CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 35075/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Trapani aveva accolto solo parzialmente l'istanza di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 35 ter 0.P., ritenendo il Tribunale di Sorveglianza che il trattamento subìto in carcere dal detenuto non fosse né inumano né degradante; Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando violazione dell'art. 35 ter 0.P. e 3 CEDU in ordine ai criteri seguiti per la determinazione dello spazio minimo disponibile durante la detenzione presso la [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, nonché d fetto di motivazione in ordine alla sussistenza di fattori compensativi rispetto allo spazio disponibile; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle i+. fry141,-: spese processuali e della somma di euro tremilaltIla cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere este ore [OSCURATO:PERSONA]