Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22361/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

REDERIC nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 9 dicembre del 2025 che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Forlì in data 15 marzo 2021 alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.500 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.

Rilevato che il motivo con cui deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità è inammissibile.

La Corte d'appello ha dato atto che nel corso di un servizio di osservazione [OSCURATO:PERSONA] e altra persona con cui si trovava, [OSCURATO:PERSONA]Amore, alla vista degli operanti si erano separati e dileguati: gli inquirenti sospettando che potessero essersi disfatti di qualcosa, compiendo a ritroso il percorso effettuato dai due avevano trovato un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina e avevano posi visto [OSCURATO:PERSONA] fare ritorno nel luogo ove la droga era stata rinvenuta e cercare con la torcia del cellulare qualcosa.

Sulla base di tali dati di fatto la Corte ha desunto in maniera non manifestamente illogica che la droga appartenesse al ricorrente.

A tale motivazione il ricorrente contrappone una inammissibile lettura alternativa del compendio probatorio, sollecitando un sindacato che esula dal vaglio rimesso al giudice di legittimità Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara ina P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
REDERIC nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 9 dicembre del 2025 che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Forlì in data 15 marzo 2021 alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.500 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990. Rilevato che il motivo con cui deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità è inammissibile. La Corte d'appello ha dato atto che nel corso di un servizio di osservazione [OSCURATO:PERSONA] e altra persona con cui si trovava, [OSCURATO:PERSONA]Amore, alla vista degli operanti si erano separati e dileguati: gli inquirenti sospettando che potessero essersi disfatti di qualcosa, compiendo a ritroso il percorso effettuato dai due avevano trovato un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina e avevano posi visto [OSCURATO:PERSONA] fare ritorno nel luogo ove la droga era stata rinvenuta e cercare con la torcia del cellulare qualcosa. Sulla base di tali dati di fatto la Corte ha desunto in maniera non manifestamente illogica che la droga appartenesse al ricorrente. A tale motivazione il ricorrente contrappone una inammissibile lettura alternativa del compendio probatorio, sollecitando un sindacato che esula dal vaglio rimesso al giudice di legittimità Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22361/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris