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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2026

Cassazione n. 35176/2026

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el 02/02/2026 della Corte d'appello di Salernoletti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta,concludeva per l’annullamento con rinvio al giudice civile competente.Il difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA] depositavaconclusioni e nota spese.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], con note scritte del[OSCURATO:DATA_NASCITA], concludeva per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Salerno confermava la responsabilità di DanieleCarpinelli per il reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 7) cod. pen. aidanni della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Aquara.

Si contestava al [OSCURATO:PERSONA] diavere indotto l’istituto di credito a versare la somma euro 248.159,24 qualecorrispettivo di una fornitura di vini inesistente inserendo un falso un mandatoSDD ([OSCURATO:PERSONA]) nell'area del servizio di home banking.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore diDaniele [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:2.1. violazione di legge (art. 108 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordinealla mancata valutazione della istanza di concessione di un termine a difesa;l’avv. [OSCURATO:PERSONA] veniva nominato difensore del [OSCURATO:PERSONA] in data 30 gennaio2026; ciononostante l'udienza fissata per la trattazione scritta si era svolta alladata fissata, ovvero il 2 febbraio 2026;2.2. violazione di legge (art. 546 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione peressere stata violata la regola di giudizio del “l'al di là di ogni ragionevole dubbio”con specifico riguardo al rigetto dell'istanza di rinnovazione dibattimentalediretta ad ottenere l’audizione di colui che aveva fornito al dipendente dellabanca, teste de relato, le informazioni in ordine alla falsità delle operazionicommerciali poste alla base della richiesta fraudolenta di denaro;2.3. violazione di legge (art. 61 n. 7 cod. pen.) e vizio di motivazione inordine al riconoscimento dell'aggravante dell’ingente entità del danno che erastato effettuato senza considerare le condizioni economiche della persona offesa,ovvero un istituto di credito con un patrimonio di oltre cinquantanove miliardi dieuro;2.4. violazione di legge o vizio di motivazione in ordine al mancatoproscioglimento per prescrizione: la sospensione del termine di prescrizione perun totale di centocinquantaquattro giorni (per impedimento del difensore e peradesione dello stesso all'astensione di categoria) non sarebbe sufficiente adescludere il proscioglimento in caso di accoglimento di uno dei motivi di ricorso,dato che in tal caso non avrebbe dovuto computarsi la sospensione prevista dallalegge n. 103 del 2017.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.1.1.

Il primo motivo, con cui si deduce l’omessa motivazione in ordineall’istanza di rinvio, non supera la soglia di ammissibilità in quanto la doglianzanon risulta sorretta da nessun interesse processuale.In via preliminare il [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che il diniego di termini a difesa,ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108,comma 1, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando larelativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivoesercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subìto alcuna realelesione o menomazione (Sez.

U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv.251497-01).Nel caso in esame, si procedeva con il rito cartolare e, quando il nuovodifensore è stato nominato (due giorni prima dell’udienza), erano già decorsitutti i termini per lo svolgimento delle attività difensive, il che rendevainammissibile la richiesta di rinvio dell’udienza; pertanto, la mancata valutazionedell’istanza da parte della Corte di appello non ha generato alcuna lesione deldiritto difesa, mentre la censura proposta in questa sede - relativa alla omessamotivazione circa la richiesta di rinvio - non risulta sorretta da alcun interesseprocessuale.1.2.

Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità.1.2.1.

Le allegazioni del ricorrente sono generiche nella parte in cui alleganola violazione della regola di valutazione prevista dall’art. 546 cod. proc. pen.In materia il [OSCURATO:PERSONA] riafferma che la formula dell’”oltre ogni ragionevoledubbio” deve essere ricondotta alla necessità di considerare le tesi antagonisteproposte dalla difesa e che il mancato rispetto di tale regola (come anche diquella indicata nell’art. 192 cod. proc. pen) non può essere tradotto nellainvocazione di una diversa valutazione delle fonti di prova, ovvero di un’attivitàdi valutazione del merito della responsabilità esclusa dal perimetro dellagiurisdizione di legittimità.

La violazione di tale regola può invece essere invocatain cassazione solo ove “precipiti” in una illogicità manifesta e decisiva del tessutomotivazionale.Invero, non ogni “dubbio” sulla ricostruzione probatoria fatta propria dallaCorte di merito si traduce in una “illogicità manifesta”, essendo necessario chesia rilevato un vizio logico che incrini, in modo severo, la tenuta dellamotivazione, evidenziando una frattura non solo “manifesta”, ma anche“decisiva”, in quanto essenziale per la tenuta del ragionamento giustificativodella condanna.Si ritiene, cioè, che il parametro di valutazione indicato nell’art. 533 cod.proc. pen. che richiede che la condanna sia pronunciata se è fugato ogni “dubbioragionevole” opera in modo diverso nella fase di merito e in quella di legittimità:solo innanzi alla giurisdizione di merito tale parametro può essere invocato perottenere una valutazione alternativa delle prove; diversamente, in sede dilegittimità, la violazione delle regole di valutazione delle prove e, segnatamente,del criterio indicato dall’art. 533 cod. proc. pen. è invocabile solo quando sirisolva in una illogicità manifesta del percorso argomentativo (Sez. 2, n. 28957del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108-01).Nel caso in esame, la deduzione circa la violazione della regola di giudizio siprofila generica dato che non indica alcuno specifico vizio del percorsomotivazionale.1.2.2.

Anche la doglianza relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni derelato ([OSCURATO:PERSONA]) senza la audizione del teste diretto (lo spedizioniere) èmanifestamente infondata.[OSCURATO:PERSONA] sul punto riafferma:-che è consolidato il principio di diritto secondo cui è inammissibile peraspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di unelemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd.

"prova diresistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato (tra le altre Sez.3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02; Sez. 2, n. 30271 del11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303-01);-che, nel giudizio di appello, sono utilizzabili, senza che ciò determiniviolazione dell'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni de relato,qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l'audizione delteste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suoesame (Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, L., Rv. 279259-01).l’audizione del teste diretto - chiesta tardivamente solo in grado di appello -rilevando sia l’inerzia delle difesa in primo grado sia il fatto che la circostanza daprovare con la testimonianza non disposto trovava conforto in un e mail versatain atti (all. 7 alla querela), in cui la ditta di spedizione dichiarava di non potereconfermare la validità del documento di trasporto in quanto la merce ivi indicatanon risultava mai arrivata presso il loro magazzino (pag. 5 della sentenzaimpugnata).

Il ricorrente, nel dedurre il vizio, non si è confrontato con taleapparato motivazionale non effettuando la doverosa prova di resistenza.1.3.

Il terzo motivo – con il quale si contesta la legittimità delriconoscimento dell’aggravante prevista dall’art. 61, n. 7 cod. pen. nonostante lasituazione patrimoniale dell’Istituto di credito che riveste la qualità di personaoffesa – non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamenteinfondato.Sul punto il [OSCURATO:PERSONA] riafferma che, nel valutare l'applicabilità dellacircostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsiriferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa soloqualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettivamente notevole,possa essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima,che diventano invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale daintegrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità (Sez. 2, n. 48734del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446-01; Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015, DiSi ritiene cioè che la proporzione tra il danno inferto ed il patrimonio dellavittima rilevi solo se questa versi in condizioni economiche disagiate, nullarilevando, invece, quando il danno è oggettivamente ingente come nel caso dispecie dove ammonta ad oltre 248.000 euro.1.4.

L’ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La truffa per cui si procede è stata infatti consumata il 6 dicembre 2017,dunque in un periodo in cui era vigente la legge n. 107 del 2017 c.d.

“Orlando”.Sul punto si ricorso che la Corte costituzionale, con sentenza n. 38 del2026 ha ritenuto legittima l’applicazione del regime prescrizionale previsto dallaL. n. 107 del 2017 per i fatti commessi tra il 3 agosto 2017 ed il 31 dicembre2019 validando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite secondo cui ladisciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod.pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica aireati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattividalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n.134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplinaposta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024,dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01).Nel caso in esame, oltre alla sospensione ordinaria di 154 giorni, deveconsiderarsi operativo il regime di sospensione previsto dalla l. n. 103 del 2017che intercorre dalla data per il deposito delle motivazioni della sentenza di primogrado fino alla pronuncia di secondo grado (nella specie, 252 giorni) e dalla dataper il deposito delle motivazioni della sentenza di appello fino alla pronuncia dellaCorte di cassazione (nella specie, 137 giorni) per la durata – relativa ad ognigrado – di un “massimo” di un anno e mesi sei.Calcolando tali sospensioni (complessivi 543 giorni), il termine diprescrizione non risulta ad oggi decorso (il termine prolungato dalle sospensionigenerate dalla operatività della legge c.d.

“Orlando” spirerà infatti solo in data 1dicembre 2026).2.

All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.

Si dispone altresì la condanna dell'imputato allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalla parte civile BCC Acquaria soc. cooperativa che, tenuto conto dei parametrivigenti, liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile BCCAcquaria soc. cooperativa che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltreaccessori di legge.Così deciso, il giorno 17 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 02/02/2026 della Corte d'appello di Salernoletti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta,concludeva per l’annullamento con rinvio al giudice civile competente.Il difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA] depositavaconclusioni e nota spese.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], con note scritte del[OSCURATO:DATA_NASCITA], concludeva per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Salerno confermava la responsabilità di DanieleCarpinelli per il reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 7) cod. pen. aidanni della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Aquara. Si contestava al [OSCURATO:PERSONA] diavere indotto l’istituto di credito a versare la somma euro 248.159,24 qualecorrispettivo di una fornitura di vini inesistente inserendo un falso un mandatoSDD ([OSCURATO:PERSONA]) nell'area del servizio di home banking.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore diDaniele [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:2.1. violazione di legge (art. 108 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordinealla mancata valutazione della istanza di concessione di un termine a difesa;l’avv. [OSCURATO:PERSONA] veniva nominato difensore del [OSCURATO:PERSONA] in data 30 gennaio2026; ciononostante l'udienza fissata per la trattazione scritta si era svolta alladata fissata, ovvero il 2 febbraio 2026;2.2. violazione di legge (art. 546 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione peressere stata violata la regola di giudizio del “l'al di là di ogni ragionevole dubbio”con specifico riguardo al rigetto dell'istanza di rinnovazione dibattimentalediretta ad ottenere l’audizione di colui che aveva fornito al dipendente dellabanca, teste de relato, le informazioni in ordine alla falsità delle operazionicommerciali poste alla base della richiesta fraudolenta di denaro;2.3. violazione di legge (art. 61 n. 7 cod. pen.) e vizio di motivazione inordine al riconoscimento dell'aggravante dell’ingente entità del danno che erastato effettuato senza considerare le condizioni economiche della persona offesa,ovvero un istituto di credito con un patrimonio di oltre cinquantanove miliardi dieuro;2.4. violazione di legge o vizio di motivazione in ordine al mancatoproscioglimento per prescrizione: la sospensione del termine di prescrizione perun totale di centocinquantaquattro giorni (per impedimento del difensore e peradesione dello stesso all'astensione di categoria) non sarebbe sufficiente adescludere il proscioglimento in caso di accoglimento di uno dei motivi di ricorso,dato che in tal caso non avrebbe dovuto computarsi la sospensione prevista dallalegge n. 103 del 2017.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Il primo motivo, con cui si deduce l’omessa motivazione in ordineall’istanza di rinvio, non supera la soglia di ammissibilità in quanto la doglianzanon risulta sorretta da nessun interesse processuale.In via preliminare il [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che il diniego di termini a difesa,ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108,comma 1, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando larelativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivoesercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subìto alcuna realelesione o menomazione (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv.251497-01).Nel caso in esame, si procedeva con il rito cartolare e, quando il nuovodifensore è stato nominato (due giorni prima dell’udienza), erano già decorsitutti i termini per lo svolgimento delle attività difensive, il che rendevainammissibile la richiesta di rinvio dell’udienza; pertanto, la mancata valutazionedell’istanza da parte della Corte di appello non ha generato alcuna lesione deldiritto difesa, mentre la censura proposta in questa sede - relativa alla omessamotivazione circa la richiesta di rinvio - non risulta sorretta da alcun interesseprocessuale.1.2. Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità.1.2.1. Le allegazioni del ricorrente sono generiche nella parte in cui alleganola violazione della regola di valutazione prevista dall’art. 546 cod. proc. pen.In materia il [OSCURATO:PERSONA] riafferma che la formula dell’”oltre ogni ragionevoledubbio” deve essere ricondotta alla necessità di considerare le tesi antagonisteproposte dalla difesa e che il mancato rispetto di tale regola (come anche diquella indicata nell’art. 192 cod. proc. pen) non può essere tradotto nellainvocazione di una diversa valutazione delle fonti di prova, ovvero di un’attivitàdi valutazione del merito della responsabilità esclusa dal perimetro dellagiurisdizione di legittimità. La violazione di tale regola può invece essere invocatain cassazione solo ove “precipiti” in una illogicità manifesta e decisiva del tessutomotivazionale.Invero, non ogni “dubbio” sulla ricostruzione probatoria fatta propria dallaCorte di merito si traduce in una “illogicità manifesta”, essendo necessario chesia rilevato un vizio logico che incrini, in modo severo, la tenuta dellamotivazione, evidenziando una frattura non solo “manifesta”, ma anche“decisiva”, in quanto essenziale per la tenuta del ragionamento giustificativodella condanna.Si ritiene, cioè, che il parametro di valutazione indicato nell’art. 533 cod.proc. pen. che richiede che la condanna sia pronunciata se è fugato ogni “dubbioragionevole” opera in modo diverso nella fase di merito e in quella di legittimità:solo innanzi alla giurisdizione di merito tale parametro può essere invocato perottenere una valutazione alternativa delle prove; diversamente, in sede dilegittimità, la violazione delle regole di valutazione delle prove e, segnatamente,del criterio indicato dall’art. 533 cod. proc. pen. è invocabile solo quando sirisolva in una illogicità manifesta del percorso argomentativo (Sez. 2, n. 28957del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108-01).Nel caso in esame, la deduzione circa la violazione della regola di giudizio siprofila generica dato che non indica alcuno specifico vizio del percorsomotivazionale.1.2.2. Anche la doglianza relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni derelato ([OSCURATO:PERSONA]) senza la audizione del teste diretto (lo spedizioniere) èmanifestamente infondata.[OSCURATO:PERSONA] sul punto riafferma:-che è consolidato il principio di diritto secondo cui è inammissibile peraspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di unelemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova diresistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato (tra le altre Sez.3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02; Sez. 2, n. 30271 del11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303-01);-che, nel giudizio di appello, sono utilizzabili, senza che ciò determiniviolazione dell'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni de relato,qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l'audizione delteste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suoesame (Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, L., Rv. 279259-01).l’audizione del teste diretto - chiesta tardivamente solo in grado di appello -rilevando sia l’inerzia delle difesa in primo grado sia il fatto che la circostanza daprovare con la testimonianza non disposto trovava conforto in un e mail versatain atti (all. 7 alla querela), in cui la ditta di spedizione dichiarava di non potereconfermare la validità del documento di trasporto in quanto la merce ivi indicatanon risultava mai arrivata presso il loro magazzino (pag. 5 della sentenzaimpugnata). Il ricorrente, nel dedurre il vizio, non si è confrontato con taleapparato motivazionale non effettuando la doverosa prova di resistenza.1.3. Il terzo motivo – con il quale si contesta la legittimità delriconoscimento dell’aggravante prevista dall’art. 61, n. 7 cod. pen. nonostante lasituazione patrimoniale dell’Istituto di credito che riveste la qualità di personaoffesa – non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamenteinfondato.Sul punto il [OSCURATO:PERSONA] riafferma che, nel valutare l'applicabilità dellacircostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsiriferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa soloqualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettivamente notevole,possa essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima,che diventano invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale daintegrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità (Sez. 2, n. 48734del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446-01; Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015, DiSi ritiene cioè che la proporzione tra il danno inferto ed il patrimonio dellavittima rilevi solo se questa versi in condizioni economiche disagiate, nullarilevando, invece, quando il danno è oggettivamente ingente come nel caso dispecie dove ammonta ad oltre 248.000 euro.1.4. L’ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La truffa per cui si procede è stata infatti consumata il 6 dicembre 2017,dunque in un periodo in cui era vigente la legge n. 107 del 2017 c.d. “Orlando”.Sul punto si ricorso che la Corte costituzionale, con sentenza n. 38 del2026 ha ritenuto legittima l’applicazione del regime prescrizionale previsto dallaL. n. 107 del 2017 per i fatti commessi tra il 3 agosto 2017 ed il 31 dicembre2019 validando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite secondo cui ladisciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod.pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica aireati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattividalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n.134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplinaposta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024,dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01).Nel caso in esame, oltre alla sospensione ordinaria di 154 giorni, deveconsiderarsi operativo il regime di sospensione previsto dalla l. n. 103 del 2017che intercorre dalla data per il deposito delle motivazioni della sentenza di primogrado fino alla pronuncia di secondo grado (nella specie, 252 giorni) e dalla dataper il deposito delle motivazioni della sentenza di appello fino alla pronuncia dellaCorte di cassazione (nella specie, 137 giorni) per la durata – relativa ad ognigrado – di un “massimo” di un anno e mesi sei.Calcolando tali sospensioni (complessivi 543 giorni), il termine diprescrizione non risulta ad oggi decorso (il termine prolungato dalle sospensionigenerate dalla operatività della legge c.d. “Orlando” spirerà infatti solo in data 1dicembre 2026).2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. Si dispone altresì la condanna dell'imputato allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalla parte civile BCC Acquaria soc. cooperativa che, tenuto conto dei parametrivigenti, liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile BCCAcquaria soc. cooperativa che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltreaccessori di legge.Così deciso, il giorno 17 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]
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