Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15351/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05PK20E) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 47140/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Assise di Appello di Catania ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Catania di condanna per i reati di cui agli artt. 416 comma 6 e 630 cod. peri., art. 12 n. 1, 3 lett. a) e d), 3 bis, 3 ter lett. b) D. Igs. 25 luglio 1998 n. 286; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrerr:e denunzia violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. -, il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 12 D. Igs. 25 luglio 1998 n. 286 -, il terzo motivo di ricorso - cori cui il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 cod. pen.- ed il quarto motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'art. 630 cod„ pen.- sono aspecifici in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

Rilevato, infatti che, pur a fronte di una diffusa e ragionata motivazione della Corte territoriale, il ricorrente non fa altro che ribadire temi censori già affrontati e risolti nella decisione avversata, mancando di evidenziare specifici vizi motivazionali nel relativo costrutto e sconfinando nel merito della regiudicanda, merito precluso nel giudizio di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05PK20E) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 47140/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Assise di Appello di Catania ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Catania di condanna per i reati di cui agli artt. 416 comma 6 e 630 cod. peri., art. 12 n. 1, 3 lett. a) e d), 3 bis, 3 ter lett. b) D. Igs. 25 luglio 1998 n. 286; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrerr:e denunzia violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. -, il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 12 D. Igs. 25 luglio 1998 n. 286 -, il terzo motivo di ricorso - cori cui il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 cod. pen.- ed il quarto motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'art. 630 cod„ pen.- sono aspecifici in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. Rilevato, infatti che, pur a fronte di una diffusa e ragionata motivazione della Corte territoriale, il ricorrente non fa altro che ribadire temi censori già affrontati e risolti nella decisione avversata, mancando di evidenziare specifici vizi motivazionali nel relativo costrutto e sconfinando nel merito della regiudicanda, merito precluso nel giudizio di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 m
Sentenza Cassazione n. 15351/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris