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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 29269/2023

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22311/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , da considerarsi domiciliato per leggein ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, il quale ha conferito mandato successivamente al ricorso all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro intimati non specificamente identificati; avverso diversi provvedimenti resi nella procedura espropriativa immobiliare n. 106/2010 rge del Tribunale di Avellino; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 19/10/2023dal Presidente Dott. Franco [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: Ricorso proposto dalla parte di persona direttamente avverso atti di procedimento espropriativo immobiliare Ric. 2022 n. 22311 sez. S3 -ud. 19-10-2023 -2- il ricorso proposto,senza ministero di avvocato, personalmente dall’interessato (che, come nella specie, non è neppure abilitato alla difesa personale ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., secondo quanto ricavasi dall’interrogazione per via telematica dei competenti albi a disposizione del pubblico), è radicalmente ed insanabilmente inammissibile, come da granitica giurisprudenza di questa Corte(tra innumerevoli: Cass., ord. 11/12/2014, n. 26133; Cass. 27/12/2012, n. 23925; Cass. 03/10/1988, n. 5335); del resto, di tale atto non consta neppure alcuna – tanto meno rituale – notifica alle controparti del processo esecutivo o a quella individuata dall’estensore di quell’atto: ciò che implicherebbe un ulteriore motivo di inammissibilità, in uno al rilievo della non immediata ricorribilità per cassazione di alcun atto del processo esecutivo, dovendo invece questo opporsi ex art. 617 cod. proc. civ. se reso dal giudice dell’esecuzione o reclamato dapprima a quest’ultimo se reso da un suo ausiliario; neppure è consentito richiedere con istanza al giudice (tanto meno di legittimità) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; ne consegue la radicale ed insanabile irricevibilità degli atti formati e delle difese svolte o delle istanze formulate dal ricorrente di persona, oltretutto irritualmente depositati; la mancanza di attività defensionale in questa sede dei potenziali intimabili esclude di pronunciare sulle spese; tuttavia, il chiaro tenore dell’art. 380-bis, ult. co., cod. proc. civ. impone invece di applicare quanto meno il co. 4 dell’art. 96 del codice di rito, nonostante la carenza di controparti che abbiano svolto in questa sede alcuna attività(in tal senso v. già: Cass., Sez. U, ord. 22/09/2023, n. 27195; Cass. Sez. U, o rd . 27/09/2023 , n. 27433 ; Cass. ord. 16/10/2023, n. 28714), ad evidente tutela del beneficiario pubblico di tale norma: al riguardo stimandosi opportuno fissare l’entità della relativa condannacome in dispositivo; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; Ric. 2022 n. 22311 sez. S3 -ud. 19-10-2023 -3- per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) in favore della cassa delle ammende. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezi
Sentenza Cassazione n. 29269/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris