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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 novembre 2025

Cassazione n. 31873/2025

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2706-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1532/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/07/2020 R.G.N. 2953/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]’ R.G.N.2706/2021 Cron.

Rep.

Ud04/11/2025 - Con sentenza del 31 luglio 2020, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Frosinone e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, dirigente medico dipendente della ASL, a vedereremunerati gli espletati turni di pronta reperibilità con la maggior somma, per ciascun turno,di euro 41,32 quale prevista dal regolamento del 1999 recepito dalla ASL con delibera 1873/1999, rispetto a quella percepita pari a euro 20,66 e la condanna della ASL al pagamento delle differenze retributive. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto la fondatezza della pretesa, derivando dall’analisi del quadro normativo la perdurante validità del regolamento del 1999 e l’imporsi del pagamento nella misura ivi fissata, non avendo la ASL dato prova, come era suo onere, dell’insufficienza del fondo relativo, alla cui capienza è, invece, subordinato il riconoscimento della somma maggiorata, fondo che, al contrario, stando alla documentazione in atti, evidenziava residui. - Per la cassazione di tale decisione ricorre la ASL di Frosinone, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Falcidia. [OSCURATO:PERSONA] - Con l’unico motivo, la ASL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e del CCNL per il comparto Sanità nonché il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta a carico della Corte territoriale, da un lato, la non conformità a diritto della pronunzia resa, dovendosi escludere, anche sulla base di precedenti di questa Corte, la perdurante efficacia del regolamento adottato nel 1999 viceversa limitata nel tempo, atteso che il CCNL di comparto 1998/2001, che all’art. 51 disciplina in via generale l’indennità in questione fissandola in euro 20,66, rimette alla contrattazione decentrata la facoltà ad ogni successivo rinnovo di rideterminare in misura maggiorata l’importo dell’indennità e, dall’altro, la mancata considerazione degli elementi di prova forniti dalla ASL ricorrente circa l’incapienza del fondo relativo destinato a finanziare una pluralità di vociretributive accessorie. - Il motivo si rivela meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte, da ultimo con le decisioni n. 23165/2024 e n. 19085/2024 cui si rinvia ex art.118 disp. att. c.p.c..

In questa sede il Collegio, premessa la condivisione delle pronunce citate, può limitarsi a richiamare i principi di diritto ivi enunciati, secondo cui: - a) il contratto collettivo 3.11.2005 per la dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. non ha superato il riferimento alla disponibilità del fondo annuale destinato a remunerare particolari condizioni di lavoro, perché, al contrario, la contrattazione collettiva nazionale succedutasi nel tempo, pur consentendo alla contrattazione integrativa di rideterminare in aumento l’importo dell’indennità di pronta disponibilità, ha sempre condizionato l’esercizio di detto potere alla disponibilità del fondo aziendale destinato a far fronte al relativo onere; - b) la contrattazione nazionale, che ha rimesso a quella integrativa la rideterminazione dell’importo dell’indennità della quale qui si discute, ha anche previsto un’efficacia temporalmente limitata della contrattazione aziendale (art. 5 CCNL 3,11,2005 ; art. 5 CCNL 8.6.2000; art. 4 CCNL 5.12.1996) contrattazione che, secondo la previsione dell’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, nel testo applicabile ratione temporis, è tenuta al rispetto dei vincoli risultanti del contratti collettivi nazionali nonché di quelli derivanti dalle disponibilità di bilancio e degli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell’amministrazione; - c) il diritto a percepire l’indennità in misura maggiorata rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, di tempo in tempo vigente, non può, pertanto, essere fondato su un atto deliberativo risalente all’anno 1999, in assenza di un successivo intervento della contrattazione integrativa che quell’atto abbia richiamato, verificandone la compatibilità con le risorse disponibili; - d) nell’impiego pubblico contrattualizzato l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ed alle condizioni dagli stessi previste, sicché l’adozione di un atto unilaterale di gestione del rapporto con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato emolumento non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, in quanto la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva; - e) qualora l’acquisto di un diritto sia sottoposto a condizione sospensiva e, quindi, dipenda dal verificarsi di un evento futuro rimesso al comportamento volontario di una delle parti (condizione sospensiva potestativa semplice) l’adempimento della condotta determinativa del fatto in questione è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto, sicché l’onere di provare l’avveramento dell’evento condizionante, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., grava su colui che intende far valere quel diritto (cfr. Cass. n. 25597/2016). - Il ricorso va dunque accolto con conseguente cassazione dell a sentenza impugnata.

La causa, che non abbisogna di ulteriore accertamento, va decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria e con compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo, in ragione della complessità giuridica della questione controversa e del contrasto insorto nella giurisprudenza di merito, risolto da questa Corte solo in epoca successiva alla proposizione dell’originario ricorso.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2706-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1532/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/07/2020 R.G.N. 2953/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]’ R.G.N.2706/2021 Cron. Rep. Ud04/11/2025 - Con sentenza del 31 luglio 2020, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Frosinone e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, dirigente medico dipendente della ASL, a vedereremunerati gli espletati turni di pronta reperibilità con la maggior somma, per ciascun turno,di euro 41,32 quale prevista dal regolamento del 1999 recepito dalla ASL con delibera 1873/1999, rispetto a quella percepita pari a euro 20,66 e la condanna della ASL al pagamento delle differenze retributive. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto la fondatezza della pretesa, derivando dall’analisi del quadro normativo la perdurante validità del regolamento del 1999 e l’imporsi del pagamento nella misura ivi fissata, non avendo la ASL dato prova, come era suo onere, dell’insufficienza del fondo relativo, alla cui capienza è, invece, subordinato il riconoscimento della somma maggiorata, fondo che, al contrario, stando alla documentazione in atti, evidenziava residui. - Per la cassazione di tale decisione ricorre la ASL di Frosinone, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Falcidia. [OSCURATO:PERSONA] - Con l’unico motivo, la ASL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e del CCNL per il comparto Sanità nonché il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta a carico della Corte territoriale, da un lato, la non conformità a diritto della pronunzia resa, dovendosi escludere, anche sulla base di precedenti di questa Corte, la perdurante efficacia del regolamento adottato nel 1999 viceversa limitata nel tempo, atteso che il CCNL di comparto 1998/2001, che all’art. 51 disciplina in via generale l’indennità in questione fissandola in euro 20,66, rimette alla contrattazione decentrata la facoltà ad ogni successivo rinnovo di rideterminare in misura maggiorata l’importo dell’indennità e, dall’altro, la mancata considerazione degli elementi di prova forniti dalla ASL ricorrente circa l’incapienza del fondo relativo destinato a finanziare una pluralità di vociretributive accessorie. - Il motivo si rivela meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte, da ultimo con le decisioni n. 23165/2024 e n. 19085/2024 cui si rinvia ex art.118 disp. att. c.p.c.. In questa sede il Collegio, premessa la condivisione delle pronunce citate, può limitarsi a richiamare i principi di diritto ivi enunciati, secondo cui: - a) il contratto collettivo 3.11.2005 per la dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. non ha superato il riferimento alla disponibilità del fondo annuale destinato a remunerare particolari condizioni di lavoro, perché, al contrario, la contrattazione collettiva nazionale succedutasi nel tempo, pur consentendo alla contrattazione integrativa di rideterminare in aumento l’importo dell’indennità di pronta disponibilità, ha sempre condizionato l’esercizio di detto potere alla disponibilità del fondo aziendale destinato a far fronte al relativo onere; - b) la contrattazione nazionale, che ha rimesso a quella integrativa la rideterminazione dell’importo dell’indennità della quale qui si discute, ha anche previsto un’efficacia temporalmente limitata della contrattazione aziendale (art. 5 CCNL 3,11,2005 ; art. 5 CCNL 8.6.2000; art. 4 CCNL 5.12.1996) contrattazione che, secondo la previsione dell’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, nel testo applicabile ratione temporis, è tenuta al rispetto dei vincoli risultanti del contratti collettivi nazionali nonché di quelli derivanti dalle disponibilità di bilancio e degli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell’amministrazione; - c) il diritto a percepire l’indennità in misura maggiorata rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, di tempo in tempo vigente, non può, pertanto, essere fondato su un atto deliberativo risalente all’anno 1999, in assenza di un successivo intervento della contrattazione integrativa che quell’atto abbia richiamato, verificandone la compatibilità con le risorse disponibili; - d) nell’impiego pubblico contrattualizzato l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ed alle condizioni dagli stessi previste, sicché l’adozione di un atto unilaterale di gestione del rapporto con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato emolumento non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, in quanto la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva; - e) qualora l’acquisto di un diritto sia sottoposto a condizione sospensiva e, quindi, dipenda dal verificarsi di un evento futuro rimesso al comportamento volontario di una delle parti (condizione sospensiva potestativa semplice) l’adempimento della condotta determinativa del fatto in questione è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto, sicché l’onere di provare l’avveramento dell’evento condizionante, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., grava su colui che intende far valere quel diritto (cfr. Cass. n. 25597/2016). - Il ricorso va dunque accolto con conseguente cassazione dell a sentenza impugnata. La causa, che non abbisogna di ulteriore accertamento, va decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria e con compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo, in ragione della complessità giuridica della questione controversa e del contrasto insorto nella giurisprudenza di merito, risolto da questa Corte solo in epoca successiva alla proposizione dell’originario ricorso. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originari
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