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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 13584/2026

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so la sentenza del 21/03/2025 della Corte d'appello de L'Aquilavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreTomaso Epidendio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello de L’Aquilaconfermava la sentenza del Tribunale di Pescara del 9 marzo 2023, checondannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, per il reato dicui all’art. 495 cod. pen., di false dichiarazioni a pubblico ufficiale.2.

Contro l'anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato ad ununico motivo, che lamenta violazione di legge, in relazione all’art.420 cod. proc.pen.

Si duole della declaratoria di assenza, nonostante il legittimo impedimentodell’imputato, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, ed inmancanza di un onere, a suo carico, di preventiva comunicazione della propriamateriale impossibilità ad intervenire.Si deduce nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, inrelazione al rigetto della richiesta di differimento dell’udienza in ragione delladetenzione dell’imputato, disposto in assenza di accertamenti al riguardo, anchese la richiesta è stata comunicata solo in udienza, in quanto lo stato didetenzione costituirebbe impedimento assoluto a comparire.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

La Corte d’appello ha ritenuto corretta la dichiarazione di assenzadell’imputato, da parte del Tribunale, sebbene non fosse stato eseguito l’ordinedi traduzione, in quanto, in data antecedente alla udienza del 12 maggio 2022,l’originaria misura di sicurezza detentiva della colonia agricola era stata sostituitacon quella non detentiva della libertà vigilata.2.1 Il ricorso non pare adeguatamente confrontarsi con il persuasivoprincipio di diritto (applicabile nella specie) affermato da questa Corte (Sez. 5,Sentenza n. 5891 del 05/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233844) (puresplicitamente indicato nel provvedimento impugnato) – secondo cui, in tema dilegittimo impedimento a comparire al dibattimento, l’imputato, citato a giudizioritualmente, quando si trovi sottoposto per altro titolo alla misura di sicurezzadella libertà vigilata con obbligo di soggiorno, ha l’onere di richiederetempestivamente, ai fini della rimozione dell'impedimento, al giudice che hadisposto la misura, la prescritta autorizzazione ad allontanarsi dal luogo diesecuzione della misura o, in caso di ritardo nel rilascio della suddettaautorizzazione, fare conoscere al giudice procedente, prima del dibattimento, ilmotivo del suo impedimento – palesemente contrastante con la tesi sostenutadal difensore che non offre argomenti idonei a superarla, considerato che, nellaspecie, l’imputato non ha adempiuto a tale onere né ha dato prova di averviadempiuto.3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma ditremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 9/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so la sentenza del 21/03/2025 della Corte d'appello de L'Aquilavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreTomaso Epidendio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello de L’Aquilaconfermava la sentenza del Tribunale di Pescara del 9 marzo 2023, checondannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, per il reato dicui all’art. 495 cod. pen., di false dichiarazioni a pubblico ufficiale.2. Contro l'anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato ad ununico motivo, che lamenta violazione di legge, in relazione all’art.420 cod. proc.pen. Si duole della declaratoria di assenza, nonostante il legittimo impedimentodell’imputato, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, ed inmancanza di un onere, a suo carico, di preventiva comunicazione della propriamateriale impossibilità ad intervenire.Si deduce nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, inrelazione al rigetto della richiesta di differimento dell’udienza in ragione delladetenzione dell’imputato, disposto in assenza di accertamenti al riguardo, anchese la richiesta è stata comunicata solo in udienza, in quanto lo stato didetenzione costituirebbe impedimento assoluto a comparire.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. La Corte d’appello ha ritenuto corretta la dichiarazione di assenzadell’imputato, da parte del Tribunale, sebbene non fosse stato eseguito l’ordinedi traduzione, in quanto, in data antecedente alla udienza del 12 maggio 2022,l’originaria misura di sicurezza detentiva della colonia agricola era stata sostituitacon quella non detentiva della libertà vigilata.2.1 Il ricorso non pare adeguatamente confrontarsi con il persuasivoprincipio di diritto (applicabile nella specie) affermato da questa Corte (Sez. 5,Sentenza n. 5891 del 05/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233844) (puresplicitamente indicato nel provvedimento impugnato) – secondo cui, in tema dilegittimo impedimento a comparire al dibattimento, l’imputato, citato a giudizioritualmente, quando si trovi sottoposto per altro titolo alla misura di sicurezzadella libertà vigilata con obbligo di soggiorno, ha l’onere di richiederetempestivamente, ai fini della rimozione dell'impedimento, al giudice che hadisposto la misura, la prescritta autorizzazione ad allontanarsi dal luogo diesecuzione della misura o, in caso di ritardo nel rilascio della suddettaautorizzazione, fare conoscere al giudice procedente, prima del dibattimento, ilmotivo del suo impedimento – palesemente contrastante con la tesi sostenutadal difensore che non offre argomenti idonei a superarla, considerato che, nellaspecie, l’imputato non ha adempiuto a tale onere né ha dato prova di averviadempiuto.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma ditremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 9/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
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