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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 luglio 2026

Cassazione n. 24328/2026

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a Fini-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti e ricorrenti incidentali-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 37/2024depositata il 9 gennaio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA]:1.

La controversia trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo propostoda Cassa di Risparmio in [OSCURATO:SOCIETA]. (Carisbo), successivamenteNumero registro generale 13917/2024Numero sezionale 2194/2026Numero di raccolta generale 24328/2026Data pubblicazione 31/07/2026incorporata in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori dSan [OSCURATO:SOCIETA]., per il pagamento della somma di euro 310.000 dovutain relazione a un'apertura di credito concessa alla società debitriceprincipale.

A garanzia delle obbligazioni di quest'ultima erano stateprodotte distinte fideiussioni, apparentemente sottoscritte, tra gli altri, daMarina Cimarra, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale di Bolognaemetteva il decreto ingiuntivo per euro 310.000, oltre interessicontrattuali di mora e spese.

Il decreto veniva dichiarato provvisoriamenteesecutivo limitatamente alla somma di euro 279.284,72.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevanoopposizione; distinta opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] venivasuccessivamente riunita al medesimo giudizio.Gli opponenti, tra l’altro, eccepivano nullità o invalidità delle garanziefideiussorie, disconoscevano la conformità delle copie prodotte in sedemonitoria e le sottoscrizioni apposte sulle fideiussioni e sulla dichiarazionedel 24 aprile 2012, contenente il riconoscimento della posizione debitoria ela richiesta di un piano di rientro.

Contestavano, inoltre, la consistenza delcredito azionato, richiamando le doglianze già formulate dalla debitriceprincipale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nel separato giudizio di accertamento relativoai rapporti bancari, e chiedevano la sospensione del processo ai sensidell’art. 295 c.p.c., nonché l’espletamento di una consulenza tecnicacontabile.Costituitasi, Carisbo chiedeva il rigetto dell'opposizione e la verificazionedelle sottoscrizioni disconosciute.

Nel corso del giudizio interveniva, aisensi dell'art. 111 c.p.c., [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito.La consulenza tecnica grafologica disposta dal Tribunale portava all’esitodell’autenticità delle sottoscrizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle rispettive fideiussioni e alla dichiarazione del 24 aprile 2012.Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il consulente optava, invece, per l’apocrifiaNumero registro generale 13917/2024Numero sezionale 2194/2026Numero di raccolta generale 24328/2026Data pubblicazione 31/07/2026della sottoscrizione apposta sulla lettera di fideiussione, ma riconoscevacome autentica la firma dallo stesso apposta sulla successiva dichiarazionedel 24 aprile 2012.Con sentenza n. 20745/2019 il Tribunale rigettava le opposizioni econfermava integralmente il decreto ingiuntivo.

Riteneva, in particolare,che la sottoscrizione autentica apposta da [OSCURATO:PERSONA] alladichiarazione del 24 aprile 2012 fosse sintomatica della convalida dellaprecedente fideiussione.

Prendeva inoltre atto della cessione del credito aPenelope [OSCURATO:SOCIETA]. e disponeva che il pagamento fosse effettuatodirettamente alla società cessionaria.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevanoappello.

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], censuravano la sentenzanella parte in cui aveva attribuito alla dichiarazione del 24 aprile 2012efficacia convalidante rispetto alla fideiussione con sottoscrizione risultataapocrifa.

Con gli ulteriori motivi insistevano, tra l'altro, per la sospensionedel giudizio, contestavano la validità delle clausole fideiussorie "a primarichiesta" e reiteravano le censure relative alla quantificazione del credito.Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., entramberappresentate dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendo il rigettodel gravame.Con sentenza n. 37/2024 la Corte d'appello di Bologna accoglieva solol’appello di [OSCURATO:PERSONA].

Escludeva che la fideiussione recante la firmaapocrifa potesse essere ratificata ai sensi dell'art. 1399 c.c. mediante lasuccessiva dichiarazione del 24 aprile 2012 e riteneva che quest'ultima,qualificabile come promessa di pagamento, fosse superata dalla provacontraria costituita dall'accertata nullità della garanzia.

Per l'effetto,revocava il decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] econdannava [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondergli lespese di entrambi i gradi di giudizio.

Rigettava, invece, gli appelli diMarina Cimarra e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13917/2024Numero sezionale 2194/2026Numero di raccolta generale 24328/2026Data pubblicazione 31/07/20263. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi, illustrati anche da memoria. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRiccardo [OSCURATO:PERSONA] si sono difesi con controricorso e hanno proposto ricorsoincidentale, anch'esso illustrato da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. haresistito al ricorso incidentale con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]:4.1.

Il primo motivo del ricorso principale denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso,costituito dalla lettera del 24 aprile 2012, sottoscritta autograficamente daGiovanni [OSCURATO:PERSONA], contenente espressa conferma della fideiussione ericonoscimento del debito della società garantita.Si sostiene che la Corte d’appello, nel ritenere la nullità della fideiussioneper apocrifia della sottoscrizione originaria, ha del tutto omesso diconsiderare tale documento, nonostante la sua autenticità accertata inconsulenza d’ufficio e il suo inequivoco contenuto ricognitivo econfermativo, idoneo a integrare ratifica del consenso o comunquemanifestazione consapevole dell’impegno di garanzia.Si assume che, ove esaminato, tale fatto avrebbe condotto a esito diversodella controversia, in quanto il giudice di primo grado lo avevacorrettamente valorizzato come circostanza assorbente, sintomatica dellaconvalida dell’obbligazione fideiussoria.4.2.

Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, rappresentatodalla qualifica di [OSCURATO:PERSONA] quale socio di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., societàdebitrice principale, nell’interesse della quale era stata prestata lafideiussione.Si lamenta che la Corte d’appello ha completamente trascurato talecircostanza, tempestivamente allegata e documentata (visura e bilanci),nonché rimasta incontestata, dalla quale emerge il diretto coinvolgimentodel predetto nella vita societaria e la sua consapevolezza delle garanzieNumero registro generale 13917/2024Numero sezionale 2194/2026Numero di raccolta generale 24328/2026Data pubblicazione 31/07/2026personali prestate.

Si assume altresì che la qualità di socio della societàdebitrice principale costituisse una circostanza rilevante ai finidell’accertamento della conoscenza delle condizioni economico-patrimoniali della società stessa.4.3.

Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1399 c.c., nonché, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di plurimi fattidecisivi e discussi tra le parti.Si sostiene che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto nulla lafideiussione per difetto di consenso, limitandosi al richiamo non pertinentedi Cass. n. 27008/2020, senza considerare i molteplici elementi allegati edocumentati idonei a integrare ratifica o comunque ricezione dell’atto nellasfera giuridica di [OSCURATO:PERSONA], applicando in modalità analogica l’art.1399 c.c.5.1.

Passando al ricorso incidentale, si rileva che il primo motivodenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa oapparente motivazione, nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 295 c.p.c., 1306 c.c. e2909 c.c., per avere la Corte d’appello respinto il secondo motivo digravame relativo al rigetto dell’istanza di sospensione del giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo, nonostante la pendenza di un autonomogiudizio di accertamento promosso dalla debitrice principale, rilevante aifini della decisione.5.2.

Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., l’omessa o apparente motivazione, nonché, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1375, 1936, 1939, 1941 e 2697 c.c. e della L. n. 108/1996, per avere laCorte d’appello respinto il terzo, il quarto e il quinto motivo di gravameproposti dagli attuali ricorrenti.Numero registro generale 13917/2024Numero sezionale 2194/2026Numero di raccolta generale 24328/2026Data pubblicazione 31/07/2026Il giudice d’appello avrebbe erroneamente disatteso le censure relative:1)al diritto dei fideiussori di contestare il credito nonostante la clausola “aprima richiesta”; 2) all’assolvimento dell’onere probatorio in ordineall’illegittimità del saldo preteso; 3) all’applicazione di interessi usurari;4)alla mancata ammissione della richiesta CTU contabile.Tali profili non sarebbero stati adeguatamente valutati, con conseguenteviolazione dei principi di correttezza e buona fede, della disciplina dellafideiussione e delle regole sull’onere della prova, oltre che della normativain materia di usura, con incidenza sull’esito della decisione.6.

Considerato che la controversia pone una questione di diritto diparticolare rilevanza nomofilattica concernente l'incidenza della qualità disocio del debitore principale sull'operatività della tutela prevista dall'art.1956 c.c. in favore del fideiussore, avuto riguardo alla necessità diprecisare in quali condizioni la posizione del mero socio possa assumererilievo ai fini dell'accertamento della conoscenza della situazioneeconomico-patrimoniale della società garantita, si reputa opportuna latrattazione del ricorso in pubblica udienza.

P.Q.MRimette la causa in pubblica udienza.Così deciso in Roma, il 3 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Fini-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti e ricorrenti incidentali-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 37/2024depositata il 9 gennaio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA]:1. La controversia trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo propostoda Cassa di Risparmio in [OSCURATO:SOCIETA]. (Carisbo), successivamenteNumero registro generale 13917/2024Numero sezionale 2194/2026Numero di raccolta generale 24328/2026Data pubblicazione 31/07/2026incorporata in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori dSan [OSCURATO:SOCIETA]., per il pagamento della somma di euro 310.000 dovutain relazione a un'apertura di credito concessa alla società debitriceprincipale. A garanzia delle obbligazioni di quest'ultima erano stateprodotte distinte fideiussioni, apparentemente sottoscritte, tra gli altri, daMarina Cimarra, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale di Bolognaemetteva il decreto ingiuntivo per euro 310.000, oltre interessicontrattuali di mora e spese. Il decreto veniva dichiarato provvisoriamenteesecutivo limitatamente alla somma di euro 279.284,72.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevanoopposizione; distinta opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] venivasuccessivamente riunita al medesimo giudizio.Gli opponenti, tra l’altro, eccepivano nullità o invalidità delle garanziefideiussorie, disconoscevano la conformità delle copie prodotte in sedemonitoria e le sottoscrizioni apposte sulle fideiussioni e sulla dichiarazionedel 24 aprile 2012, contenente il riconoscimento della posizione debitoria ela richiesta di un piano di rientro. Contestavano, inoltre, la consistenza delcredito azionato, richiamando le doglianze già formulate dalla debitriceprincipale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nel separato giudizio di accertamento relativoai rapporti bancari, e chiedevano la sospensione del processo ai sensidell’art. 295 c.p.c., nonché l’espletamento di una consulenza tecnicacontabile.Costituitasi, Carisbo chiedeva il rigetto dell'opposizione e la verificazionedelle sottoscrizioni disconosciute. Nel corso del giudizio interveniva, aisensi dell'art. 111 c.p.c., [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito.La consulenza tecnica grafologica disposta dal Tribunale portava all’esitodell’autenticità delle sottoscrizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle rispettive fideiussioni e alla dichiarazione del 24 aprile 2012.Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il consulente optava, invece, per l’apocrifiaNumero registro generale 13917/2024Numero sezionale 2194/2026Numero di raccolta generale 24328/2026Data pubblicazione 31/07/2026della sottoscrizione apposta sulla lettera di fideiussione, ma riconoscevacome autentica la firma dallo stesso apposta sulla successiva dichiarazionedel 24 aprile 2012.Con sentenza n. 20745/2019 il Tribunale rigettava le opposizioni econfermava integralmente il decreto ingiuntivo. Riteneva, in particolare,che la sottoscrizione autentica apposta da [OSCURATO:PERSONA] alladichiarazione del 24 aprile 2012 fosse sintomatica della convalida dellaprecedente fideiussione. Prendeva inoltre atto della cessione del credito aPenelope [OSCURATO:SOCIETA]. e disponeva che il pagamento fosse effettuatodirettamente alla società cessionaria.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevanoappello. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], censuravano la sentenzanella parte in cui aveva attribuito alla dichiarazione del 24 aprile 2012efficacia convalidante rispetto alla fideiussione con sottoscrizione risultataapocrifa. Con gli ulteriori motivi insistevano, tra l'altro, per la sospensionedel giudizio, contestavano la validità delle clausole fideiussorie "a primarichiesta" e reiteravano le censure relative alla quantificazione del credito.Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., entramberappresentate dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendo il rigettodel gravame.Con sentenza n. 37/2024 la Corte d'appello di Bologna accoglieva solol’appello di [OSCURATO:PERSONA]. Escludeva che la fideiussione recante la firmaapocrifa potesse essere ratificata ai sensi dell'art. 1399 c.c. mediante lasuccessiva dichiarazione del 24 aprile 2012 e riteneva che quest'ultima,qualificabile come promessa di pagamento, fosse superata dalla provacontraria costituita dall'accertata nullità della garanzia. Per l'effetto,revocava il decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] econdannava [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondergli lespese di entrambi i gradi di giudizio. Rigettava, invece, gli appelli diMarina Cimarra e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13917/2024Numero sezionale 2194/2026Numero di raccolta generale 24328/2026Data pubblicazione 31/07/20263. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi, illustrati anche da memoria. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRiccardo [OSCURATO:PERSONA] si sono difesi con controricorso e hanno proposto ricorsoincidentale, anch'esso illustrato da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. haresistito al ricorso incidentale con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]:4.1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso,costituito dalla lettera del 24 aprile 2012, sottoscritta autograficamente daGiovanni [OSCURATO:PERSONA], contenente espressa conferma della fideiussione ericonoscimento del debito della società garantita.Si sostiene che la Corte d’appello, nel ritenere la nullità della fideiussioneper apocrifia della sottoscrizione originaria, ha del tutto omesso diconsiderare tale documento, nonostante la sua autenticità accertata inconsulenza d’ufficio e il suo inequivoco contenuto ricognitivo econfermativo, idoneo a integrare ratifica del consenso o comunquemanifestazione consapevole dell’impegno di garanzia.Si assume che, ove esaminato, tale fatto avrebbe condotto a esito diversodella controversia, in quanto il giudice di primo grado lo avevacorrettamente valorizzato come circostanza assorbente, sintomatica dellaconvalida dell’obbligazione fideiussoria.4.2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, rappresentatodalla qualifica di [OSCURATO:PERSONA] quale socio di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., societàdebitrice principale, nell’interesse della quale era stata prestata lafideiussione.Si lamenta che la Corte d’appello ha completamente trascurato talecircostanza, tempestivamente allegata e documentata (visura e bilanci),nonché rimasta incontestata, dalla quale emerge il diretto coinvolgimentodel predetto nella vita societaria e la sua consapevolezza delle garanzieNumero registro generale 13917/2024Numero sezionale 2194/2026Numero di raccolta generale 24328/2026Data pubblicazione 31/07/2026personali prestate. Si assume altresì che la qualità di socio della societàdebitrice principale costituisse una circostanza rilevante ai finidell’accertamento della conoscenza delle condizioni economico-patrimoniali della società stessa.4.3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1399 c.c., nonché, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di plurimi fattidecisivi e discussi tra le parti.Si sostiene che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto nulla lafideiussione per difetto di consenso, limitandosi al richiamo non pertinentedi Cass. n. 27008/2020, senza considerare i molteplici elementi allegati edocumentati idonei a integrare ratifica o comunque ricezione dell’atto nellasfera giuridica di [OSCURATO:PERSONA], applicando in modalità analogica l’art.1399 c.c.5.1. Passando al ricorso incidentale, si rileva che il primo motivodenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa oapparente motivazione, nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 295 c.p.c., 1306 c.c. e2909 c.c., per avere la Corte d’appello respinto il secondo motivo digravame relativo al rigetto dell’istanza di sospensione del giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo, nonostante la pendenza di un autonomogiudizio di accertamento promosso dalla debitrice principale, rilevante aifini della decisione.5.2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., l’omessa o apparente motivazione, nonché, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1375, 1936, 1939, 1941 e 2697 c.c. e della L. n. 108/1996, per avere laCorte d’appello respinto il terzo, il quarto e il quinto motivo di gravameproposti dagli attuali ricorrenti.Numero registro generale 13917/2024Numero sezionale 2194/2026Numero di raccolta generale 24328/2026Data pubblicazione 31/07/2026Il giudice d’appello avrebbe erroneamente disatteso le censure relative:1)al diritto dei fideiussori di contestare il credito nonostante la clausola “aprima richiesta”; 2) all’assolvimento dell’onere probatorio in ordineall’illegittimità del saldo preteso; 3) all’applicazione di interessi usurari;4)alla mancata ammissione della richiesta CTU contabile.Tali profili non sarebbero stati adeguatamente valutati, con conseguenteviolazione dei principi di correttezza e buona fede, della disciplina dellafideiussione e delle regole sull’onere della prova, oltre che della normativain materia di usura, con incidenza sull’esito della decisione.6. Considerato che la controversia pone una questione di diritto diparticolare rilevanza nomofilattica concernente l'incidenza della qualità disocio del debitore principale sull'operatività della tutela prevista dall'art.1956 c.c. in favore del fideiussore, avuto riguardo alla necessità diprecisare in quali condizioni la posizione del mero socio possa assumererilievo ai fini dell'accertamento della conoscenza della situazioneeconomico-patrimoniale della società garantita, si reputa opportuna latrattazione del ricorso in pubblica udienza. P.Q.MRimette la causa in pubblica udienza.Così deciso in Roma, il 3 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi
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