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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33047/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Messina, rideterminando la pena, previa riqualificazione della condotta di cui al capo a) nella contravvenzione di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. 42 del 2004, in mesi 7 di arresto ed euro 14.000 di ammenda.

Il ricorrente affida il ricorso a cinque motivi.

Con il primo motivo, deduce vizio di motivazione, per aver la Corte di appello travisato il contenuto della perizia giurata del 2011 e le fotografie satellitari da cui si evince lo stato dei luoghi antecedentemente alla condotta contestata.

Con un secondo motivo, lamenta violazione di legge in relazione al principio di materialità e offensività, per non aver la Corte di appello considerato che i reati paesaggistici e demaniali sono reati di evento e che le prove documentali e testimoniali a discarico convergono nell'attestare che lo stato dei luoghi contestato fosse preesistente all'acquisto del fondo da parte dell'imputato e non è stato da lui alterato.

Con un terzo motivo, lamenta violazione del principio di condanna oltre ogni ragionevole dubbio.

Con un quarto motivo, deduce violazione di legge per inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen. e, con un quinto e ultimo motivo, lamenta inosservanza dei criteri di commisurazione della pena e manifesta illogicità della motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio.

Il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso, da potersi trattare congiuntamente, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, e comunque manifestamente infondate, posto che la Corte di appello ha ritenuto correttamente fondata la penale responsabilità, attesa la testimonianza del luogotenente [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito che la Capitaneria di Porto di Milazzo aveva effettuato il sopralluogo in data 22 marzo 2021, a seguito del ricevimento, in data 13 marzo 2021, di un esposto redatto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale denunciava la realizzazione di lavori di sbancamento, riferendo che tali opere erano in corso alla data della presentazione dell'esposto.

L'autore delle opere veniva identificato nel [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe acquistato il terreno successivamente, in data 16 marzo 2020.

La Corte di appello, inoltre, ha evidenziato, al momento dell'accertamento, i lavori erano stati completati e che, all'interno del terreno di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], erano presenti una pala meccanica e un escavatore.

Né i testi a discarico hanno offerto una lettura alternativa della vicenda o hanno introdotto elementi conoscitivi rilevanti, posto che la zia dell'imputato ha riferito di aver visitato il terreno insieme al nipote nell'anno 2019, prima che questi lo acquistasse, ha dichiarato di aver constatato un terreno pianeggiante e la presenza di alberi e di mucchietti di terra, facendo riferimento alla preesistenza del sistema dunale e di vegetazione rispetto all'acquisto del nipote. 1Il quarto motivo di ricorso è parimenti inammissibile posto che nel caso di appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alla determinazione della pena, non può essere dedotta come motivo nuovo a sostegno dell'impugnazione la questione concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, essendo un punto della decisione impugnata distinto da quelli fatti valere con l'atto di appello originario (Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, Rv. 278255 - 01).

Ne deriva che la doglianza non è deducibile.

Anche il quinto e ultimo motivo di ricorso è inammissibile.

Si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale rideterminato il trattamento sanzionatorio, tenuto conto della natura contravvenzionale del reato di cui al capo a) e dell'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte del primo giudice.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente agro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A Se2::n9 vri IZIA1210L'ASSISTENTE emente Doit.s(.1 Kat 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Messina, rideterminando la pena, previa riqualificazione della condotta di cui al capo a) nella contravvenzione di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. 42 del 2004, in mesi 7 di arresto ed euro 14.000 di ammenda. Il ricorrente affida il ricorso a cinque motivi. Con il primo motivo, deduce vizio di motivazione, per aver la Corte di appello travisato il contenuto della perizia giurata del 2011 e le fotografie satellitari da cui si evince lo stato dei luoghi antecedentemente alla condotta contestata. Con un secondo motivo, lamenta violazione di legge in relazione al principio di materialità e offensività, per non aver la Corte di appello considerato che i reati paesaggistici e demaniali sono reati di evento e che le prove documentali e testimoniali a discarico convergono nell'attestare che lo stato dei luoghi contestato fosse preesistente all'acquisto del fondo da parte dell'imputato e non è stato da lui alterato. Con un terzo motivo, lamenta violazione del principio di condanna oltre ogni ragionevole dubbio. Con un quarto motivo, deduce violazione di legge per inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen. e, con un quinto e ultimo motivo, lamenta inosservanza dei criteri di commisurazione della pena e manifesta illogicità della motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. Il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso, da potersi trattare congiuntamente, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, e comunque manifestamente infondate, posto che la Corte di appello ha ritenuto correttamente fondata la penale responsabilità, attesa la testimonianza del luogotenente [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito che la Capitaneria di Porto di Milazzo aveva effettuato il sopralluogo in data 22 marzo 2021, a seguito del ricevimento, in data 13 marzo 2021, di un esposto redatto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale denunciava la realizzazione di lavori di sbancamento, riferendo che tali opere erano in corso alla data della presentazione dell'esposto. L'autore delle opere veniva identificato nel [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe acquistato il terreno successivamente, in data 16 marzo 2020. La Corte di appello, inoltre, ha evidenziato, al momento dell'accertamento, i lavori erano stati completati e che, all'interno del terreno di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], erano presenti una pala meccanica e un escavatore. Né i testi a discarico hanno offerto una lettura alternativa della vicenda o hanno introdotto elementi conoscitivi rilevanti, posto che la zia dell'imputato ha riferito di aver visitato il terreno insieme al nipote nell'anno 2019, prima che questi lo acquistasse, ha dichiarato di aver constatato un terreno pianeggiante e la presenza di alberi e di mucchietti di terra, facendo riferimento alla preesistenza del sistema dunale e di vegetazione rispetto all'acquisto del nipote. 1Il quarto motivo di ricorso è parimenti inammissibile posto che nel caso di appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alla determinazione della pena, non può essere dedotta come motivo nuovo a sostegno dell'impugnazione la questione concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, essendo un punto della decisione impugnata distinto da quelli fatti valere con l'atto di appello originario (Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, Rv. 278255 - 01). Ne deriva che la doglianza non è deducibile. Anche il quinto e ultimo motivo di ricorso è inammissibile. Si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale rideterminato il trattamento sanzionatorio, tenuto conto della natura contravvenzionale del reato di cui al capo a) e dell'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte del primo giudice. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente agro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A Se2::n9 vri IZIA1210L'ASSISTENTE emente Doit.s(.1 Kat 2
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