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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03793/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 05R4BI8) nato il 23/02/200.3 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 21 ottobre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento dell'età dell'odierno ricorrente, è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha più volte affermato che costituisce strumento idoneo ad accertare l'età dell'imputato l'esame radiografico del polso in quanto consente di valutare il processo di accrescimento dell'organismo nell'età evolutiva (Sez. 4, n. 16946 del 20/03/2015, M., Rv. 263448; Sez. 5, n. 9493 del 19/10/2005, dep. 2006, Duric, Rv. 233883; Sez. 4, n. 38379 del 09/07/2003, Assan, Rv. 225961); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 05R4BI8) nato il 23/02/200.3 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 21 ottobre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento dell'età dell'odierno ricorrente, è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha più volte affermato che costituisce strumento idoneo ad accertare l'età dell'imputato l'esame radiografico del polso in quanto consente di valutare il processo di accrescimento dell'organismo nell'età evolutiva (Sez. 4, n. 16946 del 20/03/2015, M., Rv. 263448; Sez. 5, n. 9493 del 19/10/2005, dep. 2006, Duric, Rv. 233883; Sez. 4, n. 38379 del 09/07/2003, Assan, Rv. 225961); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 03793/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris