condanna di primo grado, lo stabile inserimento dello stesso nella consorteria criminale di riferimento, desumibile dal suo ruolo di rilievo nell'ambito di una associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di truffe in danno di soggetti in posizione di minorata difesa, molto spesso anziani, in assenza di reali indicazioni quanto alla recisione di vincoli e legami con tale contesto da parte del ricorrente. L'insieme degli elementi richiamati, con motivazione logica e del tutto priva di aporie, ha quindi chiaramente ricostruito e valutato il contesto riferibile al ricorrente e la presenza immutata delle originarie esigenze cautelari in assenza di profili di novità. Il secondo e il terzo motivo si presentano come mere esplicazioni, tra l'altro del tutto generiche, delle argomentazioni complessivamente proposte con il primo motivo di ricorso e rimangono conseguentemente assorbite dalle precedenti argomentazioni. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000, 00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 31 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]