CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 1957
Cassazione n. 38245/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/05/1957 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, per quanto di interesse in questa sede, con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] fu ritenuto responsabile del reato di minacce; - che avverso detta sentenza ha proposto impugnazione l'imputato, evidenziando che dopo la sentenza di appello è stata rimessa la querela con contestuale accettazione; [OSCURATO:PERSONA] - che la persona offesa ha rimesso la querela e che v'è stata accettazione da parte dell'imputato, così come documentato dagli atti acquisiti; - che deve essere emessa sentenza di annullamento senza rinvio, per essere il reato contestato estinto per remissione di querela; - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, peraltro comportando i vizi denunciati con gli altri motivi un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dalla intervenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.); P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021 Il consig tensore Il P