CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 luglio 2022
Cassazione n. 17844/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27999/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 1528/2019 depositata il19/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con la sentenza n. 1528/23/2019 depositata in data 19/02/2019, rigettava l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del comune di Ischia confermando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento relativo a TARI 2016; 2. la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi: a) violazione degli artt. 2 e 7 d.lgs. 546/1992, 6-bis l. 241/1990, 49 d.lgs. 267/2000, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; b) violazione degli artt. 1, comma 641, l. 147/2013, 2 e 7 d.lgs. 546/1992, 2697 e 2727 cod. civ., 112, 115, 116 cod. proc. civ. e 53 Cost. nonché violazione del Regolamento comunale di Ischia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; c) violazione degli artt. 1, comma 682, l. 147/2013, 2, del Trattato di Roma recepito con l’ art. 49, comma 4 d.lgs. 22/1997, 2 e 7 d.lgs. 546/1992, art. 5 l. 2248/1865, 112, 115, 116 cod. proc. civ. e 53 Cost.ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 3. il comune di Ischia resiste con controricorso; 4. con atto depositato in data 19 luglio 2022 i procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione dell’allegato accordo transattivo intervenuto fra le parti, con compensazione delle spese di lite [OSCURATO:PERSONA] 1. preso atto della l’intervenuto accordo transattivointer partes, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite; 2. va dato atto che non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo; dichiara integralmente compensate le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributar