CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 12136/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità degli imputati per il reato di furto pluriaggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente generico ed assertivo; in particolare, mentre per la posizione della Galetta il ricorso si limita ad invocarne l'estraneità, i rilievi svolti in riferimento al Tufaro s'appalesano versati in fatto, richiedendo a questa Corte una nuova valutazione delle prove; Considerato, nel resto, che il punto relativo all'aggravante del mezzo fraudolento è del tutto aspecifico, al pari della deduzione relativa alla stima dell'alterazione dei consumi, trattandosi di temi vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5-7 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato in relazione a ciascuna delle due posizioni e pag. 7-8- sull'aggravante e sull'accertamento delle modalità di illecita apprensione dell'energia elettrica); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]