CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43378/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 19/04/2021 dalla Corte di appello di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; Sentiti nell'interesse degli imputati: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 14 novembre 2019, per quanto di interesse ai presenti fini, il Tribunale di Roma dichiarava [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo colpevole dei reati ascrittigli ai capi A e B, unificati sotto il vincolo della continuazione, per i quali l'imputato veniva condannato alla pena di quattordici anni di reclusione. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], veniva dichiarato colpevole del reato ascrittogli al capo D, per il quale entrambi gli imputati venivano condannati alla pena di cinque anni di reclusione e 1.000,00 euro di multa. Infine, gli imputati [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo e [OSCURATO:PERSONA] venivano condannati alla pena accessoria dell'interdizione perpetua, alla quale faceva seguito la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, oltre che al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere. 2. Con sentenza emessa il 24 novembre 2020 la Corte di appello di Roma, pronunciandosi sulle impugnazioni degli imputati, in parziale riforma della decisione appellata, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato agli appellanti in otto anni e sei mesi di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo e in tre anni e quattro mesi di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]. Veniva, inoltre, disposta la sostituzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA] con quella dell'interdizione temporanea per la durata di cinque anni. La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata. 3. Da entrambe le sentenze di merito, che divergevano nei termini di cui si è detto, emergeva che il 18 febbraio 2016, intorno alle ore 20.40, a Roma, in prossimità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo esplodeva alcuni colpi di pistola contro l'autovettura a bordo della quale viaggiavano [OSCURATO:PERSONA], la moglie [OSCURATO:PERSONA], il padre di quest'ultima, [OSCURATO:PERSONA] e il figlio della coppia, i quali, fin da subito, accusavano dell'attentato l'imputato, con cui, poco prima, era avvenuta un'aspra discussione in merito a un appartamento di edilizia residenziale pubblica, ubicato in [OSCURATO:PERSONA] numero 68. Tale discussione traeva origine dal fatto che l'appartamento era stato occupato da [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo, che aveva impedito a [OSCURATO:PERSONA] a ai suoi familiari di entrare nell'immobile, dove avevano abitato per circa due anni, per prelevare degli oggetti di loro proprietà. In quell'occasione, [OSCURATO:PERSONA] a i suoi familiari venivano minacciati da D'Ascenzo, che gli intimava di allontanarsi immediatamente dal posto e le vittime, impaurite, avevano chiamato le Forze dell'Ordine, che si erano recate prontamente sul posto. Dopo essersi allontanati a bordo della loro autovettura, i coniugi [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e al figlio della coppia, venivano inseguiti per strada da [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo, che, giunto in prossimità di [OSCURATO:PERSONA], all'altezza del numero 15, abbassava il finestrino del veicolo dove si trovava ed esplodeva tre colpi di pistola all'indirizzo del mezzo dove viaggiavano le persone offese, che veniva attinto nella portiera del conducente. Questa ricostruzione dell'attentato si fondava sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, al momento dell'attentato, si trovavano a bordo del mezzo attinto dai colpi di pistola esplosa da [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo. Nel prosieguo delle indagini, sulla scorta delle dichiarazioni delle persone offese, veniva attivato un servizio di intercettazione telefonica, che consentiva di accertare l'ulteriore coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo nell'ipotesi estorsiva contestata al capo D, che si concretizzava quando l'imputato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costringevano [OSCURATO:PERSONA], legata sentimentalmente allo stesso [OSCURATO:PERSONA], a cedergli un ciclomotore Honda, modello SH 150, targato CK07066. Si accertava, in particolare, che i ricorrenti, d'intesa con [OSCURATO:PERSONA], si erano impuntati per non fare restituire il ciclomotore Honda SH 150 ad [OSCURATO:PERSONA], alla quale avevano rivolto minacce di morte, che avevano posto la vittima in una condizione di sudditanza psicologica. Tale, ulteriore, segmento processuale veniva ricostruito grazie alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], ritenute pienamente attendibili e corroborate dalle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, sentiti in dibattimento, confermavano lo stato di sudditanza psicologica provocato ad [OSCURATO:PERSONA] dalle minacce che le erano state indirizzate dai ricorrenti. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi gli imputati [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo e [OSCURATO:PERSONA] venivano condannati alle pene di cui in premessa. 4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrevano per cassazione, con atti di impugnazione di cui occorre dare separatamente conto.4.1. [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo, a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo idoneo a consentire la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo per il reato di cui al capo A, tenuto conto dell'incertezza sulla dinamica dell'attentato posto in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari, che non permetteva di ritenere dimostrati i requisiti dell'idoneità e dell'univocità degli atti, indispensabili per la configurazione del tentato omicidio contestato all'imputato, che doveva essere riqualificato nel delitto di minaccia aggravata dall'uso delle armi. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo idoneo a consentire la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo per il reato di cui al capo D, tenuto conto delle modalità con cui si concretizzavano i comportamenti vessatori contestati all'imputato, che imponevano la riqualificazione della fattispecie in esame nel delitto di violenza privata. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi, che erano state pretermesse dalla Corte di appello di Roma, non rilevando in senso sfavorevole all'imputato il suo silenzio processuale, legittimato da una sua irrinunciabile prerogativa. Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, relativamente al reato di cui al capo D della rubrica, che si imponeva alla luce del modesto valore del ciclomotore Honda SH 150 oggetto di vaglio. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.4.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando sei censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo idoneo a consentire la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo D, tenuto conto dell'ambiguità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che non consentivano di ritenere provata la ricostruzione degli accadimenti criminosi recepita dalla Corte di appello di Roma. Con il secondo motivo e il terzo motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo idoneo a consentire la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo D, tenuto conto delle modalità con cui si concretizzavano i comportamenti vessatori contestati all'imputato, che non consentiva la configurazione della fattispecie estorsiva oggetto di contestazione. Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi, che erano state integralmente pretermesse dalla Corte di appello di Roma. Con il quinto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione dell'esimente di cui all'art. 649 cod. pen. in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si imponeva alla luce della relazione sentimentale esistente tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], che non ne consentiva la condanna per il reato di cui al capo D. Con il sesto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano l'irrogazione a [OSCURATO:PERSONA] della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale, la cui applicazione veniva disposta in violazione del limite edittale di tre anni previsto dall'art. 29 cod. pen. per l'interdizione dai pubblici e del limite edittale di cinque anni previsto dall'art. 32 cod. pen. previsto per la sanzione controversa. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, deve evidenziarsi che è necessario esaminare separatamente i ricorsi proposti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Tanto premesso, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo, a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che veniva articolato in quattro censure difensive. 2.1. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo idoneo a consentire la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo per il reato di cui al capo A della rubrica, tenuto conto dell'incertezza sulla dinamica dell'attentato posto in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari, che non permetteva di ritenere dimostrati i requisiti dell'idoneità e dell'univocità degli atti, indispensabili per la configurazione del tentato omicidio contestato all'imputato, che doveva essere riqualificato nel delitto di minaccia aggravata dall'uso delle armi. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo risulta smentito dalle emergenze probatorie, dovendosi evidenziare che l'azione armata di [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo appare connotata da idoneità a provocare la morte delle persone offese, che viaggiavano a bordo di un'autovettura, al cui indirizzo veniva esplosi alcuni colpi di pistola, che attingevano la portiera del conducente del veicolo dove [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari viaggiavano. L'attentato, a sua volta, traeva origine dal litigio precedentemente intervenuto tra D'Ascenzo e [OSCURATO:PERSONA], a proposito della disponibilità dell'appartamento ubicato a Roma in [OSCURATO:PERSONA] n. 68, che era stato occupato dal ricorrente. Né, sul punto, sussistono elementi di incertezza probatoria, convergendo nella ricostruzione dell'aggressione armata posta in essere da [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], la moglie [OSCURATO:PERSONA], e il padre di quest'ultima, [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni delle persone offese, infatti, risultavano pienamente sovrapponibili e consentivano di individuare D'Ascenzo, senza alcuna incertezza, quale il soggetto che aveva esploso i colpi di pistola all'indirizzo del veicolo dove le persone offese si trovavano. Sulla scorta di questa ricostruzione dell'aggressione armata posta in essere da [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo nei confronti delle persone offese, che deve essere necessariamente correlata alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali maturava la sua determinazione omicida, la Corte di appello di Roma formulava un giudizio affermativo sull'idoneità degli atti posti in essere dal ricorrente a provocare la morte delle vittime, nel valutare la quale è necessario richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, dep. 1998, Tundo, Rv. 209688-01; Sez. 1, n. 7317 del 13/04/1995, Abbà, Rv. 201738-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Al fine di una corretta applicazione dell'art. 56 cod. pen., occorre ricostruire, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. Tutti gli ipotizzabili eventi ulteriori suscettibili di essere posti in relazione causale con la detta condotta, ma non voluti dall'agente come conseguenza della propria azione o omissione, sono pertanto destinati a collocarsi al di fuori della sfera di applicazione della norma che punisce il tentativo, acquistando essi rilievo nel solo caso di effettiva lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, Lubrano di Ricco, Rv. 1912421-01). 2.1.1. In questa cornice, la difesa di [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo censurava ulteriormente la sentenza impugnata sotto il profilo dell'assenza di prova dell'univocità degli atti che si concretizzavano nel tentato omicidio aggravato contestato al capo A, a sua volta incidente sulla mancanza di dimostrazione della volontà omicida dell'imputato, che non poteva ritenersi dimostrata sulla base della ricostruzione degli accadimenti criminosi posta a fondamento della decisione censurata. Nel caso di specie, il requisito dell'univocità degli atti doveva essere accertato sulla base delle connotazioni concrete della condotta criminosa posta in essere da [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo in danno di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari, nel senso che i suoi comportamenti criminosi dovevano possedere, tenuto conto del contesto in cui erano inseriti e della dinamica della sparatoria, l'attitudine a rendere manifesto il suo intento omicida, desumibile sia dagli atti esecutivi sia da quelli preparatori (Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269931-01; Sez. 4, n. 7702 del 29/01/2007, Alasia, Rv. 236110-01; Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, Lamari, Rv. 191241-01). In questo contesto, non può non rilevarsi che 11 namica della sparatoria, 42)1t LA V'D'ìj tenuto conto delle modalità dell'aggressione, deve ritenersi dimostrativa el fatto DA, che l'azione del ricorrente conseguisse a una volontà omicida univocamente orientata, indirizzata nella direzione prefigurata dalle sentenze di merito, consentendo di affermare che l'imputato avesse voluto uccidere [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari, che viaggiavano a bordo della stessa autovettura, anche alla luce del movente ritorsivo che caratterizzava la sua azione, attestato dal fatto che le vittime, dopo il primo litigio, impaurite, avevano chiamato le Forze dell'Ordine; del resto, la causale del litigio, collegata alla disponibilità di un appartamento di edilizia residenziale pubblica, deve ritenersi incontroversa. 2.1.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 2.2. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo idoneo a consentire la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo per il reato di cui al capo D, tenuto conto delle modalità con cui si concretizzavano i comportamenti vessatori contestati all'imputato, che imponevano la riqualificazione della fattispecie in esame nel delitto di violenza privata. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo è smentito dalle emergenze probatorie, incentrate sulle dichiarazioni rese dalle persone offese e sulle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari. Tali elementi probatori, infatti, impongono di ritenere dimostrato l'assunto accusatorio, secondo cui le minacce rivolte da [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo ad [OSCURATO:PERSONA], che era legata sentimentalmente a [OSCURATO:PERSONA], non erano funzionali a ottenere il possesso del ciclomotore, ma a impedire che la persona offesa potesse reclamarne la restituzione o denunciare l'accaduto.Quanto, in particolare, alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Roma, con un percorso argomentativo lineare e coerente, riteneva le accuse formulate dalla persona offesa credibili e incentrate su una ricostruzione degli accadimenti criminosi ineccepibile. Tali dichiarazioni, del resto, oltre a risultare intrinsecamente attendibili, erano corroborate dalle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, sentiti in dibattimento, confermavano lo stato di sudditanza psicologica provocato ad [OSCURATO:PERSONA] dalle minacce dei ricorrenti. Quanto, invece, alle captazioni, telefoniche e ambientali, che veniva acquisite nel corso delle indagini preliminari, si ritiene opportuno richiamare, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento censurato, l'intercettazione telefonica registrata il 3 maggio 2016, ore 19, citata a pagina 15; l'intercettazione telefonica registrata il 3 maggio 2016, ore 22.37, citata a pagina 15; l'intercettazione ambientale registrata il 30 giugno 2016, citata a pagina 15. Di questi ultimi elementi probatori la Corte di appello di Roma forniva un'interpretazione ineccepibile, inserendoli in un compendio indiziario che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo e [OSCURATO:PERSONA] nell'attività estorsiva di cui al capo D, che si concretizzava in danno di [OSCURATO:PERSONA], mediante minacce, esplicite e implicite, finalizzate a costringere la persona offesa ad assecondare le pretese dei ricorrenti sul ciclomotore Honda SH 250. Né è possibile equivocare il tenore delle citate captazioni, da cui si traeva conferma del contenuto inequivocabilmente intimidatorio dei messaggi indirizzati da [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo e [OSCURATO:PERSONA], ad [OSCURATO:PERSONA], finalizzati a indurre la vittima ad assecondare le loro pretese, in ordine alla disponibilità del ciclomotore controverso. Non è in ogni caso possibile reinterpretare le captazioni acquisite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo e [OSCURATO:PERSONA], in ragione del fatto che, attraverso tale richiesta, ci si limita a proporre, peraltro in termini contrastanti con le emergenze probatorie, un'operazione di ermeneutica processuale non consentita in sede di legittimità. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01).vU Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 2.3. Analogo giudizio di inammissibilità deve essere espresso per il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi, che erano state pretermesse dalla Corte di appello di Roma, non rilevando in senso sfavorevole all'imputato il suo silenzio processuale, legittimato da una sua irrinunciabile prerogativa. Osserva il Collegio che il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo, quantificato in otto anni e sei mesi di reclusione, discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale romana nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto dell'elevato disvalore delle condotte illecite contestate all'imputato ai capi A, B e D, che non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'attenuazione della pena invocata dal suo difensore, peraltro significativamente ridotta nel giudizio di appello. Si consideri, in proposito, che le attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impediva la concessione delle attenuanti generiche a D'Ascenzo - è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, Rv. 214200-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso.2.4. Deve, infine, ritenersi inammissibile il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, relativamente al reato di cui al capo D, che si imponeva alla luce del modesto valore del ciclomotore Honda SH 150 oggetto di vaglio. Osserva il Collegio che le emergenze probatorie, correttamente ricostruite nel provvedimento impugnato e richiamate nel paragrafo 2.2, cui si deve rinviare, non consentivano il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, invocata nell'interesse del ricorrente ex art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., per effetto degli obiettivi delle condotte vessatorie poste in essere da D'Ascenzo e dai complici in danno di [OSCURATO:PERSONA], finalizzate a costringere la persona offesa ad assecondare le pretese dei ricorrenti sul ciclomotore controverso. Occorre, in proposito, tenere conto del valore economico, tutt'altro che esiguo, del ciclomotore oggetto delle condotte estorsive di cui al capo D, a proposito del quale, a pagina 17 della sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma evidenziava correttamente che «il valore del ciclomotore Honda SH della Licchelli non era, al momento della consumazione del fatto reato irrisorio, essendo sicuramente superiore alla somma di 250 euro». Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile il quarto motivo di ricorso. 2.5. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono di ritenere inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo. 3. Deve, invece, ritenersi fondato il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al sesto motivo di ricorso, relativo all'irrogazione della alla pena accessoria della sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Nel resto, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Tanto premesso, deve ritenersi inammissibili il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo idoneo a consentire la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo D della rubrica, tenuto conto dell'ambiguità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che non consentivano di ritenere provata la ricostruzione degli accadimenti criminosi recepita dalla Corte di appello di Roma. Occorre preliminarmente osservare che sulla ricostruzione degli accadimenti criminosi contestati a [OSCURATO:PERSONA] al capo D non ci si deve soffermare, essendo sufficiente richiamare le considerazioni esposte nel paragrafo 2.2, nel quale si è passato in rassegna il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo, al quale si deve rinviare, senza che sia necessario esporre ulteriormente le ragioni che impongono di ritenere dimostrato il coinvolgimento dei ricorrenti nell'estorsione commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA]. A queste, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che l'assunto difensivo risulta smentito dalle emergenze probatorie, dovendosi evidenziare che non sussistono elementi sulla base dei quali dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che, oltre, a essere lineari e coerenti, sono corroborate dalle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che confermavano lo stato di sudditanza psicologica provocato alla vittima dalle minacce dei ricorrenti. Né è possibile dubitare ex se della rilevanza probatoria delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], attesa la sua condizione di vittima dell'attività estorsiva posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di questa Corte, che esclude l'applicazione della regola generale prevista dall'art. 192 cod. proc. pen. alle accuse delle persone offese, affermando: «Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone» (Sez. U, n. 4161 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01). Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile il primo motivo di ricorso. 3.2. Parimenti inammissibile devono ritenersi il secondo e il terzo motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo idoneo a consentire la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo D, tenuto conto delle modalità con cui si concretizzavano i comportamenti vessatori contestati all'imputato, che non consentiva la configurazione della fattispecie estorsiva oggetto di contestazione. Si tratta, anche in questo caso, di una censura difensiva prospettata in termini assimilabili al secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo, esaminato nel paragrafo 2.2, alla cui trattazione, anche alla luce delle considerazioni espresse nel paragrafo 3.1, occorre rinviare, per comprendere le ragioni che ne impongono il respingimento, non essendo possibile dubitare della natura intimidatoria dei messaggi rivolti ad [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo e [OSCURATO:PERSONA]. Occorre, in ogni caso, ribadire che le condotte intimidatorie dei ricorrenti possedevano una connotazione tipicamente estorsiva, essendo funzionali a impedire che la persona offesa potesse reclamare la restituzione del ciclomotore Honda SH 150 o denunciare le minacce subite, non consentendo la riqualificazione invocata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Basti, in proposito, richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 16 della sentenza impugnata, in cui si evidenziava che «il danno economico subito dalla Licchelli [...], a seguito della condotta minacciosa e violenta posta in essere dai due appellanti, al fine di ottenere un vantaggio, ad impedire l'invocata derubricazione nella fattispecie di violenza privata e/o in quella di truffa». Né è possibile dubitare del valore probatorio delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, pienamente corroborative delle accuse di [OSCURATO:PERSONA], su cui ci si è già soffermati nel paragrafo 3.1, da cui si traeva conferma delle minacce rivolte da [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo e [OSCURATO:PERSONA] alla persona offesa, finalizzate a indurla ad assecondare le loro pretese, in ordine alla disponibilità del ciclomotore controverso. Non è, infatti, possibile reinterpretare le captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in ragione del fatto che, attraverso tale richiesta, ci si limita a proporre, peraltro in termini generici, un'operazione di ermeneutica processuale non consentita in sede di legittimità (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.). Né potrebbe essere diversamente, dovendosi, in proposito, evidenziare che l'interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle intercettazioni, che costituisce una questione esclusivamente fattuale, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se e nella misura in cui le valutazioni effettuate dai giudici di merito risultano logiche e coerenti in rapporto alle massime di esperienza utilizzate per l'interpretazione di tali captazioni. Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione» (Sez. 6, n. 29530 del 03/05/2006, Rispoli, Rv. 235088-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, Acampa, Rv. 278611-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo e del terzo motivo di ricorso, trattati congiuntamente. 3.3. Deve ritenersi inammissibile il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi, che erano state pretermesse dalla Corte di appello di Roma. Osserva il Collegio che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] risulta suffragata dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Roma, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, del reato contestato al ricorrente al capo D, escludendo, sulla base di un giudizio dosimetrico ineccepibile, che fosse possibile attenuare il trattamento sanzionatorio nella direzione invocata, peraltro già significativamente ridotto nel giudizio di appello, all'esito del quale all'imputato veniva irrogata la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione. Queste conclusioni traevano origine da una verifica ineccepibile, che teneva conto dell'elevato disvalore delle vicende delittuose sottoposte alla cognizione della Corte territoriale romana e delle modalità con cui le condotte estorsive contestate al capo D venivano commesse dall'imputato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo, in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Si consideri, in ogni caso, con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di specifiche situazioni fattuali, correttamente non riscontrate per l'imputato dalla Corte di appello di Roma, in linea con la giurisprudenza di legittimità richiamata nel paragrafo 2.3 per la posizione di [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo, cui si deve rinviare (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, cit.; Sez. 2, n. 35930 del 27/06/2002, Martino, cit.; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, cit.; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, cit.). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come una benevola e discrezionale "concessione" del giudice ma come il riconoscimento di situazioni, non contemplate specificamente (art. 62 cod. pen.), che non sono comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 stesso codice ovvero che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione; situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento della quantità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato, sicché il loro riconoscimento consenta di pervenire ad una più valida e perspicace valutazione degli elementi che segnano i parametri per la determinazione della pena da irrogare in concreto» (Sez. F, n. 12280 del 28/08/1990, Poliseri, Rv. 185267-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del quarto motivo del ricorso in esame. 3.4. Deve ritenersi inammissibile il quinto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione dell'esimente di cui all'art. 649 cod. pen. in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si imponeva alla luce della relazione sentimentale esistente tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], che non ne consentiva la condanna per il reato di cui al capo D. Osserva il Collegio che, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello di Roma, la previsione dell'art. 649 cod. proc. pen. non si applica nelle ipotesi in cui la condotta estorsiva commessa in danno del coniuge o del convivente, analogamente a quanto riscontrabile nel caso di [OSCURATO:PERSONA], si concretizza attraverso condotte minacciose, che impongono di escludere l'esimente invocata dalla difesa del ricorrente. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «I reati consumati di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione sono esclusi dall'area di applicabilità della previsione dell'art. 649 cod. pen., pur se posti in essere senza violenza alle persone, bensì con la sola minaccia» (Sez. 6, n. 26619 del 05/04/2018, P.G., Rv. 273557-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 28141 del 15/06/2010, Stefoni, Rv. 247837-01; Sez. 2, n. 39008 del 24/06/2009, Cilli, Rv. 245250-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del quinto motivo del ricorso in esame.3.5. Deve, infine, ritenersi fondato il sesto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano l'irrogazione a [OSCURATO:PERSONA] della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, la cui applicazione veniva disposta in violazione del limite edittale di tre anni previsto dall'art. 29 cod. pen. per l'interdizione dai pubblici uffici e del limite edittale di cinque anni previsto dall'art. 32 cod. pen. previsto per la sanzione controversa. Occorre, innanzitutto, evidenziare che il richiamo al limite edittale di tre anni previsto dall'art. 29 cod. pen. per l'interdizione dai pubblici uffici - che sarebbe inferiore alla pena effettiva che [OSCURATO:PERSONA] doveva scontare, detratto il presofferto - non è pertinente, atteso che il primo comma di tale disposizione, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, non fa riferimento alla frazione sanzionatoria che deve essere eseguita dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ma alla pena irrogata all'imputato, com'è desumile dalla formulazione univoca della norma, che recita «la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque». A conclusioni differenti, invece, deve giungersi con riferimento al limite edittale previsto dall'art. 32 cod. pen., dovendosi, in proposito, evidenziare che, per effetto della condanna alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, ostava all'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale - disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Roma e confermata dalla Corte di appello di Roma - il disposto dell'art. 32, comma terzo, cod. pen., a tenore del quale: «Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, salvo che il giudice disponga altrimenti». Ne discende che, essendo stata irrogata a [OSCURATO:PERSONA] una pena inferiore a cinque anni di reclusione, la sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, derivante dall'irrogazione dell'interdizione temporanea per la durata di cinque anni, non poteva essere applicata al ricorrente. Queste ragioni impongono di ribadire la fondatezza del sesto motivo del ricorso in esame. 3.6. Le considerazioni esposte impongono di ritenere fondato il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al sesto motivo di ricorso, relativo all'irrogazione della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, che deve essere conseguentemente eliminata ex art. 620, lett. I), cod. proc. pen. Nel resto, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 4. Le considerazioni esposte nei paragrafi conclusivamente impongono conclusivamente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla pena accessoria della sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, che deve essere eliminata, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. Nel resto, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. Deve, invece, essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e de