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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33714/2026

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ALE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 31 ottobre 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Milano il 29 ottobre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati ex art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo a) e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo b); fatti commessi in Razzano nelle date dal 30 luglio 2018, 29 gennaio 2019, 29 luglio 2019 e 2 marzo 2020 (capo a), e in Carsico sino al 2 maggio 2023 (capo b).

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine al superamento della soglia di punibilità rispetto al reato di cui al capo a), è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, invero in termini non adeguatamente specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere integrato il reato contestato, hanno valorizzato (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) gli approfonditi accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, che non si sono limitati a richiamare elementi presuntivi, ma hanno proceduto all'acquisizione dei dati del cd. spesometro integrato, utilizzando dati provenienti dallo stesso imputato e dai clienti e fornitori della sua impresa.

Precisato che anche il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente rispetto al reato di cui al capo b), è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di questioni che nella sentenza impugnata hanno già trovato adeguata risposta, avendo la Corte territoriale sottolineato, da un lato, l'implausibilità della giustificazione difensiva circa il mancato rinvenimento della documentazione contabile, non risultando provato il presunto allagamento dei magazzini, dall'altro la collocazione della condotta contestata in un contesto caratterizzato dall'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, il che rende palese la configurabilità dell'elemento soggettivo in ordine all'occultamento delle scritture contabili.

Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, valorizzando al contrario sia la mancanza di condotte riparatorie, sia (e soprattutto) la nutrita serie di precedenti penali a carico dell'imputato, anche per bancarotta fraudolenta e ricettazione.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).Osservato infine che il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa censura la confisca per equivalente è inammissibile, in quanto la statuizione della confisca non è stata motivo di appello.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 31 ottobre 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Milano il 29 ottobre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati ex art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo a) e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo b); fatti commessi in Razzano nelle date dal 30 luglio 2018, 29 gennaio 2019, 29 luglio 2019 e 2 marzo 2020 (capo a), e in Carsico sino al 2 maggio 2023 (capo b). Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine al superamento della soglia di punibilità rispetto al reato di cui al capo a), è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, invero in termini non adeguatamente specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere integrato il reato contestato, hanno valorizzato (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) gli approfonditi accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, che non si sono limitati a richiamare elementi presuntivi, ma hanno proceduto all'acquisizione dei dati del cd. spesometro integrato, utilizzando dati provenienti dallo stesso imputato e dai clienti e fornitori della sua impresa. Precisato che anche il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente rispetto al reato di cui al capo b), è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di questioni che nella sentenza impugnata hanno già trovato adeguata risposta, avendo la Corte territoriale sottolineato, da un lato, l'implausibilità della giustificazione difensiva circa il mancato rinvenimento della documentazione contabile, non risultando provato il presunto allagamento dei magazzini, dall'altro la collocazione della condotta contestata in un contesto caratterizzato dall'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, il che rende palese la configurabilità dell'elemento soggettivo in ordine all'occultamento delle scritture contabili. Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, valorizzando al contrario sia la mancanza di condotte riparatorie, sia (e soprattutto) la nutrita serie di precedenti penali a carico dell'imputato, anche per bancarotta fraudolenta e ricettazione. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).Osservato infine che il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa censura la confisca per equivalente è inammissibile, in quanto la statuizione della confisca non è stata motivo di appello. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M
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