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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 14414/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso relativi a [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni della loro esclusione alla base della corretta determinazione del trattamento sanzionatorio avendo apprezzato, non solo il precedente penale cui la difesa fa parziale riferimento, ma specie la condotta successiva al reato ed in particolare la violazione dell'obbligo di dimora ed il delitto di rapina impropria nell'occasione contestatagli, ritenendo non rilevanti le scuse successive; che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato che in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio (pena base, aumento per la continuazione e concorso formale) i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni alla base della corretta determinazione della pena avendo preso in esame la condotta che ha portato alla commissione del reato ed i precedenti penali, alcuni dei quali di carattere specifico; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/03/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ntonio ostantini [OSCURATO:PERSONA]\Stefano [OSCURATO:PERSONA] C LLER

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso relativi a [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni della loro esclusione alla base della corretta determinazione del trattamento sanzionatorio avendo apprezzato, non solo il precedente penale cui la difesa fa parziale riferimento, ma specie la condotta successiva al reato ed in particolare la violazione dell'obbligo di dimora ed il delitto di rapina impropria nell'occasione contestatagli, ritenendo non rilevanti le scuse successive; che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato che in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio (pena base, aumento per la continuazione e concorso formale) i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni alla base della corretta determinazione della pena avendo preso in esame la condotta che ha portato alla commissione del reato ed i precedenti penali, alcuni dei quali di carattere specifico; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ntonio ostantini [OSCURATO:PERSONA]\Stefano [OSCURATO:PERSONA] C LLER