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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26023/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/0911977 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE.

APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricprsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Brescia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 4 giugno 2019 dal Tribunale di Brescia in relazione a fattispecie di estorsione.

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Massimiliano e GHIRARDI Katiusha articolando i seguenti motivi. 2.1 Ricorso [OSCURATO:PERSONA]

2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta credibilità della persona offesa e alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a seguito dell'emergere di nuove prove.

In particolare, non sarebbero stati valutati adeguatamente gli effettivi rapporti tra persona offesa e imputati, che risultavano tutti coimputati in diverso procedimento ([OSCURATO:PERSONA] 7325/2009) davanti al Tribunale di Brescia per associazione a delinquere, ricettazione, falso e truffa.

Dovrebbe quindi escludersi la possibilità di credere che il dichiarante fosse intimorito posto che avrebbe continuato nelle attività dell'associazione contestata nel diverso procedimeni:o per ulteriori otto mesi.

La stessa presenza di contributi causali dei ricorrenti risulterebbe affermata su basi meramente probabilistiche e addirittura contraddittorie.

2.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod pen.

La presenza di una legittima pretesa scaturirebbe infatti dalle stesse dichiarazioni della persona offesa che "ha parlato di un procedimento penale".

Da tale circostanza dovrebbe desumersi la possibilità che il riferimento fosse al diverso procedimento in cui erano tutti imputati.

2.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato in termini di tentativo.

Essendo stata concertata una consegna sotto la diretta percezione e il diretto controllo da parte degli operanti, gli imputati non avrebbero mai avuto la libera disponibilità della somma consegnata dalla persona offesa.

2.1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di minima entità.

I giudici del merito avrebbero dovuto considerare quale danno patito dalla persona offesa la somma dalla stessa effettivamente consegnata, 200 C, e non la somma richiesta di 12.000 C. Avrebbe dovuto anche considerarsi la presenza di minacce di non particolare gravità e di condotte protrattesi solo per breve lasso di tempo.

2.1.5. Violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione nella massima estensione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata applicazione dei minimi edittali in considerazione del carattere remoto dei precedenti vantati dal [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Ricorso GHIRARDI.

2.2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità, alla ritenuta credibilità della persona offesa e alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a seguito dell'emergere di nuove prove.

La ricorrente articola le medesime doglianze articolate dal [OSCURATO:PERSONA] rilevando inoltre come la propria condotta si sarebbe esaurita nell'aver accompagnato costui a ritirare la somma rimanendo però nella propria automobile.

Tale circostanza non proverebbe alcuna partecipazione nella contestata estorsione.

2.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art 393 cod pen.

Sul punto, la ricorrente articola le medesime considerazioni già svolte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

2.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della mancata riqualificazione del delitto contestato in termini di tentativo.

Sul punto, la ricorrente articola medesime considerazioni già svolte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

2.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza del mancato riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza desumibile dal ruolo marginale svolto, dalla mancanza di elementi da cui desumere che fosse la ricorrente ad avere articolato le minacce essendosi costei piuttosto limitata a chiedere il pagamento di un debito del fidanzato dietro indicazione dello stesso. 2.2.5 violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza del mancato riconoscimento dell'attenuante di quell'articolo 62 n. 4 cod pen.

Sul punto, la ricorrente articola medesime considerazioni già svolte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA].3.

La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

3.1. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

1.1. Deve preliminarmente darsi atto della inammissibilità della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato.

Infatti, nel giudizio di legittimità non è prevista la partecipazione personale delle parti ed il rapporto processuale si costituisce validamente con la regolare notifica dell'avviso di udienza al difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori; ne consegue che non riveste alcun rilievo il personale impedimento dell'imputato (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 19012 del 28/03/2017 Rv. 269877 - 01) posto a fondamento dell'istanza di rinvio dell'udienza presentata in questa sede.

2. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Va infatti rilevato che sussiste adeguata motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa avendo la Corte esplicitamente considerato la presenza di un procedimento penale in cui erano coimputati tutti i protagonisti della vicenda.

Sul punto, l'articolazione del motivo di ricorso nemmeno si confronta con il fatto che non vi è motivo per escl udere a priori la presenza di rapporti di forza asimmetrici tra partecipanti alla medesima associazione criminosa ovvero la possibilità che vi siano richieste minacciose dall'uno all'altro dei componenti dell'associazione medesima.

Inoltre, lo stesso ricorso non prende in considerazione la presenza di un dato di fatto che rimarrebbe altrimenti senza spiegazione e segnatamente il maldestro tentativo da parte di entrambi gli imputati di disfarsi della busta che conteneva il danaro ricevuto.

Per altro verso, rimane del tutto apodittica l'indicazione di un titolo risarcitorio connesso al fatto di essere stati sottoposti a processo penale.

Stante tale situazione, il motivo di ricorso, in quanto finalizzato a una sostanziale rilettura degli elementi istruttori, peraltro su presupposti del tutto parziali, risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) posto che, nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.

2.2. Il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile.

Come già anticipato, risulta impossibile individuare, alla stregua del contenuto del ricorso e delle deduzioni articolate dai medesimi ricon-enti nel giudizio di merito, alcuna pretesa che i ricorrenti potessero legittimamente avanzare in sede giudiziale il che esclude la sussistenza dei presupposti applicativi dell'diverso delitto di ragion fattasi.

2.3. Il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Infatti, secondo l'indirizzo interpretativo prevalente di questa Corte, deve ritenersi sussistente il delitto di estorsione consumato, e non solo tentato anche se sia predisposto l'intervento della polizia, che provveda immediatamente all'arresto del reo (Sez. 2, Sent. n. 1619 del 12/12/2012 Rv. 254450).

Infatti, in tale figura delittuosa la modalità di lesione si incentra sulla coazione esercitata dall'agente sulla vittima perché tenga una condotta positiva o negativa in ambito patrimoniale il cui esito è il profitto che il reo intende procurarsi e non sulla disponibilità autonoma della cosa (cfr.

SS.UU. n. 19 del 27/10/1999).

Va al proposito precisato che i motivi della scelta di aderire alla pretesa espressa dal soggetto agente attengono al foro interno della persona lesa e non rilevano ai fini del verificarsi dell'evento.

Il fatto che la vittima dell'estorsione si adoperi affinché la polizia giudiziaria possa pervenire all'arresto dell'autore della condotta illecita non elimina lo stato di costrizione, ma è una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui essa versa.

Il legislatore, con la formula adottata ("costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa") prende in considerazione la presenza di una attività conseguente allo stato oggettivo di costrizione e non distingue le ragioni che possono indurre la persona offesa ad aderire alla pretesa esitorsiva. (Sez. 2, sent. n. 44319 del 18/11/2005 Rv. 232506).

Nemmeno ha rilevanza il fatto che il denaro oggetto della dazione potesse non provenire direttamente dal soggetto passivo o fosse stato fornito da un terzo soggetto.

Di conseguenza esattamente la Corte territoriale, respingendo l'appello, ha escluso la derubricazione del delitto contestato in termini di tentativo.

2.4. Il quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è parimenti manifestamente infondato.

Sussiste, in punto diniego dell'attenuante del danno di minima entità, una motivazione legittima, logica e congrua che valorizza il carattere plurioffensivo del delitto di estorsione, la presenza di minacce gravi in quanto evocative della presenza di ulteriori persone e di un pericolo significativo all'incolumità delle vittime.

2.5. Il quinto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Sussiste ancora una volta una motivazione legittima, logica e congrua che valorizza la gravità delle condotte e delle minacce arrecate cui consegue l'operato discostannento dai minimi edittali.

Logica e congrua appare anche la motivazione in punto limitazione dell'estensione del beneficio conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risultando almeno in fatto valorizzata la presenza di una condotta non occasionale e articolatasi in una pluralità di occasioni diverse.

3. Ricorso GHIRARDI.

3.1. Il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo del ricorso GHIRARDI risultano proporre le medesime questioni già affrontate in relazione al primo, al secondo, al terzo e al quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA].

Deve quindi dichiararsi l'inammissibilità di tali motivi di ricorso in conseguenza delle medesime considerazioni già articolate in relazione ai corrispondenti nnotivi del ricorso del coimputato.

3.2. Il quarto motivo del ricorso GHIRARDI e le residue contestazioni in punto j: responsabilità risultano inammissibili.

La Corte territoriale, affrontando partitamente la questione relativa alla partecipazione di minima importanza invocata dalla difesa, ha rilevato, tra l'altro che "la donna aveva partecipato al primo incontro in cui furono formulate per la prima volta le richieste di denaro (...), era presente al momento della consegna dei soldi, come verificato dagli stessi Carabinieri, [e che] (..) era della Ghirardi il cellulare da cui erano stati inviati diversi messaggi, a nome della stessa Ghirardi e del [OSCURATO:PERSONA], in cui chiedevano denaro alla parte offesa".

Con tale esplicita motivazione, che palesa la presenza di condotte ed elementi qualificanti e decisivi, la ricorrente nemmeno si confronta incorrendo nel vizio di aspecificità.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/0911977 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE. APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricprsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Brescia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 4 giugno 2019 dal Tribunale di Brescia in relazione a fattispecie di estorsione. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Massimiliano e GHIRARDI Katiusha articolando i seguenti motivi. 2.1 Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta credibilità della persona offesa e alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a seguito dell'emergere di nuove prove. In particolare, non sarebbero stati valutati adeguatamente gli effettivi rapporti tra persona offesa e imputati, che risultavano tutti coimputati in diverso procedimento ([OSCURATO:PERSONA] 7325/2009) davanti al Tribunale di Brescia per associazione a delinquere, ricettazione, falso e truffa. Dovrebbe quindi escludersi la possibilità di credere che il dichiarante fosse intimorito posto che avrebbe continuato nelle attività dell'associazione contestata nel diverso procedimeni:o per ulteriori otto mesi. La stessa presenza di contributi causali dei ricorrenti risulterebbe affermata su basi meramente probabilistiche e addirittura contraddittorie. 2.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod pen. La presenza di una legittima pretesa scaturirebbe infatti dalle stesse dichiarazioni della persona offesa che "ha parlato di un procedimento penale". Da tale circostanza dovrebbe desumersi la possibilità che il riferimento fosse al diverso procedimento in cui erano tutti imputati. 2.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato in termini di tentativo. Essendo stata concertata una consegna sotto la diretta percezione e il diretto controllo da parte degli operanti, gli imputati non avrebbero mai avuto la libera disponibilità della somma consegnata dalla persona offesa. 2.1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di minima entità. I giudici del merito avrebbero dovuto considerare quale danno patito dalla persona offesa la somma dalla stessa effettivamente consegnata, 200 C, e non la somma richiesta di 12.000 C. Avrebbe dovuto anche considerarsi la presenza di minacce di non particolare gravità e di condotte protrattesi solo per breve lasso di tempo. 2.1.5. Violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione nella massima estensione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata applicazione dei minimi edittali in considerazione del carattere remoto dei precedenti vantati dal [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Ricorso GHIRARDI. 2.2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità, alla ritenuta credibilità della persona offesa e alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a seguito dell'emergere di nuove prove. La ricorrente articola le medesime doglianze articolate dal [OSCURATO:PERSONA] rilevando inoltre come la propria condotta si sarebbe esaurita nell'aver accompagnato costui a ritirare la somma rimanendo però nella propria automobile. Tale circostanza non proverebbe alcuna partecipazione nella contestata estorsione. 2.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art 393 cod pen. Sul punto, la ricorrente articola le medesime considerazioni già svolte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della mancata riqualificazione del delitto contestato in termini di tentativo. Sul punto, la ricorrente articola medesime considerazioni già svolte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza del mancato riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza desumibile dal ruolo marginale svolto, dalla mancanza di elementi da cui desumere che fosse la ricorrente ad avere articolato le minacce essendosi costei piuttosto limitata a chiedere il pagamento di un debito del fidanzato dietro indicazione dello stesso. 2.2.5 violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza del mancato riconoscimento dell'attenuante di quell'articolo 62 n. 4 cod pen. Sul punto, la ricorrente articola medesime considerazioni già svolte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA].3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Deve preliminarmente darsi atto della inammissibilità della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato. Infatti, nel giudizio di legittimità non è prevista la partecipazione personale delle parti ed il rapporto processuale si costituisce validamente con la regolare notifica dell'avviso di udienza al difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori; ne consegue che non riveste alcun rilievo il personale impedimento dell'imputato (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 19012 del 28/03/2017 Rv. 269877 - 01) posto a fondamento dell'istanza di rinvio dell'udienza presentata in questa sede. 2. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Va infatti rilevato che sussiste adeguata motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa avendo la Corte esplicitamente considerato la presenza di un procedimento penale in cui erano coimputati tutti i protagonisti della vicenda. Sul punto, l'articolazione del motivo di ricorso nemmeno si confronta con il fatto che non vi è motivo per escl udere a priori la presenza di rapporti di forza asimmetrici tra partecipanti alla medesima associazione criminosa ovvero la possibilità che vi siano richieste minacciose dall'uno all'altro dei componenti dell'associazione medesima. Inoltre, lo stesso ricorso non prende in considerazione la presenza di un dato di fatto che rimarrebbe altrimenti senza spiegazione e segnatamente il maldestro tentativo da parte di entrambi gli imputati di disfarsi della busta che conteneva il danaro ricevuto. Per altro verso, rimane del tutto apodittica l'indicazione di un titolo risarcitorio connesso al fatto di essere stati sottoposti a processo penale. Stante tale situazione, il motivo di ricorso, in quanto finalizzato a una sostanziale rilettura degli elementi istruttori, peraltro su presupposti del tutto parziali, risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) posto che, nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. 2.2. Il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile. Come già anticipato, risulta impossibile individuare, alla stregua del contenuto del ricorso e delle deduzioni articolate dai medesimi ricon-enti nel giudizio di merito, alcuna pretesa che i ricorrenti potessero legittimamente avanzare in sede giudiziale il che esclude la sussistenza dei presupposti applicativi dell'diverso delitto di ragion fattasi. 2.3. Il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Infatti, secondo l'indirizzo interpretativo prevalente di questa Corte, deve ritenersi sussistente il delitto di estorsione consumato, e non solo tentato anche se sia predisposto l'intervento della polizia, che provveda immediatamente all'arresto del reo (Sez. 2, Sent. n. 1619 del 12/12/2012 Rv. 254450). Infatti, in tale figura delittuosa la modalità di lesione si incentra sulla coazione esercitata dall'agente sulla vittima perché tenga una condotta positiva o negativa in ambito patrimoniale il cui esito è il profitto che il reo intende procurarsi e non sulla disponibilità autonoma della cosa (cfr. SS.UU. n. 19 del 27/10/1999). Va al proposito precisato che i motivi della scelta di aderire alla pretesa espressa dal soggetto agente attengono al foro interno della persona lesa e non rilevano ai fini del verificarsi dell'evento. Il fatto che la vittima dell'estorsione si adoperi affinché la polizia giudiziaria possa pervenire all'arresto dell'autore della condotta illecita non elimina lo stato di costrizione, ma è una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui essa versa. Il legislatore, con la formula adottata ("costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa") prende in considerazione la presenza di una attività conseguente allo stato oggettivo di costrizione e non distingue le ragioni che possono indurre la persona offesa ad aderire alla pretesa esitorsiva. (Sez. 2, sent. n. 44319 del 18/11/2005 Rv. 232506). Nemmeno ha rilevanza il fatto che il denaro oggetto della dazione potesse non provenire direttamente dal soggetto passivo o fosse stato fornito da un terzo soggetto. Di conseguenza esattamente la Corte territoriale, respingendo l'appello, ha escluso la derubricazione del delitto contestato in termini di tentativo. 2.4. Il quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è parimenti manifestamente infondato. Sussiste, in punto diniego dell'attenuante del danno di minima entità, una motivazione legittima, logica e congrua che valorizza il carattere plurioffensivo del delitto di estorsione, la presenza di minacce gravi in quanto evocative della presenza di ulteriori persone e di un pericolo significativo all'incolumità delle vittime. 2.5. Il quinto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Sussiste ancora una volta una motivazione legittima, logica e congrua che valorizza la gravità delle condotte e delle minacce arrecate cui consegue l'operato discostannento dai minimi edittali. Logica e congrua appare anche la motivazione in punto limitazione dell'estensione del beneficio conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risultando almeno in fatto valorizzata la presenza di una condotta non occasionale e articolatasi in una pluralità di occasioni diverse. 3. Ricorso GHIRARDI. 3.1. Il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo del ricorso GHIRARDI risultano proporre le medesime questioni già affrontate in relazione al primo, al secondo, al terzo e al quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Deve quindi dichiararsi l'inammissibilità di tali motivi di ricorso in conseguenza delle medesime considerazioni già articolate in relazione ai corrispondenti nnotivi del ricorso del coimputato. 3.2. Il quarto motivo del ricorso GHIRARDI e le residue contestazioni in punto j: responsabilità risultano inammissibili. La Corte territoriale, affrontando partitamente la questione relativa alla partecipazione di minima importanza invocata dalla difesa, ha rilevato, tra l'altro che "la donna aveva partecipato al primo incontro in cui furono formulate per la prima volta le richieste di denaro (...), era presente al momento della consegna dei soldi, come verificato dagli stessi Carabinieri, [e che] (..) era della Ghirardi il cellulare da cui erano stati inviati diversi messaggi, a nome della stessa Ghirardi e del [OSCURATO:PERSONA], in cui chiedevano denaro alla parte offesa". Con tale esplicita motivazione, che palesa la presenza di condotte ed elementi qualificanti e decisivi, la ricorrente nemmeno si confronta incorrendo nel vizio di aspecificità. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe
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