CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 41416/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2), cod. pen. Considerato che l'unico motivo unico, proposto per vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato, con il quale la difesa lamenta, in maniera del tutto generico e assertiva, l'omessa valutazione delle disagiate condizioni economiche dell'imputato e il modesto disvalore della condotta, è manifestamente infondato, in quanto, nella motivazione della sentenza in verifica, la corte territoriale ha fornito argomentazioni esaustive e logiche in ragione delle quali ha confermato la condanna inflitta dal giudice di primo grado, che ha individuato nella personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali specifici. Giova sottolineare, in ogni caso, che, per costante giurisprudenza, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]