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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10202/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2945/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ( ) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (Pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA n. 2929/2022 depositata i l 11/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia (hinc: CTR), con la sentenza n. 2929/2022 depositata in data 11/07/2022, ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione contro la sentenza n. 641/2021, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Milano, in data 19/01/2021, aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], annullando la cartella di pagamento relativa all’IVA per l’anno 2017.

1.2. La CTR ha, inoltre, respinto l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA].

2. La CTR, dato atto che la cartella era intestata alla società [OSCURATO:PERSONA] ed è stata notificata a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di liquidatore e ultimo legale rappresentante della società cancellata dal registro delle imprese, ha evidenziato che, sebbene le indicazioni permettessero di individuare come destinataria della notificazione della cartella impugnata la società e non il suo legale rappresentante, risultava, comunque, che la cartella non contenesse l’indicazione della [OSCURATO:PERSONA] «in persona» del suo legale rappresentante, ma la duplice indicazione, oltretutto aggiunta a penna, della società e della persona fisica del liquidatore.

Tale indicazione avrebbe, quindi, potuto ingenerare un minimo di confusione nel destinatario [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso l’aggiunta a penna del suo nome confermava la legittimazione del liquidatore a impugnare, dato che poteva sorgere il dubbio che destinatari della cartella fossero sia la società ch e il suo legale rappresentante.

Si legge, infatti, nella sentenza impugnata: «In ogni caso, l'indicazione aggiunta a penna del nome del liquidatore sig. [OSCURATO:PERSONA], a parere del Collegio, conferma la legittimazione ad impugnare in capo a quest'ultimo, potendo far sorgere un minimo dubbio che i destinatari dell’atto impugnato fossero sia la società che il suo legale rappresentante».

2.1. La CTR ha, quindi, richiamato, e fatte proprie, le motivazioni della sentenza di primo grado in ordine al difetto dei presupposti per la responsabilità in proprio di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alle quali l’Agenzia non ha sollevato argomentazioni contrarie.

3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate-Riscossione (hinc: ADER) e l’Agenzia delle entrate hanno proposto ricorso in cassazione con due motivi.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorsodepositato in data 17/07/2023, con la conseguenza che la costituzione è avvenuta una volta spirato il quinquennio ex art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014.

4.2. Il controricorrente ha dichiarato di aver impugnato la cartella di pagamento «esclusivamente quale destinatario della cartella di pagamento e pertanto né in proprio né in quanto ex socio (non lo era mai stato) e tanto meno nella sua evocata (ma in effetti, insussistente) qualità di “ultimo legale rappresentante” dell’estinta Società [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in liquidazione».

A corredo del controricorso [OSCURATO:PERSONA] ha altresì depositato memoria. … Considerato che:

1. In via preliminare occorre rilevare che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risulta essere stata cancellata dal registro delle imprese in data 06/02/2018, facendo seguito alla richiesta depositata in data 26/01/2018 ( sulla rilevanza della richiesta v.

Cass., n. 6743 del 2015; Cass., n. 4536 del 20 20, n. 9560 del 20 24 e n. 10385 del 2024), mentre il ricorso in cassazione è stato notificato in data 05/02/2018 a mezzo pec trasmessa al difensore.

2. L’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 prevede che: «Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.»

3. Il collegio ritiene necessario, sotto tale profilo, un approfondimento in ordine alla norma appena richiamata, con particolare riferimento agli effetti che si producono sulla legittimazione del liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese una volta spirato il termine di cinque anni indicato nell’art. 28, comma 4, cit.

3.1. In particolare, tale approfondimento si rende necessario in relazione a: - quanto rilevato, in modo specifico, dalle Sezioni Unite di questa Corte sullo stesso art. 28, comma 4, cit. evidenziando come la norma disciplini un’ipotesi di inopponibilità al fisco degli effetti della cancellazione è temporanea dovendo, allo scadere del quinquennio, riprendere pieno vigore la disciplina anche processuale … rinveniente dall’art. 2495 cod. civ. (Cass., Sez.

U, n. 3625 del 2025); -quanto rilevato, in generale, dalle Sezioni Unite di questa Corte in punto di ultrattività del mandato e di stabilizzazione del rapporto processuale (Cass., Sez.

U, n. 29812 del 2024; Cass., Sez.

U, n. 15295 del 2014). … P.Q.M rinvia la causa a nuov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2945/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ( ) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (Pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA n. 2929/2022 depositata i l 11/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia (hinc: CTR), con la sentenza n. 2929/2022 depositata in data 11/07/2022, ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione contro la sentenza n. 641/2021, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Milano, in data 19/01/2021, aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], annullando la cartella di pagamento relativa all’IVA per l’anno 2017. 1.2. La CTR ha, inoltre, respinto l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 2. La CTR, dato atto che la cartella era intestata alla società [OSCURATO:PERSONA] ed è stata notificata a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di liquidatore e ultimo legale rappresentante della società cancellata dal registro delle imprese, ha evidenziato che, sebbene le indicazioni permettessero di individuare come destinataria della notificazione della cartella impugnata la società e non il suo legale rappresentante, risultava, comunque, che la cartella non contenesse l’indicazione della [OSCURATO:PERSONA] «in persona» del suo legale rappresentante, ma la duplice indicazione, oltretutto aggiunta a penna, della società e della persona fisica del liquidatore. Tale indicazione avrebbe, quindi, potuto ingenerare un minimo di confusione nel destinatario [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso l’aggiunta a penna del suo nome confermava la legittimazione del liquidatore a impugnare, dato che poteva sorgere il dubbio che destinatari della cartella fossero sia la società ch e il suo legale rappresentante. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata: «In ogni caso, l'indicazione aggiunta a penna del nome del liquidatore sig. [OSCURATO:PERSONA], a parere del Collegio, conferma la legittimazione ad impugnare in capo a quest'ultimo, potendo far sorgere un minimo dubbio che i destinatari dell’atto impugnato fossero sia la società che il suo legale rappresentante». 2.1. La CTR ha, quindi, richiamato, e fatte proprie, le motivazioni della sentenza di primo grado in ordine al difetto dei presupposti per la responsabilità in proprio di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alle quali l’Agenzia non ha sollevato argomentazioni contrarie. 3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate-Riscossione (hinc: ADER) e l’Agenzia delle entrate hanno proposto ricorso in cassazione con due motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorsodepositato in data 17/07/2023, con la conseguenza che la costituzione è avvenuta una volta spirato il quinquennio ex art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014. 4.2. Il controricorrente ha dichiarato di aver impugnato la cartella di pagamento «esclusivamente quale destinatario della cartella di pagamento e pertanto né in proprio né in quanto ex socio (non lo era mai stato) e tanto meno nella sua evocata (ma in effetti, insussistente) qualità di “ultimo legale rappresentante” dell’estinta Società [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in liquidazione». A corredo del controricorso [OSCURATO:PERSONA] ha altresì depositato memoria. … Considerato che: 1. In via preliminare occorre rilevare che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risulta essere stata cancellata dal registro delle imprese in data 06/02/2018, facendo seguito alla richiesta depositata in data 26/01/2018 ( sulla rilevanza della richiesta v. Cass., n. 6743 del 2015; Cass., n. 4536 del 20 20, n. 9560 del 20 24 e n. 10385 del 2024), mentre il ricorso in cassazione è stato notificato in data 05/02/2018 a mezzo pec trasmessa al difensore. 2. L’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 prevede che: «Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.» 3. Il collegio ritiene necessario, sotto tale profilo, un approfondimento in ordine alla norma appena richiamata, con particolare riferimento agli effetti che si producono sulla legittimazione del liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese una volta spirato il termine di cinque anni indicato nell’art. 28, comma 4, cit. 3.1. In particolare, tale approfondimento si rende necessario in relazione a: - quanto rilevato, in modo specifico, dalle Sezioni Unite di questa Corte sullo stesso art. 28, comma 4, cit. evidenziando come la norma disciplini un’ipotesi di inopponibilità al fisco degli effetti della cancellazione è temporanea dovendo, allo scadere del quinquennio, riprendere pieno vigore la disciplina anche processuale … rinveniente dall’art. 2495 cod. civ. (Cass., Sez. U, n. 3625 del 2025); -quanto rilevato, in generale, dalle Sezioni Unite di questa Corte in punto di ultrattività del mandato e di stabilizzazione del rapporto processuale (Cass., Sez. U, n. 29812 del 2024; Cass., Sez. U, n. 15295 del 2014). … P.Q.M rinvia la causa a nuov
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