CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37678/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado del 9 novembre 2022 con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli art. 337 e 635, secondo comma (con riferimento all'art. 625, primo comma, n. 7) cod. pen., commessi in Milano il 2 novembre 2022. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 20-bis e 56 legge n. 689 del 1981, 1, comma 17, lett. c), legge n. 134 del 2021, 14 Preleggi, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente interpretato la disposizione del predetto art. 56, dando ad essa un significato diverso da quello risultante dalla lettera della •legge, a tal fine valorizzando il tenore della legge delega poi attuata dal d.lgs. n. 150 del 2022. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 20-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale disatteso la richiesta difensiva di sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva, senza tenere conto che l'imputato aveva già ottenuto dal giudice di primo grado la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. L'art. 58, comma 1, della legge n. 689 del 1981, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 150 del 2022, stabilisce che «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». La Corte di appello di Milano ha fatto buon governo di tale disposizione, compiendo una valutazione basata sulla valorizzazione degli indici dettati dall'art. 133 cod. pen., a tal fine non solo considerando il rischio di recidiva in relazione alla posizione del soggetto considerato, ma anche valutando l'idoneità della misura sostitutiva a favorire il percorso di reintegrazione sociale del condannato. Interpretazione nel cui • esercizio i Giudici di merito hanno correttamente valorizzato il dettato dell'art. 1, comma 17, della legge delega n. 134 del 2021, poi attuata dal citato d.lgs., che stabiliva, appunto, che il legislatore delegato avrebbe dovuto tenere conto «che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi possano essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati»: principio che ha trovato sostanziale traduzione nella norma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2021. 3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile perché, al di là della indicazione della rubrica, presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Il ricorrente ha preteso che, in questa sede di legittimità, si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali i giudici di merito hanno esercitato il potere discrezionale loro concesso dall'ordinamento ai fini della verifica dei presupposti per applicare una sanzione sostitutiva della pena detentiva ai sensi degli artt. 53 e segg. legge n. 689 del 1981: esercizio che deve essere motivato in maniera logica nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'esistenza dei presupposti di applicazione delle relative norme di riferimento. Nella specie del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto di negare all'imputato la sostituzione richiesta in ragione dei numerosi e gravi precedenti penali di cui il prevenuto è gravato, con una valutazione legittima perché compiuta ai sensi del combinato disposto dell'art. 58 legge n. 689 del 1981 e 133 cod. pen.: essendo legittimo il diniego della sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria fondato su un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità se - come nel caso in esame è accaduto - motivato in modo non manifestamente illogico (così, tra le altre, Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716). Sotto questo punto di vista non è riconoscibile alcun vizio di contraddittorietà rispetto alle decisioni adottate in sede cautelare dal giudice di primo grado: e ciò non solo perché la valutazione prognostica del giudice chiamato ad applicare una misura cautelare è parametrata in maniera in parte differente da quella che è tenuto a compiere il giudice della cognizione al momento di definire il trattamento sanzionatorio finale per il reato accertato; ma soprattutto perché l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere - che nella fattispecie era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari - è condizionata dagli esiti di accertamenti ulteriori, quale quello previsto dall'art. 275, comma 2- bis, cod. proc. pen., che non sono dovuti, invece, nella fase dell'adozione della decisione finale di merito con riferimento al trattamento sanzionatorio, che risponde ad una logica diversa (pure rispondente al principio costituzionale di cui all'art. 27 Cost.) e più ampia rispetto a quella che governa l'applicazione delle misure cautelari personali. 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della